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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
R.D. 29/07/1927, n. 1443
R.D. 29/07/1927, n. 1443
R.D. 29/07/1927, n. 1443
- D. Leg.vo 01/12/2009, n. 179
- D.L. 11/06/1998, n. 180 (L. 03/08/1998, n. 267)
- D.P.R. 18/04/1994, n. 382
- L. 24/11/1981, n. 689
- L. 21/12/1961, n. 1501
- L. 21/07/1961, n. 707
- L. 12/07/1961, n. 603
- D.P.R. 28/06/1955, n. 620
- L. 15/02/1949, n. 33
- L. 21/01/1949, n. 8
- D.Lgs.C.P.S. 07/01/1947, n. 24
- D.Lgt. 21/06/1945, n. 377
- R.D. 09/08/1943, n. 718
- L. 07/11/1941, n. 1360
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TITOLO I - Classificazione delle coltivazioni di sostanze minerali |
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Art. 1.La ricerca e la coltivazione di sostanze minerali e delle energie del sottosuolo, industrialmente utilizzabili, sotto qual |
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Art. 2.Le lavorazioni indicate nell'art. 1 si distinguono in due categorie: miniere e cave. Appartengono alla prima categoria la ricerca e la coltivazione delle sostanze ed energie seguenti: a) minerali utilizzabili per l'estrazione |
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Art. 3.Sull'appartenenza all'una o all'altra categoria di sostanze non indicate nell'articolo precedente si provvede con decreto |
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TITOLO II - Miniere |
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Capo I - Ricerche minerarie |
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Art. 4.La ricerca delle sostanze minerali è consentita solo a chi sia munito del permesso, da rilasciarsi con le modalit&a |
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Art. 5. |
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Art. 6.Il permesso di ricerca non può accordarsi per durata superiore a tre anni. Può essere prorogato previa const |
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Art. 7.Il ricercatore deve corrispondere allo Stato il diritto proporzionale annuo di lire 160 per ogni ettaro di superficie comp |
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Art. 8.Il permesso di ricerca non può essere ceduto senza la preventiva autorizzazione del Ministro per l'economia naziona |
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Art. 9.Il Ministro per l'economia nazionale può pronunciare la decadenza dal permesso: 1) quando non siasi dato principio ai lavori nei termini stabiliti e, in difetto di un termine specifico, entro |
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Art. 10.I possessori dei fondi, compresi nel perimetro al quale si riferisce il permesso, non possono opporsi ai lavori di ricerca, fermi restando i divieti contenuti nella legge di polizia minerar |
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Art. 11.Nei limiti dei terreni compresi in un permesso di ricerca o in una concessione può essere dato altro permesso di ri |
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Art. 12.È vietato al ricercatore di eseguire lavori di coltivazione. |
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Art. 13.Quando lo Stato intenda procedere direttamente a ricerche, la zona di esplorazione è determinata con decreto del Mi |
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Capo II - Concessioni minerarie. |
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Art. 14.Le miniere possono essere coltivate soltanto da chi ne abbia avuto la concessione. |
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Art. 15.La concessione di una miniera può essere fatta a chi abbia, a giudizio insindacabile del Ministro per l'economia nazional |
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Art. 16.Il ricercatore è preferito ad ogni altro richiedente, purché il Ministro per l'economia nazionale riconosca |
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Art. 17.Le spese occorrenti per l'istruttoria delle domande di concessione sono a carico del richiedente. |
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Art. 18.La concessione è fatta con decreto del Ministro per l'economia nazionale, sentito il parere del Consiglio superiore delle miniere. Il decreto di concessione contiene: a) la ind |
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Art. 19.I possessori dei fondi non possono opporsi alle operazioni occorrenti per la delimitazione della concessione, alla apposiz |
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Art. 20.Quando la concessione non sia stata fatta al ricercatore, il concessionario deve, entro il termine di tre mesi dalla data |
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Capo III - Esercizio della concessione. |
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Art. 21.La concessione della miniera è temporanea. |
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Art. 22.La miniera e le sue pertinenze sono sottoposte alle disposizioni di diritto che disciplinano gli immobili. |
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Art. 23.Sono pertinenze della miniera gli edifici, gli impianti fissi interni o esterni, i pozzi, le gallerie, nonché i mac |
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Art. 24.Il concessionario può disporre delle sostanze minerali che sono associate a quelle formanti oggetto della concessio |
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Art. 25.Il concessionario è tenuto a pagare annualmente allo Stato il diritto proporzionale di lire 400 per ogni ettaro di |
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Art. 26.Le miniere date in concessione devono essere tenute in attività tranne che, dal Ministro per l'economia nazionale, sentito il Consiglio superiore delle min |
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Art. 27.Qualunque trasferimento, per atto fra vivi, della concessione deve essere preventivamente autorizzato dal Ministro per l'economia nazionale. |
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Art. 28.Il Ministro per l'economia nazionale può esigere che l'erede del concessionario sia rappresentato da persona di gradimento dell'Amminis |
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Art. 29.I concessionari di miniere debbono fornire all'Amministrazione pubblica i dati statistici ed ogni altro elemento informati |
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Art. 30.L'espropriazione del diritto del concessionario della miniera può essere promossa soltanto dai creditori ipotecari. |
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Art. 31.Il concessionario è tenuto a risarcire ogni danno derivante dall'esercizio della miniera. |
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Art. 32.Entro il perimetro della concessione, le opere necessarie per il deposito, il trasporto e la elaborazione dei materiali, per la produzione e trasmissione dell'energia, ed in genere per la coltivazione del giacimento e per la sicurezza del |
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Capo IV - Cessazione della concessione. |
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Art. 33.La concessione cessa: a) per |
