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23/05/2019

Responsabilità penale del proprietario di un terreno per abusi commessi da terzi

La Corte di Cassazione specifica in quali casi il proprietario di un terreno sul quale altri abbiano realizzato opere abusive può essere ritenuto responsabile di reato edilizio.

FATTISPECIE
Nel caso di specie, con sentenza della Corte di appello di Napoli, gli imputati - nelle rispettive qualità di proprietaria del terreno e committente delle opere - erano stati dichiarati responsabili per i reati di cui alla lett. c), dell’art. 44, comma 1, del D.P.R. 380/2001, agli artt. 83 e 95 del D.P.R. 380/2001 e all’art. 181 del D. Leg.vo 42/2004, per avere abusivamente realizzato un manufatto di circa mq 80 in assenza del permesso di costruire e dell'autorizzazione di cui all'art. 146 del D. Leg.vo 42/2004.

La proprietaria del terreno aveva proposto ricorso per cassazione, lamentando che la condanna si era basata esclusivamente sul titolo di proprietaria del terreno ove erano state realizzate le opere abusive e che non poteva assumere valore probatorio il legame di parentela che la legava all'esecutore materiale delle opere.

PRINCIPI DI DIRITTO
In proposito, la Corte di Cassazione ha chiarito che gli elementi dai quali si può desumere la responsabilità del proprietario del terreno sul quale altri abbiano realizzato opere abusive sono i seguenti:
- la piena disponibilità giuridica e di fatto del suolo;
- l'interesse specifico ad edificare la nuova costruzione;
- i rapporti di parentela o affinità tra terzo e proprietario;
- la presenza del proprietario “in loco”;
- lo svolgimento di attività di vigilanza nell'esecuzione dei lavori;
- il regime patrimoniale dei coniugi.
La Suprema Corte specifica inoltre che grava sull'interessato l'onere di allegare circostanze utili a convalidare la tesi che si tratti di opere realizzate da terzi a sua insaputa e senza la sua volontà. 

La Sent. C. Cass. pen. 07/05/2019, n. 19225 ha quindi ritenuto corretta la motivazione della Corte di appello, che aveva dato rilievo non solo al titolo di proprietaria del terreno, sul quale era in corso di edificazione il manufatto abusivo, ma anche alla presenza dell'imputata al momento del sopralluogo ed al rapporto di parentela esistente con l'esecutore materiale delle opere abusive.
 

Dalla redazione