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Sblocca cantieri approvato in Senato: ecco le novità sugli appalti pubblici
Il Senato ha approvato il testo della legge di conversione del D.L. 18/04/2019, n. 32 (c.d. “sblocca cantieri”), che pertanto passa all’esame della Camera, in un testo che probabilmente, dati i tempi ristretti per apportare eventuali ulteriori modifiche, sarà quello definitivo.
Quanto alle norme sugli appalti pubblici, oggetto di molte diatribe nel corso dell’iter parlamentare, è stata adottata una soluzione di compromesso che prevede una sospensione sperimentale dell’efficacia di alcune disposizioni del vigente Codice. Di seguito una primissima analisi delle principali novità introdotte con la legge di conversione.
REGOLAMENTO GENERALE ATTUATIVO - Confermato il ritorno del Regolamento generale attuativo che dovrà essere emanato e sostituire vari tra i provvedimenti inizialmente previsti dal Codice, sia già emanati che in corso di emanazione (si veda Linee guida ANAC e altri provvedimenti attuativi e collegati al Codice appalti (D. Leg.vo 50/2016)).
NORME SOSPESE IN VIA SPERIMENTALE - Fino al 31/12/2020 sono sospese in via sperimentale le seguenti norme:
- modalità per procedere alle acquisizioni da parte dei comuni non capoluogo di provincia (deroga all’art. 37 del D. Leg.vo 50/2016, comma 4);
- divieto di procedere all’affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione di lavori (appalto integrato) ad esclusione dei casi di affidamento a contraente generale, finanza di progetto, affidamento in concessione, partenariato pubblico privato, contratto di disponibilità (deroga all’art. 59 del D. Leg.vo 50/2016, comma 1);
- obbligo di scegliere i commissari di gara tra gli esperti iscritti all’albo tenuto dall’ANAC, fermo restando l’obbligo di individuare i commissari secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente definite da parte di ciascuna stazione appaltante (deroga agli artt. 77 e 78 del D. Leg.vo 50/2016).
SUBAPPALTO - Fino al 31/12/2020 viene innalzato al 40% il tetto massimo per il ricorso al subappalto, in deroga all’art. 105 del D. Leg.vo 50/2016, comma 2.
Per il resto, rimangono buona parte delle modifiche che erano state introdotte con la versione originaria del decreto, seppure con qualche modifica (ad esempio è stata eliminata la norma che prevedeva l’esclusione per violazione di obblighi fiscali o previdenziali anche non definitivamente accertati).
Una più completa informativa, corredata dal testo approvato in Senato e dal testo coordinato del Codice appalti sarà fornita quanto prima.
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