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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. 09/01/1991, n. 9
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- D.L. 01/03/2022, n. 17 (L. 27/04/2022, n. 34)
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- D. Leg.vo 03/04/2006, n. 152
- L. 31/07/2002, n. 179
- D. Leg.vo 31/01/2001, n. 22
- D. Leg.vo 25/11/1996, n. 625
- L. 28/12/1995, n. 549
- D.L. 31/05/1994, n. 330 (L. 27/07/1994, n. 473)
- L. 05/01/1994, n. 36
- Sent. Corte Cost. 27/12/1991, n. 482
- L. 25/08/1991, n. 282
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TITOLO I - NORME PER GLI IMPIANTI IDROELETTRICI E PER GLI ELETTRODOTTI |
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Art. 1 - Norme per gli impianti idroelettrici e per gli elettrodotti1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, sentito il Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, sono emanate, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 norme regolamentari in materia di procedure per le concessioni o le varianti di concessione di derivazione d’acqua per la produzione di energia elettrica, nonché, sentito il Ministro della sanità, in materia di procedure per l’autorizzazione alla costruzione di elettrodotti. |
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Art. 2. - Valutazione di impatto ambientale |
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TITOLO II - IDROCARBURI E GEOTERMIA |
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CAPO I - Ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma nel mare territoriale e sulla piattaforma continentale |
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Art. 3. - Permesso di prospezione1. N7 Il permesso di prospezione è accordato, previa domanda da presentare al Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, a persone fisiche o giuridiche che dispongano di capacità tecniche ed economiche adeguate. |
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Art. 4. - Divieto di prospezione, ricerca e coltivazione |
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Art. 5. - Permesso di ricerca e qualifiche dei richiedenti1. N9 Il permesso di ricerca è esclusivo ed |
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Art. 6. - Conferimento del permesso di ricerca, sue dimensioni e durata1. N9 Il permesso di ricerca e accordato con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, sentiti il Comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia, e la regione o la provincia autonoma di Trento e di Bolzano territorialmente interessata di concerto, per le rispettive competenze, con il Ministro dell’ambiente e con il Ministro della marina mercantile per quanto attiene alle prescrizioni concernenti l’attività da svolgere nell’ambito del demanio marittimo, del mare territoriale e della piattaforma continentale. 2. L'area del permesso di ricerca deve essere tale da consentire il razionale sviluppo del pro gramma di ricerca e non può comunque superare l'estensione di 750 chilometri quadrati; nell'area del permesso possono essere comprese zone adiacenti di terraferma e mare. N10 |
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Art. 7. - Rinvenimento di altre risorse naturali1. Agli obblighi dei titolari di permessi di ricerca, di cui all’articolo 9 della legge 11 gennaio 1957, n. 6 e all’articolo 22 della legge 21 luglio 1967, n. 613, e con riferimento anche ai permessi già in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono aggiunti i se |
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Art. 8. - Programma unitario di lavoro1. L’autorità amministrativa competente può autorizzare, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia, la realizzazione di un programma unitario di lavoro nell’ambito di p |
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Art. 9. - Concessione di coltivazione - Disposizioni generali1. Al titolare del permesso che, in seguito alla perforazione di uno o più pozzi, abbia rinvenuto idrocarburi liquidi o gassosi è accordata la concessione di coltivazione se la capacità produttiva dei pozzi e gli altri elementi di valutazione geo-mineraria disponibili giustificano tecnicamente ed economicamente lo sviluppo del giacimento scoperto. 2. Alle concessioni di coltivazione si applica il comma 11 dell’articolo 6. 3. L’area della concessione deve essere tale da consentire il razionale sviluppo del giacimento scoperto. |
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Art. 10. - Nuove tecnologie1. Qualora, a causa di difficoltà di ordine tecnico o di ubicazione, lo sviluppo o la coltivazione di un giacimento richiedano l’impiego di tecnologie non ancora acquisite all’esperienza in |
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Art. 11. - Innovazione tecnologica nelle attività di ricerca mineraria e coltivazione1. I progetti concernenti lo sviluppo dell’innovazione tecnologica nei metodi di prospezione, di ricerca e di coltivazione degli idrocarburi liquidi e gasso |
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Art. 12. - Vettoriamento del gas naturale1. Le società proprietarie di metanodotti provvederanno al vettoriamento nel territorio nazionale di gas naturale prodotto in Italia ed utilizzato in stabilimenti delle società produttrici, delle società controllate, delle società controllanti, o di società sottoposte al controllo di queste ulti |