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a) Scadenza del termine. |
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Art. 34. |
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Art. 35.Se la concessione non sia rinnovata, il concessionario deve, alla scadenza del termine, fare consegna della miniera e dell |
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Art. 36.Se alla scadenza del termine la miniera sia concessa ad altri, la consegna dall'uno all'altro concessionario deve farsi co |
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Art. 37.Le ipoteche iscritte sulla miniera si risolvono sulle cose e sulle somme di spettanza del concessionario. Questi è |
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b) Rinuncia. |
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Art. 38.Il concessionario che intenda rinunciare alla concessione deve farne dichiarazione al Ministro per l'economia nazionale, senza apporvi condizi |
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Art. 39.Sulla rinuncia provvede il Ministro per l'economia nazionale, sentito il parere del Consiglio superiore delle miniere. |
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c) - Decadenza. |
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Art. 40.Il Ministro per l'economia nazionale può pronunciare la decadenza del concessionario, quando questi: |
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Art. 41.La decadenza dalla concessione è pronunciata, previa contestazione dei motivi al concessionario, con decreto del Mi |
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Disposizioni comuni alla rinuncia e alla decadenza. |
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Art. 42.Il decreto di accettazione della rinuncia e quello che pronuncia la decadenza sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale e t |
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Art. 43.La miniera che fu oggetto di rinuncia o di decadenza può essere nuovamente concessa. |
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Art. 44.Il Ministro per l'economia nazionale, sentito il Consiglio superiore delle miniere, può procedere a nuova concessione della miniera che sia stata oggetto di rinuncia o di decadenza, anche se su di essa siano iscritte ipoteche, ponendo a carico del concessionario l'obbligo della preven |
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TITOLO III - Cave |
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Art. 45.Le cave e le torbiere sono lasciate in disponibilità del proprietario del suolo. Quando il proprietario non intraprenda la coltivazione della cava o torbiera o non dia ad essa sufficiente sviluppo, l'ingegnere capo del Distretto minerario può prefiggere un termine per l'inizio, la ripresa o la intensificazione dei lavori. Trascorso infruttuosamente il termine prefisso, l'ingegnere capo del |
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TITOLO IV - Rapporti di vicinanza e consorzi minerari |
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Art. 46.Quando per effetto di vicinanza o per qualunque altra causa i lavori di una miniera, cava o torbiera cagionino danno ovver |
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Art. 47.Per l'esecuzione, la manutenzione e l'uso di qualunque opera occorrente per l'utile coltivazione in comune di miniere, cav |
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Art. 48.Ai consorzi obbligatori e facoltativi di miniere, cave o torbiere può essere accordata, con decreto del Ministro per l'economia nazionale la f |
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Art. 49.Qualora, entro i termini fissati, le opere non siano eseguite, il Ministro per l'economia nazionale nomina un commissario |
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Art. 50.Allorché il difetto di unità nel sistema di coltivazione di miniere contigue o vicine, appartenenti a concessionari diversi comprometta l'esistenza delle miniere o la sicurezza delle persone o la possibilità di una più conven |
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TITOLO V - Disposizioni penali |
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Art. 51.Chiunque intraprenda la ricerca o la coltivazione di minerali senza l'autorizzazione del Ministro per l'economia nazionale |
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Art. 52.Il concessionario che trascuri la regolare manutenzione della miniera è punito con la sanzione amministrativa non i |
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TITOLO VI - Disposizioni generali e transitorie |
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Art. 53.Le concessioni e le investiture di miniere date senza limite di tempo, in base alle leggi fino ad ora vigenti, sono manten |
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Art. 54.Nei territori nei quali, in virtù delle leggi fino ad ora vigenti, la disponibilità delle sostanze minerarie |
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Art. 55.I contratti di esercizio minerario in vigore alla data di pubblicazione del presente decreto sono mantenuti per la durata |
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Art. 56.Nei territori indicati nell'art. 54, le miniere, delle quali la lavorazione sia rimasta per qualsiasi causa sospesa o abba |
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Art. 57.Le concessioni confermate o accordate in virtù degli artt. 53, 54 e 56, sono sottoposte alle norme del presente dec |
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Art. 58.I permessi di ricerca e le indagini minerarie sono conservati per il tempo pel quale furono rilasciati, sotto l'osservanza |
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Art. 59.Nei territori indicati nell'art. 54, chiunque abbia legittimamente acquistata la disponibilità di giacimenti minera |
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Art. 60.Agli effetti degli articoli precedenti entro un anno dalla pubblicazione del presente decreto debbono essere denunciate: |
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Art. 61.Qualora il diritto sopra una stessa miniera sia comune a più persone, queste dovranno nominare con la maggioranza i |
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Art. 62.Ove l'Amministrazione riconosca che due o più miniere, vicine o contigue non rappresentino, singolarmente prese, un |
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Art. 63.Le coltivazioni di giacimenti di sostanze che, per effetto dell'art. 2, entrano a far parte della categoria delle miniere, |
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Art. 64.Sono abrogate tutte le disposizioni delle leggi e dei decreti fino ad ora vigenti riguardanti le materie contemplate dal presente decreto. |
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Art. 65.Il Governo del Re è autorizzato ad emanare le norme per la esecuzione del presente decreto il quale entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno. |
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