D. Min. Economia e Fin. 01/03/2019 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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D. Min. Economia e Fin. 01/03/2019

Aggiornamento degli allegati al decreto legislativo n. 118 del 2011, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi.
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[Premessa]

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DEL MINISTERO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI


Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e modificato dal decreto legislativo n. 126 del 10 agosto 2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42

Visto il comma 2 dell'art. 3-bis del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, il quale prevede che la Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali «ha il compito di promuovere l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali e dei loro organismi e enti strumentali, esclusi gli enti coinvolti nella gestione della spesa sanitaria finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale, e di aggiornare gli allegati al titolo I del presente decreto in relazion

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Art. 1. - Allegato 1 - Principi generali o postulati


1. Al principio contabile generale n. 16 di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono apportate le seguenti modifiche:

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Art. 2. - Allegato 4/1 - Principio contabile applicato concernente la programmazione

1. Al Principio contabile applicato concernente la programmazione di cui all'allegato 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al paragrafo 9.10, le parole “fino all'esercizio 2015” sono sostituite dalle seguenti “nei casi previsti dalla legge33”, con la seguente nota &l

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Art. 3. - Allegato 4/2 - Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria

1. Al Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al paragrafo 5.3.3 sono soppresse le parole “fino all'esercizio 2015,” in tutti i casi in cui ricorrono;

b) al paragrafo 5.3.3, dopo le parole “La copertura degli investimenti imputati all'esercizio in corso di gestione, può essere costituita da: l'accertamento di un'entrata imputata al titolo 4, 5 o 6 delle entrate, a seguito di un'obbligazione giuridica perfezionata o, l'autorizzazione all'indebitamento con legge regionale” sono inserite le seguenti “nei casi previsti dalla legge21” con la seguente nota “(21) In attuazione dell'articolo 40, commi 1 e 2 del presente decreto, le regioni hanno finanziato i propri investimenti con il “debito autorizzato e non contratto” fino all'esercizio 2015. Ai sensi di quanto previsto dal comma 688-bis, dell'articolo 1, della legge 208/2015, nell'esercizio 2016, le regioni in regola con in tempi di pagamento dei propri debiti commerciali hanno avuto la possibilità di utilizzare tale forma di copertura dei propri investimenti. L'articolo 40, comma 2-bis prevede che, a decorrere dall'esercizio 2018, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che nell'ultimo anno hanno registrato valori degli indicatori annuali di tempestività dei pagamenti calcolati e pubblicati secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2014, rispettosi dei termini di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e successive modificazioni, possono autorizzare spese di investimento la cui copertura è costituita da debito da contrarre solo per far fronte a esigenze effettive di cassa.”;

c) al paragrafo 5.3.3, dopo le parole “La copertura finanziaria delle spese di investimento imputate agli esercizi successivi a quello in corso di gestione può essere costituita da una delle seguenti modalità alternative: l'accertamento di un'entrata imputata al titolo 4, 5 o 6 delle entrate, a seguito di un'obbligazione giuridica perfezionata o, l'autorizzazione all'indebitamento con legge regionale” sono inserite le seguenti “nei casi previsti dalla legge”;

d) dopo il paragrafo 5.3.4 è inserito il seguente:

“5.3.4-bis La copertura degli investimenti costituita da debito autorizzato e non contratto (solo per le regioni).

A decorrere dall'esercizio 2018, possono autorizzare spese di investimento la cui copertura è costituita da debito da contrarre solo le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che nell'ultimo anno hanno registrato valori degli indicatori annuali di tempestività dei pagamenti calcolati e pubblicati secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2014, rispettosi dei termini di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e successive modificazioni.

La possibilità di effettuare investimenti con copertura costituita da debito non contratto è autorizzata con legge regionale, anche con riferimento agli esercizi successivi, ed è soggetta alla disciplina ed ai limiti previsti dall'ordinamento per il debito.

La copertura da debito autorizzato e non contratto si forma con riferimento a ciascuno degli esercizi di imputazione degli impegni per investimento, senza che sia necessaria la costituzione del fondo pluriennale vincolato.

In sede di rendiconto, il debito “autorizzato e non contratto” può determinare un “disavanzo da debito autorizzato e non contratto”, in quanto, a fronte degli impegni per spese di investimento non sono state accertate le correlate entrate.

Tale disavanzo è ripianato attraverso la contrazione del debito negli esercizi successivi solo per far fronte a esigenze effettive di cassa, a meno della formazione di risultati di competenza finanziari positivi che ripianano, in tutto o in parte il disavanzo, consentendo di evitare definitivamente il ricorso al debito.

