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05/04/2019

Sono illeciti gli interventi di trasformazione o manutenzione di un'opera abusiva

La Corte di Cassazione ha affermato che qualsiasi intervento effettuato su una costruzione realizzata abusivamente, ancorché l'abuso non sia stato represso, costituisce ripresa dell'attività criminosa originaria, integrante un nuovo reato edilizio.

FATTISPECIE
Con sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, il proprietario di un immobile, nel quale il precedente proprietario aveva realizzato delle opere abusive, era stato dichiarato responsabile dei reati di cui:
- all’art. 44, lett. c), D.P.R. 380/2001, ascrittogli per avere proseguito, in area vincolata e in mancanza del permesso di costruire, le opere di trasformazione di un seminterrato abusivo della superficie di 93 metri quadrati e del volume di 228 metri cubi, mediante la tramezzatura di parte di tale seminterrato e con la realizzazione nello stesso di due camere della superficie di 19 metri quadrati ciascuna, di cui una ultimata con finiture e impianti e l'altra ancora mancante di infissi e pavimenti;
- agli artt. 83 e 95, del D.P.R. 380/2001, per avere iniziato e proseguito i lavori suddetti in zona sismica, omettendo il deposito degli atti di progetto presso l'Ufficio del Genio Civile competente.
Con la medesima sentenza l'imputato era stato condannato al risarcimento dei danni in favore del Comune di Massa Lubrense ed era stata disposta la demolizione delle opere abusive.

La Corte d’appello di Napoli, nel disattendere l'impugnazione dell'imputato, aveva sottolineato l'originaria abusività della trasformazione del seminterrato oggetto degli interventi di trasformazione realizzati dall'imputato, di cui era stata mutata la destinazione (da vano tecnico a deposito) in assenza di permesso di costruire; cosicché gli ultimi interventi di ulteriore trasformazione erano da considerare prosecuzione dell'iniziale illecito urbanistico.
Si era inoltre esclusa la prescrizione, in considerazione del fatto che solo una delle due camere di nuova realizzazione era stata completata, mentre l'altra era priva di infissi e pavimenti e il garage e il ripostiglio retrostanti erano ancora al rustico.

La Corte di Cassazione ha ritenuto corretto il rilievo della illiceità delle opere oggetto della contestazione, costituenti prosecuzione delle opere di illecita trasformazione del seminterrato, che in origine aveva destinazione e funzione di vano tecnico non abitabile, prima trasformato illecitamente in deposito e, successivamente, con la realizzazione delle ultime opere ancora in corso alla data del sopralluogo, in locale composto da due vani con finestre e serramenti, garage e ripostiglio; opere che, dunque, hanno costituito prosecuzione e completamento della originaria attività illecita, ripetendone e mutuandone il carattere di illiceità, che quindi è stato correttamente rilevato dalla Corte d'appello.

Inoltre, la Suprema Corte ha rilevato che la Corte d'appello ha evidenziato che una delle due camere realizzate nel seminterrato non era ancora stata completata, essendo priva di infissi e pavimenti, e che nell'area vi era materiale edile; traendone, in modo logico, la conclusione della non avvenuta ultimazione dei lavori e, quindi, del perdurare della permanenza, cessata solo con l'accertamento dei reati; con la conseguente corretta esclusione della estinzione dei reati per prescrizione.

PRINCIPI ENUNCIATI
La Sent. C. Cass. pen. 22/03/2019, n. 12718 ha in questa occasione ribadito che:
- qualsiasi intervento effettuato su una costruzione realizzata abusivamente, ancorché l'abuso non sia stato represso, costituisce ripresa dell'attività criminosa originaria, integrante un nuovo reato edilizio;
- ne consegue che, allorché l'opera abusiva perisca in tutto o in parte o necessiti di attività manutentive o di completamento o trasformazione, il proprietario non acquista il diritto di ricostruirla, completarla, trasformarla, ristrutturarla, mantenerla, senza titolo abilitativo, giacché anche gli interventi di trasformazione o manutenzione ordinaria presuppongono che l'edificio sul quale si interviene sia stato costruito legittimamente;
- il reato urbanistico ha natura di reato permanente, la cui consumazione ha inizio con l'avvio dei lavori di costruzione e perdura fino alla cessazione dell'attività edificatoria abusiva;
- la cessazione dell'attività si ha con l'ultimazione dei lavori per completamento dell'opera, con la sospensione dei lavori volontaria o imposta, con la sentenza di primo grado, se i lavori continuano dopo l'accertamento del reato e sino alla data del giudizio;
- l'ultimazione dei lavori coincide con la conclusione dei lavori di rifinitura interni ed esterni, quali gli intonaci e gli infissi. 

 

Dalla redazione