1. Per gli appalti d'importo pari o superiore ai cinque milioni di ECU e inferiore a trentacinque milioni di ECU, l'ente committente fermo restando quanto stabilito dagli artt. 17 e 18 della legge 8.8.1977, n. 584, richiede nel bando di gara oltre il certificato di iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori o, per le imprese stabilite in altri Stati membri della CEE, le attestazioni previste dagli artt. 13 e 14 della legge 8.8.1977, n. 584, la dichiarazione del possesso, da provarsi successivamente ai sensi dell'art. 19 della stessa legge n. 584, dei requisiti, prescelti tra quelli indicati dai predetti artt. 17 e 18 della legge n. 584, cosi come di seguito precisati:
a) referenze bancarie documentate con la produzione di referenze rilasciate in busta sigillata dagli istituti di credito indicati dall'impresa;