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Opere e lavori privati e pubblici - Edilizia
e urbanistica - Professioni tecniche
ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Veneto 16/04/1985, n. 33
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L. R. Veneto 16/04/1985, n. 33
- L.R. 29/07/2022, n. 19
- L.R. 25/07/2019, n. 29
- L.R. 20/04/2018, n. 15
- L.R. 18/02/2016, n. 4
- L.R. 24/02/2012, n. 11
- L.R. 19/03/2009, n. 6
- L.R. 16/08/2007, n. 26
- L.R. 16/08/2007, n. 20
- L.R. 30/06/2006, n. 12
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Titolo I - Le norme generali
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Art. 1 - (Finalità)Al fine di assicurare le condizioni di tutela e valorizzazione dell'ambiente, salvaguardandone, singolarmente e nel loro complesso, le componente naturali e biologiche favorevoli all'insediamento umano e allo sviluppo della flora e della fauna, le funzioni regionali in materia sono esercitate, in armonia con l'art. 4 dello Statuto, per il conseguimento dei seguenti obiettivi: 1) prevenzione delle situazioni di pericolo e/o di danno all'igiene e alla salute pubblica o, comunque, di alterazione dell'equilibrio ambientale, nel suo co |
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Art. 2 - (Oggetto della materia)La disciplina della materia della tutela dell'ambiente riguarda i seguenti oggetti: 1) emissione nell'atmosfera di fumi, gas, polveri, odori, provenienti da insediamenti di qualunque genere; 2) emissioni di vib |
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Art. 3 - (Azioni generali e azioni speciali)Le attività di tutela nella materia si esplicano in azioni di prevenzione e di risanamento dell'ambiente nel suo complesso o nei singoli settori dell'atmosfera, delle acque e del suolo. |
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Art. 4 - Competenze della RegioneLe funzioni regionali, nel quadro dell'ordinamento statale richiamato all'articolo 1 e a norma della presente legge, consistono principalmente in: 1) attività di acquisizione ed elaborazione di dati, interessanti la tutela dell'ambiente, mediante i quali la Regione, con l'apporto delle Province e dei Comuni, acquisisce lo stato di fatto; 2) attività di programmazione, mediante le quali la Regione approva: a) omissis N2 |
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Art. 5 - Competenze della ProvinciaLe attività della Provincia, nel quadro dell'ordinamento statale richiamato all'articolo 1 e delle funzioni a essa delegate dalla presente legge, consistono principalmente in: 1) rilevamento ed elaborazione di dati ambientali di interesse provinciale, nell'ambito del coordinamento regionale di cui all'articolo 4, primo comma, punto 4, lettera a), segnalando altresì alla Regione e ai Comuni le situazioni richiedenti provvedimenti di loro competenza; 2) esercizio delegato del controllo preventivo: a) approvando i progetti degli impianti di seconda categoria di cui all'articolo 49, primo comma, lettera a), le loro eventuali modifiche per ampliamento o ristrutturazione o trasferimento in altre località e rilasciando le relative autorizzazioni all'esercizio; nonché autorizzando gli impianti di seconda categoria di cui all'articolo 49, primo comma, lettera c); b) autorizzando gli impianti ad uso industriale o di pubblica utilità, di cui al dpr 24 maggio 1988, n. |
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Art. 5.1 - Disposizioni particolari in materia di autorizzazione allo scarico finale di acque depurate1. La Regione è l’autorità competente alla autorizzazione allo scarico finale di acque depurate, quando si verificano entrambe le seguenti condizioni: |
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Art. 5 bis - Disposizioni per l’attuazione del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 “Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento1. La prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento hanno lo scopo di evitare, oppure, qualora non sia possibile, di ridurre le emissioni nell’aria, nell’acqua e nel suolo, i rifiuti ed il consumo delle risorse, al fine di conseguire un elevato livello di protezione della salute umana e dell’ambiente nel suo complesso. 2. La Regione del Veneto attua la direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, relativa alla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento, dando piena esecuzione alle disposizioni del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 “Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento”, e successive modificazioni, di recepimento della direttiva stessa e ponendo ulteriori prescrizioni in ordine al rilascio, al rinnovo ed al riesame dell’autorizzazione integrata ambientale degli impianti esistenti e nuovi, definiti come tali dall’articolo 2, comma 1, lettere d) ed e) del decreto legislativo n. 59/2005. |
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Art. 6 - Competenze del ComuneLe attività del Comune, nel quadro dell'ordinamento statale richiamato dall'articolo 1 e delle funzioni a esso delegate dalla presente legge, consistono principalmente in: 1) installazione e gestione, nell'ambito del coordinamento regionale di cui all'articolo 4, primo comma, punto 4, lettera a), dei sistemi integrativi di rilevamento e controllo sulle emissioni di fumi, polveri, gas e odori, provenienti da insediamenti non esclusivamente domestici; 2) organizzazione e g |
