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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Ritardo nell’esecuzione dei lavori appaltati per variazioni richieste dal committente
La Corte di Cassazione, sez. civ., con l'ordinanza 20/08/2019, n. 21515, si è pronunciata con riferimento ad una fattispecie in cui era stato accertato che il ritardo nell’esecuzione dei lavori era in parte giustificato dalle variazioni richieste dal committente che avevano comportato un accrescimento di quasi un terzo dell’entità delle opere preventivate. Il committente proponeva ricorso contro la sentenza della Corte di Appello che aveva conseguentemente ridotto ai sensi dell’art. 1384, Cod. Civ., l’importo della penale originariamente pattuita dalle parti contraenti.
Al riguardo i giudici di legittimità, rigettando il ricorso, hanno ribadito che:
- quando, nel corso dell'esecuzione del contratto d'appalto, il committente abbia richiesto all'appaltatore notevoli ed importanti variazioni del progetto, il termine di consegna e la penale per il ritardo, pattuiti nel contratto, vengono meno per effetto del mutamento dell'originario piano dei lavori, di tal che, perché la penale conservi efficacia, occorre che le parti di comune accordo fissino un nuovo termine;
- il potere conferito al giudice dall'art. 1384, Cod. civ. di ridurre la penale manifestamente eccessiva è fondato proprio sulla necessità di correggere le modalità di espressione della autonomia privata, riportandole nei limiti in cui opera il riconoscimento di essa, mediante l'esercizio di uno strumento di intervento equitativo che ristabilisca un congruo contemperamento degli interessi contrapposti, valutando l'interesse del creditore all'adempimento, cui ha diritto, con riguardo all'effettiva incidenza di esso sull'equilibrio delle prestazioni e sulla concreta situazione contrattuale, indipendentemente da una rigida ed esclusiva correlazione con l'entità del danno subito. Tale apprezzamento sull'eccessività dell'importo fissato con clausola penale delle parti contraenti, per il caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, come sulla misura della riduzione di detto importo, rientra nel potere discrezionale del giudice del merito e non è censurabile in sede di legittimità se motivato in relazione agli anzidetti criteri e parametri di riferimento.