Per il recupero della quota del disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto è prevista in bilancio una voce distinta rispetto a quella riguardante il disavanzo derivante dalla gestione, denominata “Disavanzo derivante dal debito autorizzato e non contratto”. A fronte di tale voce, in entrata è iscritto uno stanziamento di importo corrispondente riguardante le accensioni di prestiti, che sarà oggetto di accertamento in presenza di effettive esigenze di cassa.

Il “disavanzo da debito autorizzato e non contratto” non si forma in presenza di maggiori accertamenti di entrate rispetto alle previsioni di bilancio registrati nel corso dell'esercizio in cui è impegnata la spesa di investimento, destinati alla copertura dell'investimento secondo le modalità previste dall'articolo 51 del presente decreto, comma 2, lettera g-bis.”;

e) al paragrafo 5.3.5, dopo le parole “entrambi i due ultimi esercizi” sono inserite le seguenti “nuovo e aggiuntivo rispetto a quello registrato nell'esercizio precedente”;

f) al paragrafo 5.3.5, le parole “da disavanzo tecnico e da debito autorizzato e non contratto dalle regioni” sono sostituite dalle seguenti “da disavanzo tecnico, da debito autorizzato e non contratto dalle regioni e dal disavanzo in corso di ripiano pluriennale riguardante gli esercizi successivi a quello in cui è stata ripianata la prima quota”;

g) dopo il paragrafo 5.3.11 sono inseriti i seguenti:

“5.3.12 La registrazione contabile delle spese per il livello minimo di progettazione richiesto per l'inserimento di un intervento nel programma triennale dei lavori pubblici e nell'elenco annuale N1

La spesa riguardante il livello minimo di progettazione richiesto ai fini dell'inserimento di un intervento nel programma triennale dei lavori pubblici N2, è registrata nel bilancio di previsione prima dello stanziamento riguardante l'opera cui la progettazione si riferisce.

Per tale ragione, affinché la spesa di progettazione possa essere contabilizzata tra gli investimenti, è necessario che i documenti di programmazione dell'ente, che definiscono gli indirizzi generali riguardanti gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche (DUP, DEFR o altri documenti di programmazione), individuino in modo specifico l'investimento a cui la spesa di progettazione è destinata, prevedendone altresì le necessarie forme di finanziamento.

In tal caso, la spesa di progettazione “esterna”, consistente in una delle fattispecie previste dall'art. 24, comma 1, esclusa la lettera a), del d.lgs. n. 50 del 2016, è registrata, nel rispetto della natura economica della spesa, al Titolo II della spesa, alla voce U.2.02.03.05.001 “Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti” del modulo finanziario del piano dei conti integrato previsto dall'allegato 6 al presente decreto.

I principi contabili riguardanti la progettazione esterna si applicano anche alle ipotesi di ricorso a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati. N3

Nel caso di progettazione “interna”, di cui al comma 1, lettera a), dell'art. 24, d.lgs. n. 50 del 2016, le relative spese sono contabilizzate secondo la natura economica delle stesse al Titolo I o al Titolo II della spesa. N4

La capitalizzazione delle spese riguardanti il livello minimo di progettazione è effettuata attraverso le scritture della contabilità economico patrimoniale e non richiede alcuna rilevazione in contabilità finanziaria. N5

Nel caso in cui la copertura dell'intervento sia costituita da un contributo per il finanziamento dell'opera, comprensivo della spesa di progettazione, concesso nell'esercizio successivo a quello in cui è stata impegnata la spesa concernente la progettazione, per la quota riguardante la progettazione il contributo è gestito come entrata libera, in quanto il relativo vincolo è già stato realizzato, e può essere destinato alla copertura di spese correnti.

5.3.13 La registrazione contabile delle spese di progettazione riguardanti lavori di valore stimato inferiore a 100.000 euro.

La spesa concernente gli interventi di valore stimato infer

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Art. 4. - Allegato 4/3 - Principio contabile applicato concernente la contabilità economico patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria

1. Al Principio contabile applicato concernente la contabilità economico patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/3 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla fine del paragrafo 4.29 sono inserite le seguenti parole: “Si registra una insussistenza dell'attivo nel caso in cui l'amministrazione non dia corso alla realizzazione di un intervento per il quale sia stata sostenuta la relativa spesa di progettazione, registrata tra le “immobilizzazioni in corso”. L'insussistenza si registra attraverso la cancellazione delle immobilizzazioni in corso concernenti i livelli di progettazione gi&agra

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Art. 5. - Allegato 4/4 - Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato

1. Al paragrafo 1 del Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato di cui all'allegato 4/4 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le parole “i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti sono tenuti alla predisposizione del bilancio consolidato a decorrere dall'esercizio 2018, con riferimento all'esercizio 2017” sono sostituite dalle seguenti “per i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti la predisposizione del bilancio consolidato non è obbligatoria”.

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