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Art. 7 - (Forme associative di gestione)I comuni svolgono le funzioni di cui all'art. 6, singolarmente o riuniti in consorzio con altri comuni e/o con comunità montane, oppure delegano le proprie funzioni alle comunità montane. Per gli stessi scopi, le comunità montane possono costituire consorzi con comuni e fra di loro. Gli statuti dei consorzi, di cui al p |
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Art. 8 - (Rapporti intersoggettivi)Nell'esercizio delle funzioni proprie e di quelle delegate, in armonia con i principi dell'ordinamento statale per la materia, le province, i comuni, le comunità montane e i consorzi sono tenuti a: |
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Art. 9 - Procedimenti di accertamento tecnicoLa Regione, le province, i comuni, le comunità montane e i consorzi esercitano le funzioni di vigilanza e controllo loro affidate mediante i propri uffici o avvalendosi del settore per l'igiene pubblica dell'unità locale socio-sanitaria competente per territorio. N12 In tal caso, le singole autorità si rivolgono direttamente al responsabile del settore, il quale provvede, a mezzo delle proprie strutture tecniche, dei presidi e servizi multizonali o, pr |
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Titolo II - Le strutture regionali
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Art. 10 - Dipartimento per l'ecologia e la tutela dell'ambiente |
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Art. 11 - (Commissione tecnica regionale, sezione ambiente (Ctra))Il Comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico del Veneto (Criav), integrato ai sensi dell'art. 101 del dpr 24 luglio 1977, n. 616, viene sostituito dalla Commissione tecnica regionale, sezione ambiente (Ctra) e dalle Commissioni tecniche provinciali per l'ambiente (Ctpa), |
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Art. 12 - Composizione e funzionamento della Commissione tecnica regionale sezione ambiente1. È istituita la Commissione tecnica regionale sezione ambiente che viene nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica per l'intera legislatura. 2. La Commissione tecnica regionale sezione ambiente è composta: a) dal direttore della struttura regionale competente in materia di ambiente con funzioni di presidente; b) dal direttore della struttura regionale competente in materia di lavori pubblici; c) dal direttore della struttura regionale competente in materia di urbanistica; d) dal direttore della struttura regionale competente in materia di agricoltura; |
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Art. 13 - (Competenze della Commissione tecnica regionale, sezione ambiente)La Commissione tecnica regionale, sezione ambiente: 1) esprime parere su: a) i progetti di impianti sottoposti ad autorizzazione ministeriale ai sensi della vigente normativa in materia di emissioni nell'atmosfera; N24 b) i progetti degli impianti di prima categoria, di cui alla lett. b) N25 del punto 5), dell'art. 4; nonché le re |
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Art. 14 - (Composizione e funzionamento delle Commissioni tecniche provinciali per l'ambiente)Ogni Commissione tecnica provinciale per l'ambiente è composta da: 1) il presidente dell'Amministrazione provinciale, con funzione di presidente; 2) l'assessore provinciale competente per materia, con funzioni di vicepresidente; 3) il responsabile dell'ufficio provinciale competente per la materia; |
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Art. 15 - (Competenze delle Commissioni tecniche provinciali per l'ambiente)Ogni Commissione tecnica provinciale per l'ambiente relativamente al territorio di propria competenza, 1) esprime parere su: a) i |
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Titolo III - La salvaguardia dell'ambiente nel suo complesso
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Art. 16 - (Oggetto delle azioni generali)La tutela dell'ambiente nel suo complesso è perseguita con la disciplina delle azioni generali relativamente a: 1) il coordinamento, mediante un piano regionale complessivo, delle azioni generali e spe |
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Capo I - Il piano regionale per l'ambiente |
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Art. 17 - (Finalità)Il piano regionale per l'ambiente, in relazione alla generale situazione geografica e urbanistica dei luoghi e, in particolare, a: - le prevalenti condizioni climatiche; - i vincoli idrogeologici, paesaggistici, storici e monumentali; - la dislocazione e la tipologia degli in |
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Art. 18 - (Elaborati)Il piano consta essenzialmente dei seguenti elaborati: |
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Art. 19 - (Procedura)1. Il piano regionale per l'ambiente è adottato con deliberazione della Giunta regionale che provvede ad inviarne copia alle provincie ed ai comuni. 2. Il Presidente della Giunta regionale provvede a dare notizia dell'adozione del piano regionale per l'ambiente, indicando le sedi in cui chiunque può prenderne visione, tramite pu |
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Art. 20 - (Efficacia)Il piano regionale per l'ambiente costituisce quadro obbligatorio di riferimento per i singoli piani di settore; la sua approvazione e le |
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Capo II - Piano regionale dell'atmosfera e piano regionale delle acque |
