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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D.Min. Ambiente 21/01/2000, n. 107
D.Min. Ambiente 21/01/2000, n. 107
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[Premessa]IL MINISTRO DELL'AMBIENTE di concerto con I Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale, dell'interno, della sanità, dei trasporti e della navigazione e delle finanze Vista la direttiva 94/63/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994, sul controllo delle emissioni di composti organici volatili (COV) derivanti dal deposito della benzina e dalla sua distribuzione dai terminali agli impianti di distribuzione dei carburanti; Visto l'art |
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Art. 1. - Campo d'applicazione1. Il presente decreto stabilisce ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 4 novembre 1997, n. |
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Art. 2. - Definizioni1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) "benzina": ogni derivato del petrolio, con o senza additivi, corrispondente ai seguenti codici doganali: NC 27100026 - 27100027 - 27100029 - 27100032 - 27100034 - 27100036, o che abbia una tensione di vapore Reid pari o superiore a 27,6 kilopascal, pronto all'impiego quale carburante per veicoli a motore, ad eccezione del gas di petrolio liquefatto (GPL); b) "vapori": composti aeriformi che evaporano dalla benzina; c) "vapori di ritorno": vapori provenienti dagli impianti di deposito presso gli impianti di distribuzione carburante in fase di caricazione; d) "vapori residui": vapori che rimangono nella cisterna dopo lo scarico di benzina all'impianto di distribuzione carburanti; e) "terminale": ogni struttura adibita al caricamento e allo scaricamento di benzina in/da veicolo-cisterna, carro-cisterna o nave, ivi compresi gli impianti di deposito presenti nel sito della strutt |
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Art. 3. - Valori di riferimento |
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Art. 4. - Impianti di deposito presso i terminali1. Fermi restando gli altri requisiti stabiliti dalla vigente normativa, i nuovi impianti di deposito devono essere conformi per progettazione e funzionamento alle disposizioni tecniche dell'allegato I. |
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Art. 5. - Caricamento e scaricamento di cisterne mobili presso i terminali1. Fermi restando gli altri requisiti stabiliti dalla vigente normativa, i nuovi impianti di caricamento devono essere conformi, per progettazione e funzionamento alle disposizioni tecniche dell'allegato II i nuovi terminali con impianti di caricamento per veicoli-cisterna devono essere dotati di almeno una torre di caricamento che soddisfi le specifiche relative alle attrezzature per il caricamento dal basso previste dall'allegato III, a decorrere dall'entrata in vigore della legge 4 novembr |
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Art. 6. - Cisterne mobili1. Fermi restando gli altri requisiti stabiliti dalla vigente normativa, le cisterne mobili nuove devono soddisfare, per progettazione e funzionamento, le seguenti prescrizioni: a) i vapori residui devono essere trattenuti nella cisterna mobile dopo lo scarico della benzina; b) le cisterne mobili che forniscono la benzina alle stazioni di servizio e ai terminali sono proget |
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Art. 7. - Caricamento degli impianti di deposito presso gli impianti di distribuzione dei carburanti e presso i terminali adibiti al deposito temporaneo dei vapori.1. Fermi restando gli altri requisiti stabiliti dalla vigente normativa, le attrezzature di caricamen |
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Art. 8. - Modifiche degli allegati1. Il Ministero dell'ambiente procederà, tramite conferenza di servizi ai sensi dell'articolo |
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Allegato I Requisiti per gli impianti di deposito presso i terminali.1. Le pareti esterne ed i tetti degli impianti di deposito di superficie devono essere dipinti di un colore con riflessione totale del calore radiante pari o superiore al 70%. Tale prescrizione si intende rispettata, sulla base di una dichiarazione del responsabile del terminale ai sensi della legge del 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che per la verniciatura sono utilizzate vernici certificate dal fornitore come rispondenti alle norme contenute nell'appendice 1, applicate secondo regole di buona tecnica. Detta disposizione non si applica, agli impianti di deposito collegati ad un dispositivo di recupero dei vapori conforme ai requisiti di cui all'allegato II, punto 2. Le opera |
