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Circ. Min. Interno 23/11/1965, n. 96

Applicazione della L. 966/65 riguardante i servizi a pagamento resi dal Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco.
La presente Circolare é stata riportata completa nella stesura originale; non sono ovviamente più valide le parti concernenti le imposte di bollo e l'applicazione dell'I.G.E.
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[Premessa]


La legge 26 luglio 1965, n. 966,R pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 204, del 16 agosto 1965, ha apportato radicali innovazioni alla disciplina dei servizi a pagamento resi dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, servizi già disciplinati dai combinati disposti degli articoli 12 della legge 13 maggio 1961, n. 469, 26 R lettere a) e b) della legge 27 dicembre 1941, n. 1570R e 2 della legge 24 ottobre 1955, n. 1077.

Le fondamentali modificazioni concernono:

a) l'obbligatorietà, da parte di Enti e privati, di richiedere talune prestazioni;

b) la possibilità di effettuare, a richiesta di Enti e di privati, prestazioni che rientrino nei compiti del Corpo nazionale VV.F.;

c) le modalità per le richieste di prestazioni;

d) la tariffazione delle prestazioni rese;

e) la liquidazione del deposito provvisorio ai fini dei versamenti in Tesoreria, prescritta dalle lettere a) e b) dell'art. 7;

f) le modalità per la corresponsione di compensi al personale che ha effettuato le prestazioni.

Per quanto concerne il punto a) di cui sopra, l'art. 2 della citata legge n. 966, elenca le prestazioni che gli Enti ed i privati sono tenuti a richiedere.

Il successivo art. 4 stabilisce che i depositi e le industrie pericolose, che costituiscono l'oggetto della norma di cui al punto a) del precedente art. 2, siano da determinarsi con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'industria e commercio.

Tale decreto interministeriale di recente emanato, é stato comunicato alle SS.LL. con circolare n. 86 del 20 ottobre 1965 e pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 278, dell'8 novembre 1965; in proposito, si richiama la particolare attenzione sulla esigenza di atten

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Procedimento contabile

1) Richiesta costo presuntivo e determinazione costo definitivo del servizio: occorre calcolare il costo preventivo del servizio, previa compilazione del modello S.P./1, attenendosi alle avvertenze allegate al modello stesso.

Eseguito il servizio, si procede alla compilazione del modello S.P./2, applicando le tariffe previste dagli allegati alla legge in questione.

Con la tariffazione si rende conto al debitore dell'obbligazione pecuniaria sorta in controprestazione al servizio reso.

Tale momento consuntivo é tuttavia strettamente ricollegato al momento preventivo in cui si provvide alla determinazione del costo presuntivo del servizio, il cui precalcolo é indispensabile per la costituzione del deposito provvisorio e quindi, propedeutico per l'esecuzione delle prestazioni richieste. Nel richiamare il concetto già precedentemente esposto circa l'opportunità di evitare che sorgano differenze tra l'importo presunto e quello risultante dall'effettivo impiego di personale e di mezzi, vorranno le SS.LL. porre la particolare attenzione sulle conseguenze che possono connettersi ad una previsione errata i difetto o in eccesso.

La prima delle ipotesi (costo presuntivo inferiore a quello reale) può generare nel caso di mancato versamento del deposito integrativo l'attuazione della procedura disciplinata dalle norme previste dal testo Unico per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con R.D. 14 aprile 1910, n. 639.

Tale procedura deve essere scrupolosamente osservata ed ogni inadempienza da origine a responsabilità patrimoniali soggettive per i danni eventualmente arrecati allo Stato.

A tal uopo, é opportuno considerare che, qualora durante il corso della prestazione debba emergere la insufficienza del deposito provvisoriamente costituito, occorre disporre per la integrazione del deposito stesso e, in mancanza, la sospensione delle prestazioni già iniziate.

Ad evitare quindi i segnalati inconvenienti che possono scaturire dall'insufficienza del deposito provvisorio, si richiama ancora una volta l'attenzione delle SS.LL. sull'assoluta esigenza di determinare preventivamente il costo del servizio con la massima precisione e rispondenza al costo reale.

Nel caso che il richiedente del servizio non provveda entro i dieci giorni prescritti dall'art. 8 della legge 966, al versamento del deposito integrativo e che, pertanto, occorra seguire la procedura coattiva sopraindicata, si rende necessario procedere alla liquidazione del primo deposito provvisorio con le modalità che vengono successivamente indicato e ciò, al fine di evitare che il deposito versato rimanga in sospeso per lungo tempo, in attesa della definizione della predetta procedura per il recupero della maggiore spesa del servizio.

La seconda ipotesi (costo presuntivo superiore a quello reale) non é generatrice degli inconvenienti come sopra previsti; purtuttavia, per ragione d'ordine psicologico, si consiglia di evitare valutazioni in eccedenza che potrebbero dar luogo, nel momento della costituzione del deposito, a rilievi da parte del richiedente il servizio e, successivamente, a sollecitazione di rimborso.

Nella determinazione del trattamento economico di missione, si richiama, in particolare, l'attenzione delle SS.LL. sul contenuto dell'articolo 2 della legge n. 291, del 15 aprile 1961.

Nel caso in cui vi siano da effettuare - da parte dello stesso personale - più visite o più interventi lungo lo stesso percorso e nella medesima giornata, in località distanti oltre gli otto chilometri dall'edificio in cui ha sede il Comando provinciale (o la caserma del distaccamento), la spesa per le missioni e trasferte deve essere ripartita tra tutti i servizi eseguiti fuori sede, in proporzione alla durata di attività presso ciascuna azienda visitata.

2) Richiesta servizio da parte di enti o privati: il richiedente deve presentare la domanda, corredata dalla quietanza della Sezione di tesoreria provinciale dello Stato (o dalla ricevuta del c/c postale), comprovante il deposito provvisorio, già determinato con le modalità previste al n. 1.

Per le visite tecniche ed i controlli di prevenzione, il richiedente deve, inoltre, consegnare una marca da bollo da L. 400 che, a cura dell'incaricato del servizio, deve essere subito applicata su un modulo di certificato di prevenzione da intestare immediatamente alla ditta o privato che richiede il servizio.

La marca da bollo deve essere annullata con l'applicazione del bollo tondo d'ufficio senza data. Al riguardo, si precisa che l'autorizzazione é stata concessa dal Ministero delle finanze - Direzione generale delle tasse e delle II.II., sugli affari, con lettera n. 142352, del 12 ottobre 1965.

Gli estremi della domanda e quelli della quietanza di tesoreria (o della ricevuta di c/c postale) debbono essere riportati nel registro modello S.P./3 (dalla colonna n. 1 alla colonna n. 11), ovvero, nel registro modello S.P./4 (dalla colonna n. 1 alla colonna n. 10), a seconda che trattasi rispettivamente di richieste per visite tecniche e controlli di prevenzione, ovvero, di richieste per gli altri servizi a pagamento (v. avvertenze allegate ai modelli sopraindicati).

3) Fatturazione della prestazione: determinato il costo del servizio bisogna provvedere alla compilazione della fattura (modello S.P./5), tenendo presenti le avvertenze allegate al relativo modello. Gli elementi della fattura debbono essere riportati nel registro modello S.P./3,

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