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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Difetti dell’opera e obbligo dell’appaltatore di verificare la validità tecnica del progetto
FATTISPECIE
Nel caso di specie, l’appaltatore aveva proposto ricorso per la cassazione della sentenza con cui la Corte d'appello di Ancona l'aveva condannato a pagare 94.000 euro in favore degli eredi della committente, a titolo di risarcimento dei danni conseguenti ad errori progettuali ed a cattiva esecuzione di lavori di restauro su un immobile in Ponzano di Fermo, rimasto danneggiato dal terremoto del 1997.
In particolare, l’appaltatore lamentava l'omessa considerazione della circostanza che la stabilità dell'area di fondazione aveva fatto oggetto di apposita certificazione del progettista, allegata dalla stessa committente alla richiesta di concessione edilizia; circostanza che avrebbe dovuto indurre la corte territoriale ad escludere qualunque responsabilità dell'appaltatore o, quanto meno, a riconoscere un concorso di colpa della committente.
Ad avviso del ricorrente infatti, la corte territoriale avrebbe errato nel non trarre da tale fatto la conseguenza che l'appaltatore operava quale nudus minister.
Si lamentava inoltre l'errore in cui la corte territoriale sarebbe incorsa, per un verso, non rilevando che gli eventuali errori progettuali non potevano essere rilevati dall'appaltatore alla stregua della diligenza e della perizia dal medesimo esigibili e, per altro verso, addossando all’appaltatore l'onere di sostituirsi alle valutazioni tecniche del progettista nell'apprezzamento di un progetto già corredato dalla certificazione del medesimo progettista circa l'idoneità geologica dell'area e la stabilità delle fondazioni, già approvato dalle autorità tecniche comunali e già ammesso al finanziamento pubblico.
L’appaltatore sosteneva dunque che l'obbligo dell'appaltatore di verificare la validità tecnica del progetto fornitogli dal committente risulterebbe attenuato quando, ancor prima della stipula dell'appalto, la regolarità e fattibilità dell'opera progettata sia stata certificata da un ingegnere o un geologo e sia stata trasmessa alla Pubblica Amministrazione a corredo di una richiesta di finanziamento.
PRINCIPIO DI DIRITTO
In proposito, l’Ord. C. Cass. civ. 01/10/2019, n. 24466 ha affermato che l'obbligo dell'appaltatore di verificare la validità tecnica del progetto fornitogli dal committente non si attenuerebbe in presenza di certificazioni qualificate sulla fattibilità dell'opera, giacché la presenza di tali certificazioni non modifica la natura dell'obbligazione dell'appaltatore come obbligazione di risultato; salvo l'apprezzamento che, in concreto, l'errore progettuale non sia palese e la relativa rilevazione esuli dalle cognizioni dell'appaltatore.