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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. 03/02/2003, n. 14
L. 03/02/2003, n. 14
L. 03/02/2003, n. 14
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Capo I - Disposizioni generali sui procedimenti per l'adempimento degli obblighi comunitari |
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Art. 1. - (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie)1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B. 2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, R su proposta del Presidente del Consiglio |
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Art. 2. - (Princìpi e criteri direttivi generali della delega legislativa)1. Salvi gli specifici princìpi e criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui al capo II ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare nonché a quelli, per quanto compatibili, contenuti nell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, R e successive modificazioni, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono informati ai seguenti princìpi e criteri direttivi generali: a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative; b) per evitare disarmonie con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modifi |
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Art. 3. - (Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie)1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o ammini |
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Art. 4. - (Oneri relativi a prestazioni e controlli)1. Nell'attuazione delle normative comunitarie, gli oneri derivanti da prestazioni e controlli a cari |
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Art. 5. - (Riordinamento normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie)1. Il Governo è delegato ad adottare, con le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, testi unici delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite per il |
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Capo II - Disposizioni particolari di adempimento, criteri specifici di delega legislativa |
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Art 6. - (Modifica all'articolo 1469-sexies del codice civile, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 24 gennaio 2002, nella causa C-372/99)1. All'articolo 1469-sexies, primo comma, del codice civile, dopo le parole: "che utilizzano" sono in |
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Art. 9. - (Modifica all'articolo 36 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio) |
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Art. 16. - (Modifica al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 129, recante attuazione delle direttive 85/384/CEE, 85/614/CEE e 86/17/CEE, in materia di riconoscimento di diplomi, certificati e altri titoli nel settore dell'architettura)1. L'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 129, R è sostituito dal seguente: "Art. 1. - (Ambito di applicazione) - 1. Il presente decreto disciplina il riconoscimento dei diplomi, certificati e altri titoli rilasciati a cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno degli altri Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo per l'accesso o l'esercizio in Italia dell'attività di architetto a titolo permanente o con carattere di temporaneità". 2. All'articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 129, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: "2-bis. I diplomi, certificati e altri titoli, di cui ai commi 1 e 2, rilasciati dagli altri Stati membri dell'Unione europea, sono elencati nella comunicazione della Commissione europea 2001/C333/02 del 28 novembre 2001, e successive modificazioni, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 85/384/CEE. 2-ter. In deroga a quanto previsto ai commi 1 e 2, è riconosciuta la formazione delle "Fachhochschulen" nella Repubblica Federale di Germania, purché sia impartita in tre anni, esista al 10 maggio 1985, corrisponda ai requisiti definiti all'articolo 4 e dia nella Repubblica Federale di Germania accesso all'attività di architetto con il titolo professionale di architetto e purché detta formazione sia completata da un periodo di esperienza professionale nella Repubblica Federale di Germania della durata di quattro anni, comprovato da un apposito certificato rilasciato dall'ordine professionale cui è iscritto l'architetto. 2-quater. Sono, altresì, ammessi alla procedura di riconoscimento di cui all'articolo 4, i diplomi, certificati e altri titoli acquisiti in Paesi terzi da cittadini di cui all'articolo 1, qualora tali diplomi, certificati e altri titoli siano stati riconosciuti in un altro Stato membro dell'Unione europea e corrispondano ai diplomi, certificati e titoli elencati nella comunicazione della Commissione europea di cui al comma 2-bis o nell'allegato A. 2-quinquies. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca comunica alla Commissione europea e contemporaneamente a tutti gli altri Stati membri dell'Unione europea e agli altri Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, i diplomi, i certificati e gli altri tito |
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Art. 20. - (Delega al Governo per la modifica della legge 23 luglio 1991, n. 223, recante norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro, in relazione alla causa C-32/02)1. Il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro del lavoro e delle politiche s |
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Art. 21. - (Modifiche al decreto legislativo 26 novembre 1999, n. 532, e alla legge 19 gennaio 1955, n. 25, in materia di lavoro notturno)1. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 26 novembre 1999, n. 532, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "è fatto salvo quanto pr |
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Art. 23. - (Attuazione della raccomandazione 2001/331/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, che stabilisce i criteri minimi per le ispezioni ambientali)1. Per dare completa attuazione alla raccomandazione 2001/331/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, che stabilisce i criteri minimi per le ispezioni ambientali, il Governo è autorizzato ad adottare apposito regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto |
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Art 31. - (Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2002, relativa ai contratti di garanzia finanziaria)1. Il Governo, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, é delegato ad adottare, entro il termine di cui all'articolo 1, comma 1, uno o più decreti legislativi recanti le norme per l'attuazione della direttiva 2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2002, relativa ai contratti di garanzia finanziaria. |
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Allegato A - (Articolo 1, commi 1 e 3)2001/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2001, che modifica la direttiva 94/57/CE del Consiglio relativa alle disposizioni e alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime; |
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Allegato B - (Articolo 1, commi 1 e 3)2001/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici; |
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