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Art. 21 - (Articolazione dei piani)Il piano regionale per l'ambiente, di cui all'art. 17, coordina i seguenti piani regionali ambientali di settore: |
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Sezione I - Il piano regionale di risanamento dell'atmosfera |
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Art. 22 - (Finalità)Il piano regionale di risanamento dell'atmosfera, provvede a: 1) individuare le sostanze, che, pur non comprese nella tabella richiamata dall'art. 8 del dpr 15 aprile 1971, n. 3 |
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Art. 23 - (Elaborati)Il piano consta essenzialmente dei seguenti elaborati: 1) una relazione, in cui sono determinati gli obiettivi finali de |
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Sezione II - Il piano regionale di risanamento delle acque |
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Art. 24 - (Finalità)Il piano regionale di risanamento delle acque, provvede: 1) relativamente alle opere di ciascun servizio pubblico: a) a rilevarne lo stato di fatto, anche in rapporto al perimetro ottimale fissato ai sensi della lett. a) del successivo punto 2); b) a indicarne la necessità in ordine di priorità; 2) relativamente all'organi |
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Art. 25 - (Elaborati)Il piano consta essenzialmente dei seguenti elaborati: |
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Sezione III - Piano regionale di riduzione e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e Piano regionale di riduzione e smaltimento dei rifiuti speciali |
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Art. 26 - Piano regionale di riduzione e smaltimento dei rifiuti solidi urbaniomissis N41 |
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Art. 27 - Elaboratiomissis N42 |
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Art. 27bis - Piano regionale di riduzione e smaltimento dei rifiuti specialiomissis N43 |
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Art. 27ter - Elaboratiomissis N44 |
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Sezione IV - Norme comuni |
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Art. 28 - (Procedura)1. Le procedure di adozione e approvazione dei piani regionali ambientali di settore, di cui al presente capo, e le loro varianti, sono le stesse del piano regionale per l'ambiente, di cui al Capo I del presente Titolo. |
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Capo III - L'impatto ambientale |
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Art. 29 - (Valutazione di impatto ambientale)(omissis) N45 |
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Art. 29 bis - (Compatibilità ambientale regionale)(omissis) N45 |
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Art. 29 ter - (Valutazione di impatto ambientale)(omissis) N45 |
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Art. 30 - (Ambito di applicazione)(omissis) N46 |
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Art. 31 - (Elaborati)(omissis) N46 |
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Art. 32 - (Procedimento)(omissis) N46 |
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Capo IV - I provvedimenti urgenti ed eccezionali |
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Art. 33 - (Contenuto)Quando si verifichi sul territorio regionale uno stato contingente di grave pericolo o di danno per l'igiene e la salute pubblica o per l'ambiente, nel suo complesso o in singoli settori, e per la cui tutela sia necessario un intervento eccezional |
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Art. 34 - (Competenza del Sindaco e del Presidente della Giunta regionale)L'adozione dei provvedimenti, di cui all'art. 33, spetta al sindaco, quando l'evento si verifichi nel territorio del proprio comune |
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Capo V - Gli impianti di prima categoria |
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Sezione I - Disposizioni generali |
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Art. 36 - (Forme di organizzazione)Gli impianti di depurazione e di trattamento di prima categoria possono essere organizzati in centri polifunzionali, formati da una pluralità, anche combinata, di impianti |
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Art. 37 - (Regime)Gli impianti di prima categoria, considerati singolarmente od organizzati in centri polifunzionali, sono assimilati alle industrie insalubri di 1a classe ai sensi e per gli effetti dell'art. 216 del TU delle leggi sanitarie, approvato con rd 27 luglio 1934, n. 1265. |
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Art. 38 - (Gestione amministrativa)Gli impianti di prima categoria sono gestiti da un tecnico responsabile. Presso gli impianti o i centri polifunzionali, deve essere tenuto apposito registro di carico e scarico, secondo il modello predisposto dalla Giunta regionale, con fogli numerati e bollati dall'Ufficio del Registro, dove è giornalmente annotata la quantità e qualità di acque, liquami e fanghi o di ri |
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Sezione II - La progettazione degli impianti |