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Allegato I - Appendice 11. Misura del fattore di riflessione delle superfici dei serbatoi. Ai fini di quanto prescritto dall'allegato I, comma 1, per la determinazione del fattore di riflessione delle superficie dei serbatoi, può essere utilizzato uno dei seguenti metodi di misura. I metodo: misura del fattore di riflessione totale del calore radiante. |
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Allegato I - Appendice 22. Requisiti delle tenute dei serbatoi a tetto galleggiante. |
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Allegato II Requisiti per gli impianti di caricamento e scaricamento presso i terminali.1. I vapori da spostamento, provenienti da una cisterna mobile in fase di caricamento, devono essere riconvogliati, tramite una linea di collegamento a tenuta di vapore, verso un dispositivo di raccolta degli stessi, per il recupero presso il terminale. Nei terminali con una quantità movimentata inferiore a 25.000 tonnellate/anno, il deposito temporaneo dei vapori può sostituire il recupero immediato dei vapori presso il terminale. Il serbatoio adibito esclusivamente a tale uso deve essere chiaramente identificato. Nei terminali in cui la benzina è caricata su navi, può essere adottato un sistema di combustione dei vapori, se ogni altra operazione di recupero dei vapori è pericolosa o tecnicamente impossibile a cau |
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Allegato II - Appendice 11. Requisiti di tenuta del sistema di trasferimento dei vapori. Prove di tenuta del sistema di trasferimento. La seguente procedura è tratta dalla UNI 7131-72 N1. Le tubazioni di convogliamento de |
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Manutenzione periodica:per gli impianti in oggetto, la manutenzione da parte del responsabile del terminale consiste nel frequente controllo dello stato di efficienza delle tubazioni e dei collegamenti, con particolare riguardo per i tubi flessibili e le guarnizioni. Le parti difettose devono essere sostituite. Il monitoraggio in servizio dovrà comprendere un esame visivo del sistema per verificare eventuali danneggiamenti, disallineamenti o corrosioni del sistema di tubazioni e nei giunti. |
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Allegato III Specifiche per il caricamento dal basso, la raccolta dei vapori e la protezione contro il troppo pieno nel veicoli cisterna. |
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1. Accoppiatori.1.1. L'accoppiatore per i liquidi sul braccio di caricamento deve essere un accoppiatore femmina, cui corrisponde un adattatore maschio API di 4 pollici (101.6 mm) posizionato sul veicolo-ci |
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2. Condizioni di caricamento.2.1. Il caricamento normale per i liquidi è di 2.300 litri al minuto (massimo: 2.500 litri al minuto) per braccio di caricamento. |
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3. Collegamento della messa a terra e del rivelatore di dispersione/troppopieno del veicolo-cisterna.La torre di caricamento deve essere munita di un rivelatore di troppopieno che, collegato al veicolo-cisterna, emette un segnale di consenso all'operazione con logica di interruzione in caso di guasto o malfunzionamento. Il caricamento è consentito se nessun sensore di troppopieno nei vari compartimenti rileva un livello elevato. |
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4. Posizionamento dei collegamenti.4.1. La progettazione delle strutture per il caricamento dei liquidi e la raccolta dei vapori sulla torre di caricamento si basa sul seguente posizionamento dei collegamenti sul veicolo-cisterna. 4.1.1. Altezza |
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5 Blocchi di sicurezza.5.1. Messa a terra e dispositivo di troppo pieno. |
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Allegato IV Requisiti per gli impianti di caricamento e deposito negli impianti di distribuzione dei carburanti e nei terminali adibiti al deposito temporaneo di vapori.I vapori di ritorno durante le operazioni di trasferimento della benzina negli impianti di deposito presso gli impianti di distribuzione dei carburanti devono essere riconvogliati, tramite una linea di collegamento a tenuta di vapore, verso la cisterna mobile che distribuisce la benzina. Le operazioni di carico possono essere effettuate soltanto se detti disposi |
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