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24/09/2019

Ordine di sospensione dei lavori, sequestro del cantiere e responsabilità direttore lavori

La Corte di Cassazione ha affermato che il direttore dei lavori che non abbia rinunciato all'incarico rimane responsabile anche degli abusi compiuti durante il periodo di sospensione dei lavori disposta ai sensi dell’art. 27, comma 3, D.P.R. 380/2001.

FATTISPECIE
Nel caso di specie si trattava dei lavori di ristrutturazione di un deposito/rifugio in area vincolata - in difformità dal permesso di costruire e in mancanza di autorizzazione paesaggistica - oggetto di ordine di sospensione ex art. 27, D.P.R. 380/2001 e successivamente posto sotto sequestro. I lavori erano proseguiti anche dopo l’ordine di sospensione e avevano determinato gradualmente un significativo implemento della costruzione, con edificazione di una villetta residenziale di ben diversa e di superiore consistenza rispetto al semplice risanamento di un deposito, come inizialmente autorizzato.
Il direttore dei lavori sosteneva, tra l'altro, che dopo l’ordinanza di sospensione non si era più occupato del cantiere e che pertanto non era responsabile dell’esecuzione dei lavori successivi a tale provvedimento.

RESPONSABILITÀ DEL DIRETTORE DEI LAVORI
La Corte di Cassazione, con la sentenza 17/09/2019, n. 38479, ha confermato la responsabilità del direttore dei lavori sulla base dei seguenti principi:
- l'assenza dal cantiere non esclude la penale responsabilità per gli abusi commessi dal direttore dei lavori, sul quale ricade l'onere di vigilare sulla regolare esecuzione delle opere edilizie ed il dovere di contestare le irregolarità riscontrate, se del caso rinunziando all'incarico;
- l'obbligo di vigilanza che l'art. 29, D.P.R. 380/2001 pone in capo al direttore dei lavori permane sino a che non venga comunicata la formale conclusione dell'intervento ovvero sino a che lo stesso non rinunci all'incarico, e non viene meno in caso di adozione dell'ordinanza di sospensione dei lavori di cui all'art. 27, comma 3, D.P.R. 380/2001 salvo - e fintanto che - il cantiere sia sottoposto a sequestro.
A tale ultimo riguardo la Corte ha infatti specificato che soltanto se il cantiere sia materialmente sottratto alla disponibilità dei committenti e/o esecutori dell’opera abusiva per essere stato sottoposto a sequestro può ritenersi temporaneamente escluso il dovere di vigilanza del direttore dei lavori che non abbia dismesso il mandato.

CONCLUSIONI
In conclusione i giudici hanno ritenuto gravemente negligente la condotta tenuta dal direttore dei lavori per essersi completamente disinteressato per oltre un anno del cantiere ove continuava a rivestire il relativo incarico e ove già si erano verificate condotte abusive. In forza della posizione di garanzia di cui all'art. 29, D.P.R. 380/2001, lo stesso quindi è stato ritenuto responsabile anche degli abusi commessi successivamente all’ordine di sospensione dei lavori, con conseguente spostamento in avanti, della permanenza del reato e del dies a quo del computo della prescrizione.

Dalla redazione