Regolam. R. Campania 28/10/2019, n. 11 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Regolam. R. Campania 28/10/2019, n. 11

Nuova disciplina per l'assegnazione, per la gestione e per la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica.
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Capo I - Il sistema regionale dell'Edilizia Residenziale Pubblica
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Art. 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento, ai sensi del comma 4, lett. b), dell'articolo 3 della legge regionale n. 1 del 18 gennaio 2016 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziaria per il triennio 2016-2018 della Regione Campania - Legge di stabilità Regionale 2016), modificato dal comma 12 dell'articolo 16 della legge regionale n. 22 dell'8 agosto 2016, persegue l'obiettivo del riordino istituzionale e organi

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Art. 2 - Definizione

1. L'Edilizia Residenziale Pubblica è costituita dagli alloggi realizzati, recuperati "o"

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Art. 3 - Competenze della Regione

1. La Regione detta indirizzi programmatici in materia di:

a. interventi di Edilizia Residenziale Pubblica;

b. gestione del patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica;

c. alienazione del patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica; N40

d. realizzazione, acquisto o recupero di unità immobiliari ad uso residenziale destinate prevalentemente alla locazione a canone calmierato (sociale o concordato);

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Art. 4 - Programmazione dell'Edilizia Residenziale Pubblica

1. Ai fini della programmazione "dell'Edilizia"N2 Residenziale Pubblica e più in generale per le scelte nel campo delle politiche abitative è istituita l'anagrafe del f

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Art. 5 - Osservatorio Regionale sulla Casa

1. È istituito l'Osservatorio Regionale sulla Casa.

2. L'Osservatorio regionale compie studi e analisi per l'elaborazione dei programmi regionali, generali e di settore, riguardanti l'Edilizia residenziale. Formula alla Giunta regionale proposte anche normative inerenti il comparto dell'Edilizia residenziale. Valuta i dati, le proposte, le relazioni formulate dai Comuni interessati. Esprime parere obbligatorio e non vincolante sui piani di alienazione d

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Capo II - Gli alloggi di ERP
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Art. 6 - Caratteristiche degli alloggi

1. L'alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica deve:

a. essere "adeguato" alle esigenze del nucleo familiare;

b. possedere i requisiti minimi di cui al D.M. 5 Luglio 1975;

c. avere caratteristiche tipologiche di fatto compatibili con l'utilizzazione ad abitazione.

2. L'alloggio "adeguato alle esigenze del nucleo familiare" è l'abitazione che assicuri una superficie abitabile non inferiore a 28 mq. e, in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare, le dimensioni minime di cui al comma

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Art. 7 - Anagrafi dell'utenza e del patrimonio abitativo

1. Sono istituite le anagrafi dell'utenza e del patrimonio abitativo ERP, così come individuato all'articolo 1.

2. Le anagrafi sono utilizzate in via prioritaria per la conoscenza del patrimonio residenziale pubblico, della relativa utenza, della consistenza degli alloggi e il loro stato manutentivo e dell'offerta di alloggi disponibili per l'assegnazione, al fine dir consentire alla Regione e agli Enti competenti, tra i quali i Comuni e l'ACER,

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Capo III - Destinatari di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP)
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Art. 8 - Il nucleo familiare

1. Ai fini del presente regolamento "fanno parte del"N2 nucleo familiare "i coniugi e"N2 l'insieme dei soggetti componenti la famiglia anagrafica al momento della presentazione della domanda e/o al momento dell'assegnazione dell'alloggio e, pertanto, oltre

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Capo IV - Assegnazione alloggi
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Art. 9 - Requisiti per l'accesso all'Edilizia Residenziale Pubblica

N8

1. I requisiti per l' "accesso all'Edilizia Residenziale Pubblica"N2, posseduti obbligatoriamente da tutti i componenti del nucleo familiare, sono:

a. Cittadinanza italiana, oppure di altro Stato aderente all'Unione Europea, oppure di paese extracomunitario a condizione essere titolare di permessi di soggiorno almeno biennale e di

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Art. 10 - Criteri di priorità per l'assegnazione degli alloggi

1. Ai fini della definizione delle priorità per l'assegnazione degli alloggi, l'anagrafe del fabbisogno abitativo, di cui all'articolo 4 comma 1, si ordina sulla base dell'ISEE e delle condizioni socio-abitative del nucleo familiare.

2. Ad ogni condizione socio-abitativa posseduta dal nucleo familiare è attribuito un parametro di variazione del valore dell'ISEE.

