L’art. 148 del D. Leg.vo 81/2008, riguardante i lavori speciali, sancisce l’obbligo di predisporre comunque misure di protezione collettiva, nel caso di lavori effettuati su lucernari, tetti, coperture e simili, che possano esporre a rischio il lavoratore e qualora, sulla base della valutazione del rischio, le citate superfici non siano in grado di garantire una resistenza sufficiente per sostenere il peso degli operai e dei materiali di impiego o sia dubbia la loro resistenza, devono essere adottati i necessari apprestamenti atti ad assicurare l’incolumità delle persone addette.
Nel documento di seguito riportato si chiarisce che la norma è una disposizione speciale, prevalente rispetto a quella generale di cui all’art. 111 del D. Leg.vo 81/2008 medesimo, che disciplina i lavori in quota, e che invece prevede solo di dare “priorità” alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale