In tali ipotesi, si precisa che:

a) la firma della convenzione o dell’accordo riguardante il ricorso ad una centrale di committenza per l’aggiudicazione di appalti, nonché la stipula e l’esecuzione di contratti riguardanti la progettazione per conto di un’altra amministrazione o ente, determinano la formazione di obbligazioni giuridiche tra le parti, a seguito delle quali l’amministrazione o ente destinatario della progettazione registra gli impegni di spesa concernenti il compenso a favore della centrale di committenza o gli eventuali rimborsi previsti contrattualmente e prenota le spese riguardanti la progettazione;

b) a seguito della formale attivazione delle procedure di affidamento della progettazione da parte della centrale di committenza, nei casi previsti dai principi contabili, l’amministrazione o ente appaltante destinatario dell’opera, può conservare il fondo pluriennale vincolato stanziato in bilancio;

c) salvo il caso di esecuzione anticipata prevista dall’art. 32, comma 13, del d-lgs. 50 del 2016, a seguito della stipula del contratto riguardante la progettazione da parte della centrale di committenza per conto dell’amministrazione o ente destinatario della stessa, sono registrati gli impegni riguardanti le relative spese, imputati contabilmente nel rispetto del principio della competenza finanziaria.

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