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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Circ.AIPA 16/02/2001, n. 27
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[Premessa] |
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1. Premessa.Com'è noto, l'art. 3 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, ha introdotto il principio secondo il quale "gli atti amministrativi adottati da tutte le pubbliche amministrazioni sono di norma predisposti tramite i sistemi informativi automatizzati". L'art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, R ha, poi, riconosciuto validità e rilevanza, a tutti gli effetti di legge, agli atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici e telematici, demandando a "specifici regolamenti", da emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge n. 400/1988, la definizione dei criteri e delle modalità di applicazione della norma. Con decreto del Presidente dell |
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2. Attività di certificazione ed iscrizione nel l'elenco pubblico dei certificatori.Le pubbliche amministrazioni che intendono svolgere l'attività di certificazione di cui all'ar |
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2.1. Formalità con le quali deve essere predisposta la domanda e documentazione richiesta.La domanda, sottoscritta dal rappresentante legale dell'amministrazione, in plico chiuso con evidenza del mittente e con l'indicazione: "domanda per l'iscrizione nell'elenco dei certificatori", va indirizzata e fatta pervenire all'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, via Isonzo, 21/b - 00198 Roma. La consegna può avvenire tramite servizio pubblico o privato, oppure a mano, nei giorni compresi tra il lunedì e il venerdì al seguente orario: dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 17. |
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2.2. Requisiti tecnico-organizzativi da documentare.2.2.1. Manuale operativo. Il manuale operativo va strutturato in modo tale da essere integralmente consultabile per via telematica, come prescritto dall'art. 45, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 1999. Il manuale deve contenere almeno le seguenti informazioni: a) dati identificativi del certificatore; b) dati identificativi della versione del manuale operativo; c) responsabile del manuale operativo; d) definizione degli obblighi del certificatore, del titolare e di quanti accedono per la verifica delle firme; e) definizione delle responsabilità e delle eventuali limitazioni agli indennizzi; f) tariffe; |
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2.3. Requisiti tecnico-organizzativi da autocertificare.L'amministrazione è tenuta a specificare, con apposita dichiarazione, i punti che seguono: a) algoritmi di generazione e verifica firme utilizzati e supportati; b) algoritmi di hash utilizzati e supportati; c) lunghezza delle chiavi; |
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2.4. Modalità di esame delle domande.L'istruttoria sulle domande e sulla relativa documentazione sarà svolta, sotto il controllo di un membro dell'Autorità per l'informatica all'uopo designato, a cura degli uffici, con la concorda |
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3. Sottoscrizione del documento informatico con modalità semplificate (sub punto b).La sottoscrizione prevista al punto sub b) è finalizzata a soddisfare esigenze di semplificazione del processo di formazione dei documenti amministrativi, per quegli adempimenti di rilevanza esclusivamente interna, ritenendosi che l'impiego della firma digitale, come previs |
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4. Utilizzo di sistemi di identificazione.Gli strumenti di identificazione ed autenticazione, intesi come meccanismi di verifica della reale identità dell'utente, possono essere implementati e gestiti per garantire l'accesso a sistemi o per la produzione di documentazione che non necessiti della sottoscrizione. Le amministrazioni, per la definizione delle specifiche di progetto, di implementazione di tali strumenti e di sicurezza si avvalgono di quanto prescritto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 428/1998 e dalle relative regole tecniche nonché dalle "Linee guida per la definizione di un piano per la sicurezza" emesse dall'AIPA e pubblicate nei quaderni A |
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