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L. 06/10/1982, n. 752

Norme per l'attuazione della politica mineraria.
Con le modifiche apportate da:
- L. 15/06/1984, n. 246
- L. 03/10/1987, n. 399
- L. 30/07/1990, n. 221
- L. 27/12/1997, n. 449
- D.L. 22/06/2013, n. 83 (L. 07/08/2012, n. 134)
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Art. 1.

Rientrano nel campo di applicazione della presente legge le sostanze minerali di cui all'articolo 2, secondo comma, del

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Art. 2.

Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere della commissione consultiva interregionale di cui

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Art. 3.

Nel quadro degli indirizzi di politica mineraria determinati dal CIPE, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Consiglio superiore delle miniere e la commissione consultiva interregionale di cui all'articolo 13 legge 16 maggio 1970, n. 281, e d'intesa con i Ministri interessati, predispone entro tre mesi programmi quinquennali al fine di aggiornare ed integrare le conoscenze sulle risorse minerarie nazionali e di promuovere la ricerca.

I programmi, nonché i relativi aggiornamenti e revisioni, sono sottoposti al

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Art. 4.

La ricerca di base consiste nella raccolta dei dati, della documentazione e della bibliografia mineraria; nelle indagini e studi sistematici, geologico-strutturali e mineralogici finalizzati alla ricerca mineraria; nelle prospezioni geologiche, geofisiche, geochimiche, geognostiche, geostatiche e giacimentologiche; nella elaborazione di tutti i documenti interpretativi e dei relativi studi illustrativi.

Nel corso dell'esecuzione della ricerca di base sono presi in considerazione tutti gli elementi geologici,

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Art. 5.

Entro trenta giorni dalla delibera del CIPE, di cui all'articolo 2, secondo comma, il Ministro dell'i

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Art. 6.

In base ai risultati ottenuti nello svolgimento delle attività di ricerca di base, il Ministro

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Art. 7.

Relativamente alle aree di cui agli articoli 5 e 6, i richiedenti titoli minerari devono presentare p

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Art. 8.

La ricerca operativa consiste nell'esecuzione di studi di carattere geogiacimentologico, geofisico e

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Art. 9.

N6

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Art. 10.

N2Qualora la ricerca si concluda con esito positivo e dia luogo ad attività di produzione, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con quello del tesoro, sono determinati il piano e le modalit&a

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Art. 11.

N2Il pagamento di cui all'articolo 10, quarto comma, &

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Art. 12.

Gli istituti e le aziende di credito, di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni e integrazioni, sono autorizzati a concedere finanziamenti a tasso agevolato ai titolari di concessioni di coltivazione mineraria, per programmi di investimenti relativi alla coltivazione, preparazione e valorizzazione - ivi comprese le opere infrastrutturali - delle sostanze minerali definite all'articolo 2, secondo comma.

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Art. 13.

Le agevolazioni previste dalla presente legge non sono cumulabili con agevolazioni previste da altre leggi statali, mentre sono cumulabili con que

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Art. 14.

Per motivi strategici o di economia generale del Paese, il CIPI, con la partecipazione dei Ministri degli affari esteri e della difesa, può deliberare, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Consiglio superiore delle miniere e le regioni interessate, il mantenimento in stato di potenziale coltivazione di una o più miniere per un periodo di tempo non superiore a tre anni. Il parere della regione deve essere espresso entro trenta giorni dalla richiesta; in mancanza si intende espresso favorevolmente.

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Art. 15.

Abrogato. N1

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Art. 16.

Ai fini dell'utilizzo del fondo speciale per la ricerca applicata di cui alla legge 25 ottobre 1968,

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Art. 17.

N7

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Art. 18.

Tra le operazioni assicurabili in relazione ai rischi politici ai sensi dell'articolo 15, primo comma

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Art. 19.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato riferisce annualmente al Parlamento, ent

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Art. 20.

Sono autorizzate le seguenti spese, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nel periodo 1982-86:

a) per la ricerca di base di cui all'articolo 4, lire 60 mili

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Art. 21.

All'onore derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1982, valutato in lire 24 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


(D.M. 28 luglio 1983 in G.U. 20-8-1983, n. 228)

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SOSTANZE MINERALI

Aree n. progr.

REGIONI

Prov. sigla

COMUNI


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Elencate al






punto 3 delibera CIPE

Altre

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Piemonte





1


TO

Massello, Perrero, Prali, Salza di Pinerolo


Talco

2



S. Germano Chisone


Grafite

3



Traversella, Brosso,Vico Canavese, Quincinetto, Tavagnasco, Meugliano, Lessolo

Tungsteno


4



Corio, Balangero, Mathì


amianto, ferro-nichel

5


VC

Alagna Valsesia

Rame e assoc.


6


NO

Macugnaga

Oro









Lombardia





1


CO

Tremenico


Feldspato

2



Primaluna

Baritina


3


SO

Livigno

Tungsteno, oro


4



Lanzada


Talco

5



Torre di S. Maria


Talco

6



Sondalo


Feldspato

7


BG

S. Giovanni Bianco

Fluorite


8



Roncobello

Baritina


9



Schilpario

Baritina


10



Colere, Castione della Presolana

Fluorite


11


BS

Capo di Ponte, Cerveno, Ono S. Pietro

Baritina


12



Bovegno, Collio

Fluorite

Ferro








Veneto





1


BL

Auronzo, S. Stefano, S. Pietro, Sappada

Piombo, zinco, rame


2



Cibiana, Forno di Zoldo

Piombo, zinco, rame


3


VI

Torrebelvicino, Recoaro, Valdagno, Schio

Piombo, zinco, baritina









Liguria





1


GE

Nè, Maissana, Varese Ligure

Manganese




SP











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