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Circ.Min. Interno 02/06/1982, n. 25

D.M.16.2.1982. Chiarimenti e criteri applicativi.
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1) Generalità

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 98 del 9 aprile 1982 é stato pubblicato il decreto del Ministero dell'interno 16 febbraio 1982R recante "modificazioni del decreto ministeriale 27 settembre 1965, concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi".

Le modificazioni apportate al precedente elenco delle attività soggette al controllo dei Comandi provinciali dei vigili del fuoco si sono basate su una attenta ed approfondita analisi dei rischi potenziali di incendio tenendo conto dei dati statistici disponibili, delle esperienze acquisite nell'attività di estinzione e prevenzione incendi svolta dal 1965 ad oggi dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della opportunità di graduare gli adempimenti secondo i criteri emergenti dalla anzidetta analisi.

Nella ela

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2) Criteri applicativi tecnici

Per una più facile consultazione dell'elenco si é ritenuto anche opportuno suddividere le attività in gruppi il più possibile omogenei tra loro per settore merceologico o destinazione d'uso (Allegato "A"); si é anche proceduto ad una analisi comparativa tra il vecchio ed il nuovo elenco (Allegato "B") dalla quale si evincono sia le voci che, pur modificate formalmente, restano sostanzialmente immutate, sia le voci completamente nuove, sia quelle eliminate.

Per numerose voci sono stati inseriti i limiti inferiori per meglio definire il campo di applicabilità, tenuto conto dei rischi ipotizzabili, eliminando anche una serie di incertezze interpretative che hanno dato luogo a confusione e disorientamento per gli operatori e per gli organi di controllo, nonché ad un sensibile contenzioso di carattere procedurale e amministrativo.

Agli stabilimenti ed impianti che comprendono, come parti integranti del proprio ciclo produttivo, più attività che sarebbero singolarmente soggette al controllo da parte dei Comandi provinciali dei vigili del fuoco, dovrà essere rilasciato un unico Certificato di prevenzione incendi relativo a tutto il complesso e con scadenza triennale, il che costituisce una innovazione sensibile rispetto alla prassi fino ad ora adottata. Infatti, pur sussistendo, nell'ambito di un unico complesso, differenti attività che comportano variabili

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3) Criteri applicativi delle tariffe

Come é noto il D.M. 20 gennaio 1982 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 60 del 3 marzo 1982 ha aggiornato le tariffe per i servizi a pagamento resi agli enti ed ai privati dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; inoltre, ai sensi di quanto stabilito dalla legge 966/1965, l'applicazione delle tariffe viene eseguita in funzione del tempo necessario all'espletamento di ogni singola prestazione; tali tempi devono tenere conto delle varie componenti afferenti il sopralluogo, la stesura della relazione, il perfezionamento tecnico-amministrativo della pratica e la durata dei percorsi di andata e ritorno per raggiungere il posto della visita tecnica.

Questo Ministero, in analogia a quanto già disposto con la Circolare n. 73 del 21

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