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Art. 39 - (Criteri di progettazione)Gli impianti di prima categoria, nonché i centri polifunzionali, sono progettati tenendo presenti le caratteristiche qualitative degli scarichi e/o quelle merceologiche dei rifiuti raccolti nell'area di confluenza, delle loro prevedibili variazioni nel tempo, nonché i possibili riutilizzi del materiale rec |
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Art. 40 - (Elaborati di progetto)Gli elaborati tecnici dei progetti consistono principalmente in: 1) una dettagliata relazione tecnica, descrittiva delle caratteristiche qualitative e quantitative degli |
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Art. 41 - (Ubicazione degli impianti)I nuovi impianti di prima categoria, nonché i centri polifunzionali, sono ubicati nelle aree appositamente individuate nel relativo piano regionale di settore e/o negli strumenti urbanistici generali, nell'ambito delle singole zone territoriali omogenee produttive o per servizi, con particolare riferimento a condizioni idrogeologiche favorevoli. La Regione, con i piani ambientali regionali di settore, può confermare le destinazioni vigenti o, qualora non sussistano sufficienti e/o idon |
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Sezione III - Realizzazione ed esercizio degli impianti |
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Art. 42 - Controllo preventivoFerme restando le disposizioni di cui alla legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 sulla progettazione, approvazione, realizzazione e collaudo delle opere pubbliche, i progetti di realizzazione, nonché di variazione per ampliamenti e ristrutturazioni, degli impiantii di prima categoria di |
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Art. 43 - (Collaudo)Gli impianti di prima categoria sono soggetti a collaudo anche funzionale. In sede di collaudo devono, fra l'altro, essere attestati: 1) la conformità dell'i |
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Art. 44 - (Avvio dell'impianto)L'avvio dell'impianto è soggetto a presentazione al Presidente della Provincia di una dichiarazione scritta del direttore dei lavori attestante l'ultimazione delle opere in conformità al progetto approvato. N59 Il certificato di collaudo deve essere presentato entro 180 giorni dalla comunicazione dell'avvio dell'impianto. |
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Art. 45 - (Interruzione nel funzionamento degli impianti di depurazione)Qualunque interruzione anche parziale nel funzionamento degli impianti di depurazione, anche per attività di manutenzione, deve ess |
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Sezione IV - Le funzioni di vigilanza e controllo |
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Art. 46 - (Autorità di vigilanza) |
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Art. 47 - (Contenuto della vigilanza e controllo)Il funzionamento degli impianti di prima categoria è sottoposto a periodici controlli dell'autorità di vigilanza mediante accessi, |
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Art. 48 - (Provvedimenti modificativi dell'autorizzazione)Le autorizzazioni, di cui all'art. 44 possono essere sospese, modificate, revocate o dichiarate decadute a opera del Presidente della Provincia. N67 La sospensione può essere: 1) una misura cautelare, quando vi siano |
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Capo VI - Gli impianti di seconda categoria |
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Art. 49 - Realizzazione ed esercizio degli impiantiSono considerati impianti di seconda categoria: a) omissis N69 b) gli impianti di depurazione privati per conto proprio, annessi agli insediamenti produttivi, per la depurazione di ref |
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Art. 50 - (Autorità di vigilanza)Sono autorità di vigilanza per gli impianti di seconda categoria: 1) il presidente del |
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Capo VII - Le attività per conto terzi |
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Art. 51 - (Individuazione delle attività)L'attività di soggetti privati per conto terzi in materia di tutela dell'ambiente è consentita solo nei limiti stabiliti dalla legge. |
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Art. 52 - (Attività per conto terzi)omissis N75 |
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Art. 53 - (Rilascio, cancellazione e rinnovo delle autorizzazioni)omissis N75 |
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Art. 54 - (Laboratori privati)Per lo svolgimento delle analisi fisiche, chimiche e biologiche delle emissioni, degli scarichi, dei rifiuti e dei residui riutilizz |
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Art. 55 - (Attività sperimentali).omissis N78 |
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Capo VIII - Le attività di coordinamento e di alta vigilanza |
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Art. 56 - (Attività di coordinamento)Il coordinamento regionale consiste nell'emanazione di direttive per l'organizzazione omogenea delle azioni, di cui al punto 4) dell |
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Art. 57 - (Alta vigilanza regionale)In materia di tutela dell'ambiente, la Regione esercita funzioni di alta vigilanza, in rapporto agli interessi di carattere regionale connessi con la materia. Tali funzioni si esplicano tramite il Presidente della Giunta regionale, su motivata proposta dei |
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Titolo IV - Le norme particolari per la tutela dell'atmosfera, delle acque, del suolo