3. Le condizioni reddituali e socio abitative devono essere possedute dal nucleo familiare alla data di avvio della procedura di assegnazione e almeno da due anni per le condizioni di cui alle lettere b) e c) del successivo comma 4.

4. Le condizioni socio-economiche-abitative, con i rispettivi parametri di variazione, sono le seguenti:

a. Affollamento dell'alloggio: il parametro è ottenuto dal rapporto tra il numero di componenti il nucleo familiare e la superficie utile dell'alloggio;

b. Nucleo familiare che viva anagraficamente in

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Art. 11 - Procedura per la formazione delle graduatorie

1. Entro il 30 giugno di ogni anno la Regione Campania, mediante un Avviso Pubblico, consente per il tramite della "Piattaforma Telematica", di cui all'articolo 4 comma 1, a tutti i soggetti in possesso dei requisiti per l'assegnazione cosi come definiti dall'articolo 9, di presentare domanda nell'ambito territoriale del Comune di residenza o del Comune dove svolgono attività lavorativa, al fine di essere inseriti nell'el

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Art. 12 - Autorità Regionale per le opposizioni

1. È istituita, con decreto del Presidente della Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore competente per materia, l'Autorità Regionale per le opposizioni.

2. L'Autorità Regionale si articola in ambito provinciale con sede presso le strutture dipartimentali provinciali dell'ACER in commissioni così composte:

a. Magistrato anche in quiescenza, con funzioni di Presidente, designato dal Presidente del Tribunale competente per territorio;

b. Dirigente Regionale, designato dall'Assessore competente in materia o suo delegato anche con funzioni vicepresidente;

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Art. 13 - Assegnazione alloggi

1. Il Comune verifica, per un numero di soggetti presenti nella graduatoria definitiva di cui all'articolo 11 pari al numero degli alloggi da assegnare, la permanenza dei requisiti di accesso di cui all'articolo 9 e delle condizioni di cui all'articolo 10 che hanno determinato il punteggio.

2. Qualora il Comune riscontri la perdita dei requisiti, tra il momento dell'iscrizione all'anagrafe del fabbisogno e quello dell'assegnazione dell'alloggio procede all'esclusione del richiedente dalla graduatoria e consequenzialmente da

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Art. 14 - Assegnazione degli alloggi da ripristinare

1. Gli Enti Gestori in accordo con i soggetti interessati, secondo l'ordine di graduatoria, possono assegnare alloggi da ripristinare a cura degli stessi assegnatari mediante interventi di manutenzione straordinaria, previa

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Art. 15 -Scelta alloggio e consegna

1. La scelta degli alloggi, è compiuta dagli assegnatari, o da persona da essi delegata, secondo l'ordine di precedenza stabilito dalla graduatoria, previa convocazione secondo le procedure stabilite dall'Ente Gestore.

2. Qualora l'assegnatario non si presenti alla convocazione lo

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Art. 16 - Subentro nella domanda di assegnazione

1. In caso di decesso dell'aspirante assegnatario, di separazione, di scioglimento del matrimonio, di cessazione degli effetti civili, di trasferimento della propria residenza altrove o di abbandono d

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Art. 17 - Permanenza dei requisiti di accesso all'Edilizia Residenziale Pubblica

N8

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Capo V - Canone alloggi
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Art. 18 - Contratto di locazione

1. Il rapporto locativo derivante dall'assegnazione ordinaria è formalizzato con contratto di locazione da stipularsi entro 3 mesi dall'assegnazione dell'alloggio.

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Art. 19 - Subentro nella assegnazione

N8

1. I componenti del nucleo avente diritto originario, purché stabilmente conviventi, subentrano di diritto nella titolarità del contratto di locazione in caso di decesso dell'assegnatario o di suo abbandono dell'alloggio.

2. In caso di separazione legale, scioglimento del matrimonio, cessazione degli effetti civili dello stesso o di cessazione della stabile convivenza delle coppie costituite ai sensi della legge 76 del 2016 e delle coppie more uxorio anagraficamente c

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Art. 20 - Coabitazione finalizzata all'assistenza

1. È ammessa la coabitazione finalizzata all'assistenza e/o di tutoraggio di alcuno dei componenti del nucleo familiare assegnatario che risultino invalidi

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Art. 21 - Ospitalità temporanea nell'alloggio

1. L'ospitalità temporanea, nei limiti di adeguatezza dell'alloggio all'esigenze del nucleo familiare così come previsto all'articolo "6"N13, previa richiesta da parte dell'a

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Art. 22 - Criteri per la determinazione del canone di locazione

N15

1. Il canone di locazione degli alloggi di cui al presente Regolamento è calcolato dagli Enti Gestori quale somma di una quota oggettiva, determinata in funzione delle caratteristiche degli alloggi, e di una quota soggettiva, determinata in funzione del valore ISEE del nucleo familiare degli assegnatari.

