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Circ. Min. LL.PP. 22/06/1989, n. 1669/UL

Circolare esplicativa della legge 9 gennaio 1989, n. 13.
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[Premessa]


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1. AMBITO Dl APPLICAZIONE

1.1. La legge 9.1.1989, n. 13 R --così come modificata e integrata dalla L. 27.2.1989, n. 62--, reca "Disposizioni per favorire il superamento e l' eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati", ed interviene, quindi, nel tessuto normativo preposto ad assicurare l' utilizzazione degli spazi edificati, e a quelli ad essi accessori, a una sempre più allargata fascia di individui, con particolare riguardo a chi, permanentemente o temporaneamente, soffre di una ridotta o impedita capacità motoria.


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2. NUOVE COSTRUZIONI E RISTRUTTURAZIONI

2.1. Per quanto riguarda la prima parte é importante sottolineare che, a decorrere dall' 11 agosto 1989 (primo giorno posteriore ai sei mesi dall' entrata in vigore della legge previsti dall' art. 1, comma 1), tutti i progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici ovvero alla ristrutturazione di interi edifici (siano essi, nel primo e nel secondo caso, destinati ad uso abitativo o ad uso non abitativo), compresi anche quelli di edilizia residenzial

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3. INNOVAZIONI

3.1. Le modifiche alle parti comuni di un edificio residenziale privato con pluralità di proprietari (condominio), tendenti al superamento o all' eliminazione delle barriere architettoniche, potranno essere adottate, secondo quanto prescrive l' art. 2 comma 1, dall' assemblea condominiale secondo le modalità previste nell'art. 1136, 2° e 3° comma, del codice civile.


La richiesta al condominio può essere fatta sia dal portatore di handicap (ovvero da chi ne esercita la tutela o potestà) che da ogni altro condomino.


É onere di chi ha interesse alla innovazione formulare al condominio relativa richiesta scritta: da tale momento infatti decorrono i tre mesi oltre i quali, nell' ipotesi di mancata pronunzia in ordine alla richiesta modifica, potrà essere esercitato il diritto di cui al comma 2.


La disposizione contenuta nell' art. 2 deve ritenersi applicabile, oltre alle ipotesi in cui il portatore di handicap sia proprietario della porzione di immobile, anche all' ipotesi in cui lo detenga a titolo di locazione.

3.2. Il comma 2 dell' art. 2 consente inoltre, nella ipotesi in cui il condominio non approvi la innovazione prospettata o non si pronunzi entro tre mesi dalla stessa richiesta di modifica, che il portatore di handicap, ovvero chi ne esercita la tutela o la potestà di cui al titolo IX del libro primo del cod. civ., possa procedere autonomamente e a proprie spese alla messa in opera di particolari innovazioni sulle parti comuni o di uso comune dell' edificio, quali l' installazione di servoscala, o di altre strutture mobili e facilmente rimovibili, e la modifica dell' ampiezza delle porte di accesso.


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4. IL PROCEDIMENTO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI

4.1. Le domande di cui all' art. 8 per la concessione di contributi per la realizzazione delle opere descritte nell' art. 9 comma 1, concedibili ai sensi del comma 3 dello stesso articolo per interventi su immobili privati già esistenti ove risiedono portatori di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti, vanno presentate in carta da bollo, non essendo previste esenzioni dalle vigenti norme sulla imposta di bollo.


4.2. Le domande devono essere presentate dal portatore di handicap (ovvero da chi ne esercita la tutela o la potestà di cui al titolo IX del libro I del codice civile) per l' immobile nel quale egli ha la residenza abituale e per opere che eliminino ostacoli alla sua mobilità. Nel caso di pluralità di handicappati fruitori la domanda può essere formulata da uno o più di essi, fermo restando che per ogni opera può chiedersi un solo contributo, secondo quanto più ampiamente oltre si dirà (v. n. 4.10).


Non sono invece legittimati alla presentazione della domanda altri soggetti, neanche quelli (quali il proprietario dell' immobile o l' amministratore del condominio) che, affrontando la spesa, possono essere titolari del diritto ai contributi ai sensi del comma 3O dell' art. 9, come oltre specificato: se l' opera viene compiuta a spese di soggetti diversi dal portatore di handicap la domanda deve essere da questi sottoscritta per conferma del contenuto e per adesione.


Ai sensi dell' art. 11 la domanda deve essere presentata al sindaco del comune in cui é sito l' immobile e deve contenere la descrizione anche sommaria delle opere, nonché la spesa prevista; non é necessario un preventivo analitico né la provenienza dello stesso da parte di un tecnico o esperto, essendo sufficiente l' indicazione anche complessiva della spesa proveniente dal richiedente (con l' avvertenza, però, che una inesatta indicazione potrà andare a scapito del richiedente, come di seguito meglio precisato al punto 15).


Qualora l' immobile sia soggetto ai vincoli storico-artistici o ambientali richiamati dagli artt. 4 e 5, l' interessato deve richiedere l' autorizzazione all' intervento.


Inoltre, qualora l' immobile sia soggetto alle previsioni di cui art. 17 della legge 2 febbraio 1974, n. 64 (recante "Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche") R il richiedente deve provvedere ad adempiere all' obbligo del preavviso e dell' invio del progetto alle competenti autorità, obbligo mantenuto fermo ai sensi del comma 2 dell' art. 6.


4.3. Per ogni domanda può essere erogato un solo contributo: la domanda può riguardare, oltre ad una sola opera, un insieme di opere funzionalmente connesse, come meglio si chiarisce oltre.


La domanda deve indicare il soggetto avente diritto al contributo, che deve identificarsi nel soggetto onerato dalle spese per la realizzazione dell' opera. Questi può pertanto coincidere con l' handicappato presentatore della domanda qualora egli stesso provveda a proprie spese, ma può essere un diverso soggetto (che deve sottoscrivere, come si é detto, la domanda, per conferma e adesione): fra questi, ad esempio, coloro i quali abbiano a carico l' handicappato ai sensi dell' art. 12 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, il condominio o il proprietario dell' immobile ove risiede l' handicappato.


Nel caso in cui le spese siano eseguite dal condominio nella domanda deve indicarsi il nominativo dell' amministratore.


4.4. Il termine per la presentazione della domanda é fissato al l° marzo di ciascun anno: per il solo 1989 al 31 luglio.


4.5. La domanda deve riguardare opere non ancora realizzate: i comuni nei quali le opere debbono essere eseguite possono accertare che le domande non si riferiscano ad opere già esistenti o in corso di esecuzione, anche mediante controlli a campione, da effettuarsi immediatamente dopo la presentazione della domanda.


Per le domande già presentate per l' anno 1989 il suddetto accertamento può essere effettuato

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