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23/05/2019

L'incarico che eccede le competenze professionali non dà diritto al compenso

Lo ribadisce, nel solco di un consolidato orientamento, la Corte di Cassazione, chiarendo inoltre che non vale a sanare la situazione il fatto che l’elaborato sia “controfirmato” da un altro professionista, competente sul punto.

Nota a cura di Dino de Paolis
Direttore Bollettino di Legislazione Tecnica


La sentenza Cass. 24/01/2019, n. 2038, ha in particolare ribadito come - visto il disposto dell’art. 2231 del Codice civile - l'esecuzione di una prestazione d'opera professionale di natura intellettuale (nella fattispecie la redazione di un progetto strutturale) effettuata da chi non sia iscritto nell'apposito albo previsto dalla legge, dà luogo a nullità assoluta del rapporto tra professionista e cliente, privando il contratto di qualsiasi effetto.
Essendo dunque il rapporto professionale assolutamente nullo, quindi come se non fosse mai esistito, ne consegue che il professionista non matura alcun diritto a percepire un compenso, ed i compensi eventualmente già riscossi devono essere restituiti.

Non rileva in senso contrario la circostanza che il progetto dell'opera risulti redatto da altro professionista cui quello incaricato si sia al riguardo rivolto, poiché è proprio dal personale possesso del titolo abilitante da parte di quest'ultimo che dipende la validità del negozio. In altri termini, il professionista competente deve essere titolare della progettazione, e l’incarico deve essere sin dall’inizio affidato anche a quest’ultimo per la parte di sua competenza e sotto la sua responsabilità.

Ciò non significa che siano vietate completamente forme di cooperazione nell'ambito del lavoro progettuale, ma che le forme con le quali l'eventuale collaborazione professionale è attuata devono essere in grado di soddisfare la esigenza di individuare chiaramente un responsabile abilitato alla prestazione, espressamente incaricato.
Si veda in proposito C. Stato 04/06/2003, n. 3068.

Dalla redazione