2. La quota annuale del canone di locazione che esprime le caratteristiche oggettive degli alloggi è determinata secondo i criteri e con le modalità previste dall'Allegato A) al presente Regolamento e si ottiene moltiplicando il risultato per 0,314.

3. La quota annuale del canone di locazione che esprime la situazione economica del nucleo familiare dell'assegnatario si ottiene elevando a 1,6 il valore dell'ISEE e moltiplicando il risultato per 0,00024.

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Art. 23 - Morosità del canone

1. La morosità del pagamento del canone di locazione e delle quote accessorie superiore a sei mesi determina la decadenza dall'assegnazione e la conseguente risoluzione del contratto. I componenti del nucleo familiare sono obbligati in solido con l'assegnatario.

2. Esclusivamente per gravi

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Capo VI - Gestione degli alloggi
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Art. 24 - Partecipazione, rappresentanza degli utenti ed autogestione

1. Per garantire la massima trasparenza nelle procedure di accesso, assegnazione e gestione degli alloggi di ERP "a tutela"N6 e degli interessi e diritti degli assegnatari, i Comuni e gli Enti Gestori promuovono e favoriscono il coinvolgimento dei soggetti interessati e dei loro organismi di rappresentanza.

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Art. 25 - Cambi consensuali di alloggi tra assegnatari

1. Gli Enti Gestori, ove sussistano le condizioni di adeguatezza degli alloggi, possono autorizzare N16 il cambio consensuale di allo

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Art. 26 - Mobilità

1. Gli Enti Gestori per evitare situazioni di sottoutilizzo e sovraffollamento degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, o disagi abitativi di carattere sociale possono predisporre un programma di mobilità degli assegnatari sulla base dell'anagrafe dell'utenza e del patrimonio edilizio.

2. Il programma si realizza sia attraverso il cambio degli alloggi assegnati, sia mediante l'utilizzazione di quelli che si sono resi disponibili, ovvero destinandovi una parte non superiore al 5 per cento di quelli di nuova assegnazione.

3. La mobilità dall'alloggio utilizzato può avvenire in qualsiasi momento su richiesta motivata degli assegnatari interessati o d'ufficio.

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Art. 27 - Decadenza dall'assegnazione

1. L'Ente Gestore verifica con cadenza biennale la permanenza dei requisiti di "accesso all'"N6 assegnazione, anche acquisendo le informazioni o la documentazione necessaria dall'assegnatario, qualora le stesse non possano essere acquisite d'ufficio da altra amministrazione. È fatta salva ogni altra verifica ritenuta opportuna da parte del Comune e dell'Ente Gestore per l'accertamento della situazione del nucleo familiare.

2. La procedura di decadenza dall'assegnazione viene attivata dal Comune d'ufficio o su segnalazione dell'Ente Gestore previo contraddittorio con l'assegnatario.

3. Il provvedimento di decadenza dall'assegnazione è emesso dal Comune, N18 con provvedimento motivato "e notificato"N6, nei confronti del nucleo familiare assegnatario qualora lo stesso:

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Art. 28 - Perdita della qualifica di assegnatario

1. Qualora l'assegnatario, nel corso del rapporto, per due anni consecutivi superi il limite ISEE per la decadenza, pari al limite ISEE di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 9 aumentato del 50 per cento, perde tale qualifica, mantenendo quella di conduttore.

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Art. 29 - Vendita del patrimonio ERP

1. I Comuni e gli Enti proprietari, in coerenza con la programmazione regionale finalizzata ad assicurare lo sviluppo del servizio pubblico per soddisfare il fabbisogno abitativo e nel rispetto del principio della piena correlazione tra alienazione e reinvestimento, possono procedere alla vendita di alloggi ERP per esigenze connesse ad una più razionale ed economica gestione del patrimonio secondo specifici Programmi di Alienazione e di Reinvestimento redatti secondo le linee guida definite con successivo Decreto Dirigenziale regionale sentito l'Osservatorio Regionale sulla Casa.

