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03/06/2019

L’accertato disuso di un immobile non comporta il mutamento della sua destinazione d’uso

Il Consiglio di Stato ha fornito chiarimenti in merito ai presupposti per la configurabilità del mutamento di destinazione d’uso rilevante ai fini urbanistici ed al fatto che lo stato di "disuso" di un immobile non ha alcun effetto modificativo della sua destinazione d’uso.

FATTISPECIE
Nel caso di specie, successivamente al rilascio dell’originario titolo edilizio rilasciato per un edificio a destinazione artigianale con annessa abitazione, era stato accertato lo stato di “disuso” dell’immobile di proprietà dei ricorrenti, con cessazione dell’attività economica in precedenza ivi svolta. 

Il Comune aveva reputato realizzato un abusivo cambio di destinazione d’uso dell’immobile in mancanza della presentazione, alla cessazione dell’attività, di una dichiarazione di mutamento a fini di accatastamento.

PRINCIPI DI DIRITTO
In proposito, C. Stato 24/04/2019, n. 2628, ha riaffermato i seguenti principi:
- l'accatastamento rappresenta una classificazione di ordine tributario, che fa stato a quegli specifici fini, senza assurgere a strumento idoneo - al di là di un mero valore indiziario - per evidenziare la reale destinazione d'uso di singole porzioni immobiliari e della relativa regolarità urbanistico-edilizia; 
- il presupposto del mutamento di destinazione d'uso giuridicamente rilevante ai fini dell'eventuale adozione della sanzione interdittiva del cambio di destinazione non consentito, è che l'uso diverso comporti un maggior peso urbanistico effettivamente incidente sul tessuto urbano; pertanto, il mutamento di destinazione d'uso giuridicamente rilevante è soltanto quello intervenuto tra categorie funzionalmente autonome sotto il profilo urbanistico, come accade nel passaggio dalla destinazione industriale a quella commerciale;
- l’accertato disuso di un immobile esclude in radice il presupposto del mutamento di destinazione rilevante a fini urbanistico edilizio, cioè l’aumento del carico urbanistico, all’evidenza insussistente in caso di disuso.

CONCLUSIONI
In conclusione, il Consiglio di Stato - rilevato che il titolo edilizio era stato originariamente rilasciato ai ricorrenti per la realizzazione di un edificio a destinazione artigianale con annessa abitazione e l’immobile era sempre stato utilizzato dai ricorrenti conformemente alla sua destinazione d’uso - ha affermato che è priva di rilievo, ai fini urbanistico edilizi, l’intervenuta cessazione dell’attività artigianale, non potendosi riconnettere a tale fatto alcun automatico effetto modificativo della destinazione d’uso dell’immobile.
 

Dalla redazione