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02/04/2019

RTI: l'Adunanza plenaria sui requisiti di qualificazione e quote di esecuzione

La mancata corrispondenza del requisito di partecipazione del singolo concorrente facente parte di un RTI e la relativa quota di esecuzione comporta l’esclusione dalla gara dell’intero raggruppamento, anche se lo scostamento sia minimo e anche nel caso in cui il RTI nel suo insieme sia in possesso della qualificazione.

L’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza 27/03/2019, n. 6, risolve il contrasto giurisprudenziale sorto in merito alla necessità della corrispondenza tra i requisiti di qualificazione del singolo concorrente facente parte di un RTI e la relativa quota di esecuzione.
In particolare la questione rimessa all’Adunanza Plenaria consisteva nel chiarire se sia consentito ad un’impresa componente il raggruppamento, che possegga il requisito di qualificazione in misura insufficiente per la quota di lavori dichiarata in sede di presentazione dell’offerta, di ridurre la propria quota di esecuzione, così da renderla coerente con il requisito di qualificazione effettivamente posseduto, nel caso in cui il raggruppamento nel suo insieme sia in possesso di requisiti di qualificazione sufficienti a coprire l’intera quota di esecuzione dei lavori.

ORIENTAMENTI PRECEDENTI DEL CONSIGLIO DI STATO

Al riguardo erano sorti in giurisprudenza due orientamenti contrastanti.

Secondo un primo orientamento la mancanza del requisito di qualificazione in misura corrispondente alla quota di lavori cui si è impegnata una delle imprese costituenti il raggruppamento in sede di presentazione dell’offerta è causa di esclusione dell’intero raggruppamento, anche se, per ipotesi, il raggruppamento nel suo insieme sia in possesso del requisito di qualificazione sufficiente all’esecuzione dell’intera quota dei lavori. E ciò in quanto i requisiti di qualificazione attengono alle caratteristiche soggettive del concorrente che aspira all’aggiudicazione e consentono alla Stazione appaltante di valutare la capacità imprenditoriale del concorrente a realizzare quella parte di lavoro (quota di esecuzione) che gli sarà poi eventualmente aggiudicata (vedi C. Stato 02/07/2018 n. 4036; C. Stato 22/08/2016, n. 3666).

Secondo altro orientamento è illegittima l’esclusione dell’operatore economico dalla procedura, in presenza di tre condizioni:
- che lo scostamento tra il requisito di qualificazione dichiarato e la quota di lavori per la quale l’operatore si è impegnato non sia eccessivo;
- che il raggruppamento nel suo complesso sia comunque in possesso dei requisiti sufficienti a coprire l’intero ammontare dell’appalto;
- che il raggruppamento abbia la forma di raggruppamento orizzontale (vedi C. Stato 08/11/2017 n. 5160; C. Stato 06/03/2017, n. 1041).

CONCLUSIONI DELL’ADUNANZA PLENARIA

L’Adunanza plenaria, nel condividere il primo dei due orientamenti, ha affermato che la mancanza del requisito di qualificazione in misura corrispondente alla quota di lavori alla quale si è impegnata una delle imprese costituenti un RTI in sede di presentazione dell’offerta è causa di esclusione dell’intero raggruppamento dalla gara. E ciò senza che possano rilevare altre e diverse considerazioni, quali la natura del raggruppamento, l’entità minima dello scostamento e, in particolare, la circostanza che il raggruppamento nel suo insieme sia in possesso del requisito di qualificazione sufficiente all’esecuzione dell’intera quota dei lavori. A tal fine risulta quindi irrilevante la eventuale “sovrabbondanza” dei requisiti posseduti da un’altra impresa facente parte del raggruppamento.

I giudici sono giunti a tale conclusione sulla base di articolate argomentazioni quali, in primo luogo, l’interpretazione letterale dell’art. 92 del D.P.R. 05/10/2010, n. 207 (ancora in vigore ai sensi dell’art. 216, comma 14, D. Leg.vo 50/2016) che in sostanza, affermano i giudici, riconosce la piena libertà delle imprese partecipanti al raggruppamento di suddividere tra loro le quote di esecuzione dei lavori, fermo restando il limite del rispetto dei requisiti di qualificazione posseduti dall’impresa associata.
Tale interpretazione risulta, secondo l’Adunanza plenaria, del tutto coerente con la natura e la finalità dei requisiti di qualificazione i quali attengono alle caratteristiche soggettive del concorrente che partecipa alla gara ed aspira all’aggiudicazione, e ciò al fine di rassicurare la Stazione appaltante sulla sua serietà, professionalità e capacità imprenditoriale in ordine alla realizzazione di quella parte di lavoro che potrebbe, in caso di esito positivo della gara, essergli affidata. I requisiti di qualificazione sono funzionali, dunque, alla cura e tutela dell’interesse pubblico alla selezione di contraenti affidabili, onde garantire al meglio il risultato cui la Pubblica Amministrazione tende con l’indizione della gara.

Sulla base di tali considerazioni l’Adunanza plenaria ha, inoltre, affermato che una non corrispondenza, in sede di partecipazione alla gara, tra requisito e quota dei lavori da eseguire si risolve non già in una imprecisione formale ovvero in una sorta di errore materiale, bensì in una violazione sostanziale di regole disciplinanti l’intero sistema dei contratti pubblici (e valevoli oggettivamente per tutti i partecipanti alle gare).

Dalla redazione