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04/10/2019

Sicurezza sul lavoro: misure di protezione collettiva e individuale per lavori in quota

In tema di sicurezza sul lavoro, la Commissione interpelli fornisce chiarimenti sugli obblighi del datore di lavoro di predisporre misure di protezione collettiva e individuale per l'esecuzione di lavori su lucernari, tetti, coperture e simili.

Con riferimento alle misure di sicurezza per i lavori in quota, la Federazione Sindacale Italiana dei Tecnici e Coordinatori della Sicurezza aveva formulato istanza di interpello alla Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro per chiedere se il datore di lavoro deve sempre predisporre obbligatoriamente misure di protezione collettiva, ai sensi dell’art. 148, comma 1, del D. Leg.vo 09/04/2008, n. 81, ovvero ha la facoltà di valutare caso per caso quali misure di protezione - collettiva o individuale - adottare.

L'Interp. Min. Lavoro e Pol. Soc. 15/07/2019, n. 6, pubblicato il 01/10/2019, ha richiamato il quadro normativo in materia:
- la lett. i), dell'art. 15, comma 1, del D. Leg.vo 81/2008, sulle misure generali di tutela, prevede "la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale";
- l’art. 75 del D. Leg.vo 81/2008, sull'obbligo di uso, stabilisce che "I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro";
- la lett. a) dell’art. 111, comma 1, del D. Leg.vo 81/2008, sugli obblighi del datore di lavoro nell’uso di attrezzature per lavori in quota, statuisce la “priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale” e l'art. 111, al comma 6, del D. Leg.vo 81/2008, prevede che “il datore di lavoro nel caso in cui l'esecuzione di un lavoro di natura particolare richiede l'eliminazione temporanea di un dispositivo di protezione collettiva contro le cadute, adotta misure di sicurezza equivalenti ed efficaci […]. Una volta terminato definitivamente o temporaneamente detto lavoro di natura particolare, i dispositivi di protezione collettiva contro le cadute devono essere ripristinati”;
- l’art. 148, comma 1, del D. Leg.vo 81/2008, sui lavori speciali, stabilisce che “Prima di procedere alla esecuzione di lavori su lucernari, tetti, coperture e simili, fermo restando l’obbligo di predisporre misure di protezione collettiva, deve essere accertato che questi abbiano resistenza sufficiente per sostenere il peso degli operai e dei materiali di impiego” e l'art. 148, comma 2, del D. Leg.vo 81/2008 prevede che: “Nel caso in cui sia dubbia tale resistenza, devono essere adottati i necessari apprestamenti atti a garantire la incolumità delle persone addette, disponendo, a seconda dei casi, tavole sopra le orditure, sottopalchi e facendo uso di idonei dispositivi di protezione individuale anticaduta”.

Sulla base di tali elementi la Commissione per gli interpelli ha chiarito che non sussiste alcun contrasto tra gli articoli 148 e 111 del D. Leg.vo 09/04/2008, n. 81.

In particolare, il citato articolo 148 del D. Leg.vo 81/2008, riguardante i lavori speciali, sancisce l’obbligo di predisporre comunque misure di protezione collettiva, nel caso di lavori effettuati su lucernari, tetti, coperture e simili, che possano esporre a rischio il lavoratore e qualora, sulla base della valutazione del rischio, le citate superfici non siano in grado di garantire una resistenza sufficiente per sostenere il peso degli operai e dei materiali di impiego o sia dubbia la loro resistenza, devono essere adottati i necessari apprestamenti atti ad assicurare l’incolumità delle persone addette.
La norma de qua è, dunque, una disposizione speciale rispetto a quella generale di cui all’articolo 111 del D. Leg.vo 81/2008, che disciplina i lavori in quota e come tale prevalente rispetto ad essa nell’ambito delle fattispecie espressamente previste.
 

 

Dalla redazione