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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Toscana 06/08/2019, n. 57
L. R. Toscana 06/08/2019, n. 57
L. R. Toscana 06/08/2019, n. 57
- L.R. 24/07/2020, n. 72
- L.R. 23/12/2019, n. 80
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PreamboloIl Consiglio regionale Visto l’articolo 117, comma quarto, della Costituzione; Visto l’articolo 4, comma 1, lettera n), dello Statuto; Considerato che: 1. Le infrastrutture pubbliche per il trasferimento tecnologico, quali poli e centri tecnologici, incubatori di imprese, laboratori di ricerca, prove e test, dimostratori tecnologici, costituiscono uno degli strumenti attraverso i quali favorire i processi di innovazione del sistema produttivo, anche med |
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Art. 1 - Finalità1. La Regione Toscana con la presente legge valorizza il raccordo tra il sistema produttivo e il sistema della ricerca attraverso le infrastrutture per il trasferimento tecnologico, promuovendo e incentivando la razionalizzazione delle relative società di gestione operanti in Toscana e partecipate, anche parzialmente o indirettamente, da amministrazioni pubbliche. |
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Art. 2 - Fondo per il trasferimento tecnologico1. Ai fini del sostegno al processo di razionalizzazione di cui all’articolo 1 ", comma 1"N9 è costituito un fondo N1 per il trasferimento tecnologico, finalizzato all’erogazione di incentivi economici al soggetto gestore risultante dal processo di razionalizzazione delle società di cui al comma 3, lettera b), di seguito denominato “soggetto gestore”. 2. Il fondo per il trasferimento tec |
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Art. 2-bis - Ulteriore operatività del fondo per il trasferimento tecnologico1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1-bis, il fondo di cui all'articolo 2 può intervenire anche a favore di singole società di gestione di infrastrutture per il trasferimento tecnologico, purché oggetto di un processo di aggregazione, operanti in Toscana in modo esclusivo o prevalente indipendentemente dalla partec |
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Art. 4 - Commutazione dell’intervento del fondo1. Decorso un triennio dalla data di intervento del fondo, "ai sensi dell'articolo 2, oppure un settennio nel caso di intervento ai sensi dell'articolo 2-bis, o qualora i soggetti beneficiari degli interventi di cui agli articoli 2 e 2-bis siano stati oggetto di ingresso di altri soci, con relativo aumento di capitale," |
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Art. 5 - Termini per l’avvio del progetto di razionalizzazione1. La costituzione del soggetto gestore deve essere deliberata da ciascuna delle società di gestione di infrastrutt |
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Art. 6 - Norma finanziaria1. Per la costituzione del fondo di cui all'articolo 2, comma 1, nonché ai fini della sua operatività secondo quanto stabilito dall'articolo 2-bis, è autorizzata la spesa massima complessiva di euro 256.000,00 per l'anno 2020, cui si |
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Art. 7 - Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. |
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29/11/2024
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