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Art. 58 - (Tutela dell'atmosfera)La tutela dell'atmosfera, a norma della legislazione statale in materia nonché della presente legge, è perseguita con azioni speciali anche di carattere preventivo, rivolte: |
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Art. 58 bis - (Regime del bollino blu)1. Per il persegui |
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Art. 59 - (Tutela delle acque)La tutela delle acque, a norma della L. 10 maggio 1976, n. 319, e successive modifiche e integrazioni, delle deliberazioni del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento, nonché della presente legge, è perseguita con la disciplina delle azioni speciali di settore relativamente: 1) ai prelievi e l'uso corretto delle acque; 2) agli scarichi di tutti gli insediamenti e delle pubbliche fognature; 3) al risanamento delle acque anche mediante la regolamentazione comunale. |
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Art. 60 - (Regolamento di fognatura)I comuni, le comunità montane e i loro consorzi, gestori del servizio di fognatura e/o depurazione, sono tenuti ad approvare un regolamento per l'esercizio del relativo servizio. N81 Il regolamento deve stabilire in particolare: 1) i limiti di accettabilità in fognatura di ciascun elemento inquinante, in funzione dello stato delle opere e dell'impianto di depuraz |
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Art. 61 - (Tutela del suolo)omissis N85 |
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Art. 62 - (Regolamento per lo smaltimento dei rifiuti)omissis N85 |
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Art. 63 - (Zonizzazione del territorio comunale)omissis N85 |
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Titolo V - Le norme finanziarie, le sanzioni, le disposizioni transitorie e finali
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Art. 64 - (Oneri e tasse per i servizi relativi alla depurazione, allo smaltimento dei rifiuti e conseguenti controlli)omissis N85 |
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Art. 64 bis - (Tariffe per il servizio di smaltimento dei r.s.u.)omissis N85 |
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Art. 64 ter - (Contributo ai comuni sede di impianti per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e speciali)omissis N85 |
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Art. 65 - (Sanzioni amministrative)Per l'inosservanza delle norme previste dalla presente legge, qualora non sussistano sanzioni previste dalla legislazione statale vigente, l'autorità di vigilanza applica le seguenti sanzioni amministrative: |
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Art. 65 bis - Sanzioni amministrative previste dall'articolo 54 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento |
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Art. 65 ter - Sanzioni amministrative conseguenti alla mancata osservanza delle disposizioni sul bollino blu1. I proprietari dei veicoli a motore immatricolati anteriormente al 1° luglio 2004 - o successivamente al primo luglio 2004, se siano stati sottoposti alla prima revisione prevista - di proprietà di persone, imprese o enti aventi residenza o sede legale nella Regione del Veneto, che non osservino il d |
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Art. 65 quater - Sanzioni amministrative in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue aziendali di cui all’articolo 101, comma 7, lettere a), b) e c) del decreto legislativo n. 152/2006, e successive modificazioni1. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di inosservanza alle norme in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all’articolo 101, comma 7, lettere a), b) e c) del decreto legislativo n. 152/2006, e successive modificazioni, e dalle piccole aziende agroalimentari individuate in base al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di cui all’articolo 11 |
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Art. 66 - (Abrogazione di norme regionali)Sono abrogate le norme regionali incompatibili con la presente legge e in particolare: |
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Art. 67 - (Decorrenza delle competenze)L'esercizio delle funzioni delegate, di cui alla presente legge, ha effetto dalla data del 1 gennaio 1986. |
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Art. 68 - (Provvedimenti legislativi di settore)La disciplina tecnica delle azioni speciali per i singoli settori, per quanto non disciplinato dalla presente legge: |
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Art. 69 - (Entrata in vigore delle singole norme)Gli insediamenti di cui al secondo comma dell'art. 58 che non vi abbiano già provveduto ai sensi degli artt. 5 e 10 del dpr 15 aprile 1971, n. 322, debbono produrre al comune, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, una relazione tecnica contenente la |
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Allegato A (articolo 5 bis, comma 5, lettera a) - Categorie di impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale regionale |
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Allegato B (articolo 5 bis, comma 5, lettera b) - Categorie di impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale provinciale |
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