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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Sanatorie edilizie, condono ambientale ed estinzione dei reati
Ai sensi dell’art. 36, D.P.R. 380/2001, in caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso, il responsabile dell'abuso, o l'attuale proprietario dell'immobile, possono ottenere il permesso in sanatoria se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda.
Tale articolo impone quindi la cosiddetta "doppia conformità", che costituisce - secondo la Corte di Cassazione - anche il presupposto per l’estinzione del reato prevista dall’art. 45, comma 3, D.P.R. 380/2001. Da ciò deriva che:
- il rilascio del permesso di costruire in sanatoria non estingue il reato se le opere abusive risultino comunque in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti;
- nel caso in cui il permesso di costruire in sanatoria preveda delle prescrizioni di ulteriori interventi per ricondurre le opere alla doppia conformità, il costruttore rimane penalmente responsabile per i reati edilizi commessi nel corso della realizzazione delle stesse.
La Suprema Corte ha inoltre ribadito che il rilascio del provvedimento di compatibilità paesaggistica non determina automaticamente la non punibilità dei reati paesaggistici, in quanto compete sempre al giudice l'accertamento dei presupposti di fatto e di diritto legittimanti l'applicazione del c.d. "condono ambientale" previsto dall’art. 181, D. Leg.vo 42/2004 (commi 1-ter e 1-quater).
- Testo e massime della sentenza C. Cass. pen. 28/01/2019, n. 3976
- Sulla necessità della doppia conformità si veda anche C. Cass. pen. 26/09/2013, n. 39895
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