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Art. 13. - Normativa di raccordo e disciplinari-tipo1. Con decreti del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in |
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Art. 14. - Norme abrogate1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti norme: |
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CAPO II - Ricerca e coltivazione geotermica |
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Art. 15. - Ricerca e coltivazione geotermica1. Alla domanda di permesso di ricerca di cui all’articolo 4 della legge 9 dicembre 1986, n. 896, ed alla richiesta di concessione di coltivazi |
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CAPO III - Nuove norme in materia di lavorazione di oli minerali e autorizzazione di opere minori |
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Art. 16. - Concessione per lavorazione o deposito di oli minerali ed autorizzazione per opere minori1. Sono soggette a concessione da parte del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato e del Ministro delle finanze, sentita la Regione interessata, la costruzione e la gestione di: a) nuovi stabilimenti p |
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Art. 17. - Procedure di concessione e autorizzazione1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, sentiti il Ministro dell’ambiente e il Ministro per il coordinamento della protezione civile, sono emanate, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 norme regolamentari in materia di procedure per le concessioni e le autorizzazioni di cui all’articolo 16. |
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Art. 18. - Agevolazioni finanziarie per il rinnovamento tecnologico nelle raffinerie e nei depositi di oli minerali1. Allo scopo di promuovere lo sviluppo di tecnologie, di processi e di prodotti innovativi a ridotto tenore inquinante e a maggiore sicurezza ed efficienza energetica nel settore della lavorazione, trasformazione, raffinazione, vettoriamento e stoccaggio delle materie prime energetiche, possono essere c |
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Art. 19. - Scorte di riserva di prodotti petroliferi |
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TITOLO III - NORME PER GLI AUTOPRODUTTORI E PER LE IMPRESE ELETTRICHE DEGLI ENTI LOCALI |
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Art. 20. - Norme per gli autoproduttori da fonti energetiche convenzionali1. Il terzo capoverso del numero 6) dell’articolo 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, è sostituito dai seguenti: "È consentita alle imprese, con le modalità di cui ai due successivi capoversi, la produzione di energia elettrica per uso proprio per la cessione all’Enel e, in caso di imprese costituite in forma societaria, per uso delle società controllate, della società controllante e delle società controllate dalla medesima società controllante, con ammissione di scambi e cessione tra queste ultime. Il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato autorizza l’autoproduzione di energia elettrica da parte dei soggetti di cui al capoverso precedente, per i fini ivi previsti, attraverso impianti esistenti, potenziamento di impianti esistenti o nuovi impianti, tenendo conto della compatibilità con le finalità di interesse generale proprie del servizio pubblico e della |
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Art. 21. - Società commerciali e imprese elettriche degli enti locali1. Alle imprese elettriche degli enti locali che ne abbiano fatto richiesta entro il termine previsto dall’articolo 4 n. 5) della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, l’Enel rilascia la concessione di esercizio delle attività di produzione, trasporto, trasformazione, distribuzione e vendita dell’energia elettrica sulla base di convenzioni da stipularsi con riferimento ad una convenzione-quadro tra l’Enel e l’organizzazione di categoria delle imprese interessate. 2. La convenzione-quadro e le convenzioni con le singole imprese sono soggette all’approvazione del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato. Lo stesso Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, sentite le parti, emana, con proprio decreto, la convenzione-quadro qualora essa non sia stata stipulata entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. 3. Nella convenzione-quadro devono essere previsti i diritti e i doveri delle p |
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Art. 22. - Regime giuridico degli impianti di produzione di energia elettrica a mezzo di fonti rinnovabili1. La produzione di energia elettrica a mezzo di impianti che utilizzano fonti di energia considerate rinnovabili, ai sensi della normativa vigente, e in particolare la produzione di energia elettrica a mezzo di impianti combinati di energia e calore, non è soggetta alla riserva disposta in favore dell’Enel dall’articolo 1 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e successive modificazioni e integrazioni, e alle autorizzazioni previste dalla norm |
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Art. 23. - Circolazione dell’energia elettrica prodotta da impianti di produzione di energia elettrica a mezzo di fonti rinnovabili |
