Rivista online e su carta in tema di
- Opere e lavori privati e pubblici
- Edilizia e urbanistica
- Professioni tecniche
ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Per la realizzazione di un porticato è necessario il permesso di costruire
Nel caso di specie, da sopralluoghi effettuati nell'area di proprietà del ricorrente in Forio d'Ischia emergeva la realizzazione di numerose opere edilizie in difformità dal titolo originario, tra le quali dei porticati antistanti delle strutture esistenti.
In proposito, la Sent. C. Stato 14/05/2019, n. 3133, ha ribadito che la realizzazione di un porticato non può considerarsi attività attratta alla natura pertinenziale dell’opera, necessita dunque di un apposito permesso di costruire per la sua costruzione.
Inoltre, il Consiglio di Stato si è uniformato alla costante giurisprudenza in materia, affermando che la prova circa l'epoca di realizzazione delle opere edilizie e la relativa consistenza è nella disponibilità dell'interessato, e non dell'amministrazione, dato che solo l'interessato può fornire gli inconfutabili atti, documenti o gli elementi probatori che siano in grado di radicare la ragionevole certezza dell'addotta sanabilità del manufatto.
Pertanto, in presenza di un'opera edilizia non assistita da un titolo che la legittimi, l'amministrazione ha solo il potere-dovere di sanzionarla ai sensi di legge.
Dalla redazione

I regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili

Codice della strada 2025 e Regolamento

Codice della crisi d'impresa commentato 2024
