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Circ.Min. Interno 07/10/1982, n. 46

D.P.R.577/82. Indicazione applicative delle norme.
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Generalità

Il D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577,R pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 229 del 20 agosto 1982 a conclusione di un iter che ha richiesto, dopo la elaborazione del testo da parte di un'apposita Commissione nominata dall'Amministrazione, il parere della Camera dei Deputati e del Senato, il parere del Consiglio di Stato, l'approvazione del Consiglio dei Ministri e la registrazione della Corte dei conti, provvede a regolamentare il servizio di prevenzione incendi con disposizioni particolari compatibili con le norme di legge già esistenti le quali, sorte in tempi via via successivi, non davano indicazioni complete per lo svolgimento del servizio.

Le disposizioni di tale D.P.R. colmano l'area precedentemente non coperta ed hanno il fine di creare un tessuto di indicazioni in grado di definire:

- i significati e le procedure del servizio di prevenzione incendi con obiettivi primari e secondari di tale attività;

- le connessioni e le procedure di collegamento con vari organismi istituzionali del Paese aventi finalità affini alla prevenzione incendi;

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2) Attività dei Comandi provinciali

Rif. Art. 13. - Il primo comma indica i criteri da seguire nell'esame dei progetti effettuato dagli organi competenti del Corpo nazionale VV.F. (Comandi provinciali, Ispettorati regionali o aeroportuali, servizio tecnico centrale). Nei casi in cui esistono le norme tecniche, l'esame dei progetti comporta la verifica della rispondenza del progetto elaborato alle norme stesse; in caso di mancanza di norme tecniche si deve far riferimento ai principì di base indicati all'art. 3 e si deve tener conto delle esigenze funzionali e costruttive degli insediamenti, degli impianti, ecc. Ciò può comportare la traslazione, al caso di specie, di soluzioni tecniche applicate in casi analoghi purché sia fondata sulla riconosciuta similitudine dei fattori di rischio e della adeguatezza delle misure antincendio.

Il secondo comma, oltre a fissare un preciso termine per il parere richiesto, fa riferimento alla data di presentazione della documentazione completa da allegare all'istanza del privato. É evidente che tanto più chiare e precise saranno le informazioni di partenza sulle caratteristiche della documentazione da richiedersi al privato e tanto più saranno evitate al pubblico le richieste di altri documenti fatte in tempi successivi che comportano, tra l'altro, un maggiore onere burocratico.

I Comandi provinciali, pertanto, sono invitati a curare la più efficace organizzazione interna per facilitare la conoscenza, da parte del pubblico, degli adempimenti ad esso spettanti.

Il terzo comma delinea il rapporto che i Comandi provinciali devono tenere con i sindaci dei Comuni nel cui ambito é previsto il progetto di un insediamento, di un impianto, ecc. Tale rapporto si estrinseca nell'obbligo, per il Comando provinciale, di dare comunicazione ai sindaci delle norme tecniche di prevenzione, delle osservazioni generali formulate sui progetti, dei pareri espressi in merito dai competenti organi del Corpo al fine di consentire, ai sindaci stessi, gli atti da disporre nell'ambito della loro competenza. Ciò é ispirato anche all'utilità, per l'operatore esterno, di mettere tempestivamente a conoscenza il sindaco delle osservazioni e delle prescrizioni antincendio evitando di apportare, successivamente all'approvazione di un progetto da parte del Comune, modifiche onerose determinanti ritardi dell'iter; con tale prassi, inoltre, si crea l'opportunità di consentire al Comune di apportare, nelle specifiche regolamentazioni, gli adeguamenti ritenuti utili.

Rif. Art 14. - Per quanto riguarda le disposizioni contenute nell'art. 14 in merito alle visite tecniche, con implicito richiamo ai concetti espressi nell'art. 1, risulta evidenziato che, essendo la prevenzione incendi compito istituzionale del Corpo, fa obbligo a tutto il personale di adempiere a tale compito.

Tale asserto comporta la responsabilizzazione del personale anche in tale campo secon

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