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Art. 24. - Diritto di prelazione sulle concessioni idroelettriche1. Le imprese non assoggettate a trasferimenti all’Enel, ai sensi dell’articolo 4, numeri 6) e 8), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, possono esercitare il diritto di prelazione sulle concessioni per le quali l’Enel abbia manifestato la volontà di non avvalersi della facoltà di subingresso di cui al combinato disposto del terzo comma dell’articolo 25 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e del quinto comma dell’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, a condizione che abbiano eseguito le variazioni di cui al secondo |
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TITOLO IV - DISPOSIZIONI FISCALI |
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Art. 25. - Pagamento differito dell’imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi1. L’articolo 12 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1982, n. 873, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "Art. 12. - 1. Il pagamento dell’imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi ed il pagamento dei diritti doganali all’importazione dei prodotti di cui alle voci 27.09, 27.10, 27.11, escluso il gas metano, 27.12 e 27.13 della vigente tariffa dei dazi doganali possono essere dilazionati, senza pagamento di interessi, per un periodo non superiore a trenta giorni. |
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Art. 26. - Aliquote della produzione corrisposte allo Stato1. I titolari di concessione di coltivazione, a decorrere dal 1° gennaio 1990, sono esonerati per un triennio e, previa eventuale conferma ai sensi del comma 9 del presente articolo, fino al 31 dicembre 1996 dalla corresponsione allo Stato dell’aliquota del prodotto della coltivazione prevista dagli articoli 33 e 66 della legge 21 luglio 1967, n. 613, purché gli importi corrispondenti al valore delle aliquote siano investiti nella prospezione non esclusiva o nella ricerca esclusiva di idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio nazionale, nel mare territoriale o nella piattaforma continentale. Sono confermati per le regioni a statuto speciale i benefici di cui all’articolo 54 della legge 21 luglio 1967, n. 613. 1-bis |
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Art. 28. - Aliquota IVA per l’allacciamento alle reti di teleriscaldamento1. Fino al 31 dicembre 1996 l’aliquota IVA da corrispondere da parte degli utenti per l’allacciamento a reti di teleriscaldament |
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Art. 29. - Agevolazioni fiscali per il contenimento dei consumi energetici1. Le spese sostenute dalle persone fisiche e dagli enti di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , per gli interventi non assistiti da contribuzione diretta o indiretta dello Stato o di altro ente pubblico, atti a realizzare il conteni |
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Art. 30. - Accordi e contratti di programma1. Il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stipula con l’Enel e la Confederazione italiana servizi pubblici degli enti locali (CISPEL), sentite le associazioni di tutela dei consumatori maggiormente rappresentative, un contratto di programma che preveda, tra l’altro, l’estensione progressiva delle tariffe multiorarie alle utenze. Il CIP nella determinazione e nell’aggiornamento delle tariffe elettriche tiene conto delle iniziative previste dal contratto di programma. 2. Il Ministro dell’industria, del commercio |
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Art. 31. - Istituzione del marchio "Risparmio Energetico"1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine dell’istituzione di un marchio di "Risparmio energetico", l’Enea individua le caratteristiche per la definizione degli apparecchi domestici nonché dei sistemi e dispositivi di illuminazione ad alto rendimento, sulla base di normative tecniche UNI-CEI e tenendo conto dei migliori rendimenti relativi al consumo di energia elettrica disponibili nell’ambito della CEE e le comunica al Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato. |
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Art. 32. - Canone per le concessioni di derivazioni ad uso idroelettrico |
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TITOLO V - DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI |
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Art. 33 - Copertura finanziaria1. Alle minori entrate derivanti dall’applicazione della presente legge, valutate in lire 115 miliardi per l’anno 1990, in lire 355 miliardi per l’anno 1991 ed in lire 400 miliardi per ciascuno degli anni dal 1992 al 1997, si provvede mediante utilizzo di una quota di pari importo del gettito del sovrapprezzo di cui alla deliberazione |
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Art. 34. - Promozione e partecipazione a società da parte dell’Enel1. Il settimo comma dell’articolo 1 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, già sostituito dalla legge 18 dicembr |
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Art. 35. - Disposizioni finali1. Restano ferme tutte le competenze e le procedure stabilite dall’ordinamento vigente in materia di tutela ambientale ed igienico-sanitaria per le attività e per gli impianti previsti d |
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