2. I Programmi di Alienazione possono includere anche immobili classificati catastalmente come A/1, A/7, A/8, A/9, A/10, nonché immobili destinati ad uso diverso da quello abitativo quali usi commerciali, artigianali, ecc., qualora l'alienazione di tali immobili è funzionale alle finalità complessive del programma e devono favorire prioritariamente la dismissione degli immobili:

a. situati nei condomini misti;

b. inseriti in situazioni estranee all'Edilizia Residenziale Pubblica quali aree prive di servizi, immobili fatiscenti;

c. il cui stato di degrado, comporti oneri di manutenzione e/o ristrutturazione non sostenibili da parte dell'ente proprietario sulla base di una stima documentata;

d. collocati in edifici siti in un territorio comunale diverso da quello del Comune di proprietà.

3. N27 Sono fatti salvi i Programmi di Alienazione avviati alla data di entrata in vigore del presente regolamento. Si intendono avviati i programmi approvati dalla Regione, per i quali ci sia stata almeno la comunicazione dell'Ente proprietario della volontà di procedere all'alienazione con indicazione del prezzo di vendita. N33

4. Sono esclusi dalla vendita gli alloggi e gli immobili la cui realizzazione risulti, da certificato di ultimazione/collaudo, inferiore ai dieci anni ad eccezione degli alloggi di cui al successivo comma 9.

5. Hanno titolo all'acquisto dell'alloggio ERP l'assegnatario e i componenti del proprio nucleo familiare, individuati all'articolo 8 i quali conducano lo stesso a titolo di locazione da oltre un quinquennio e non siano in mora con il pagamento dei canoni, delle sanzioni, delle quote servizi e delle spese all'atto della presentazione della domanda di acquisto. In caso di acquisto da parte di uno dei componenti del nucleo familiare è fatto salvo il diritto di abitazione in favore dell'assegnatario.

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Art. 30 - Occupazione senza titolo degli alloggi

1. L'Ente Proprietario/Gestore, accertata l'occupazione senza titolo, diffida preventivamente, con lettera raccomandata A/R o PEC l'occupante a rilasciare l'alloggio. Detto provvedimento deve contenere un termine per il rilascio non superiore a 60 giorni e costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 474 del Codice di Procedura Civile, titolo esecutivo nei confronti dell'occupante senza titolo.

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Art. 31 - Contrasto all'illegalità

1. Al fine di garantire un efficace contrasto all'illegalità l'ACER ed i Comuni assicurano forme di controllo costanti e coordinate sulla regolarità

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Capo VII - Norme finali e transitorie
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Art. 32 - Clausola valutativa

1. Il Consiglio Regionale esercita il controllo sull'attuazione del presente regolamento e ne valuta i risultati ottenuti nel perseguire le finalità di cui all'articolo 1.

2. A tal fine, con cadenza biennale e avvalendosi a

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Art. 33 - Occupazioni improprie

1. Al fine di creare le condizioni ottimali per regolamentare con nuovi criteri le assegnazioni degli alloggi ERP ed avere certezza dello stato di determinazione degli stessi, è prevista per tutti i nuclei familiari che occupino senza titolo legittimo alloggi di ERP e nel rispetto del successivo comma 2, la possibilità di regolarizzare la propria posizione entro il 30 giugno 2021 N28 con istanza di regolarizzazione indirizzata all'Ente Gestore.

2. Il nucleo familiare, al fine di ottenere l'assegnazione in sanatoria dell'alloggio, deve:

a. dimostrare il possesso dei requisiti di cui all'articolo 9, comma 1 ad eccezione di quelli previsti alla lettera e);

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Art. 34 - Norme transitorie

N23

1. Le presenti norme non si applicano per i Bandi di concorso da avviare e/o in corso di espletamento purché le graduatorie definitive siano approvate entro il 31 dicembre 2021. N33

2. Le Commi

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Art. 35 - Invarianza finanziaria

1. Il presente regolamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

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Art. 36 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento regionale sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania e, fatto salvo quanto previsto dal comma 2 entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

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Allegato A - Determinazione della quota oggettiva del Canone Locativo

1. I caratteri oggettivi dell'alloggio e i coefficienti ad essi relativi sono quelli espressi dagli articoli 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 24 della Legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), salvo quanto successivamente disposto relativamente alla vetustà, alla superficie convenzionale, alla tipologia, alla classe demografica dei Comuni, all'ubicazione. N44

2. La superficie convenzionale è determinata a norma dell'articolo 13 della legge 27 luglio 1978, n. 392. Non si tiene conto dei coefficienti di cui al 5° comma dell'articolo 13 della Legge 27 luglio 1978, n. 392.

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