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18/04/2019

Per l’ordine di demolizione di opere abusive non è necessaria una specifica motivazione

Il Consiglio di Stato torna a pronunciarsi sull'ordine di demolizione di opere abusive e l’esclusione della necessità di una specifica motivazione in merito alla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla demolizione.

La controversia aveva ad oggetto il ricorso contro il provvedimento con cui il comune di Bologna aveva ingiunto di provvedere alla demolizione di un’opera abusivamente realizzata. Tale opera consisteva nella realizzazione di un fabbricato parzialmente interrato avente dimensioni di circa m. 10,20 x 5 ed altezza di m. 3, in difformità dal titolo idoneo (per aumento di volumetria).

Il ricorrente contestava le argomentazioni del Tar Bologna deducendo il principio dell’atto implicito ed il difetto di motivazione del provvedimento in merito al tempo trascorso.

In proposito, la Sent. C. Stato 04/02/2019, n. 858 ha ribadito che un provvedimento implicito è configurabile unicamente allorquando l'Amministrazione pur non adottando formalmente un provvedimento, ne determina univocamente i contenuti sostanziali attraverso un comportamento conseguente ovvero determinandosi in una direzione, anche con riferimento a fasi istruttorie coerentemente svolte, a cui non può essere ricondotto altro volere che quello equivalente al contenuto del provvedimento formale corrispondente.

Inoltre, il Consiglio di Stato ha ricordato il principio in base al quale l’ordine di demolizione è atto vincolato, per la cui adozione non è necessaria la valutazione specifica delle ragioni di interesse pubblico, né la comparazione di questi con gli interessi privati coinvolti, né tantomeno una motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla demolizione, non essendo in alcun modo ammissibile l'esistenza di un affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva.
 

Dalla redazione