La norma in questione, che sostituisce l’art. 47 del Capitolato Generale d’Appalto di opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici di cui al D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, stabilisce che l’Amministrazione appaltante è facultata ad escludere la competenza arbitrale solo inserendo apposita clausola nel bando di gara o nella lettera d’invito oppure nel contratto in caso di trattativa privata.
Pertanto la scelta, che è ovviamente di opportunità, se escludere o meno la competenza arbitrale deve essere esercitata in via preventiva già al momento dell’indizione della gara d’appalto o dell’affidamento a trattativa privata.
Mancando la suddetta clausola sembra potersi affermare che la competenza arbitrale sia obbligatoria tra le parti e non sia successivamente consentito di derogarvi.
Viceversa l’inserimento della clausola, in via preventiva, dell’esclusione della competenza arbitrale sembra radicare definitivamente la competenza del giudice ordinario.
Si ritiene che suffraghi la suddetta interpretazione proprio il secondo comma dell’art. 47, così come risulta sostituito, che, in caso di esclusione preventiva della competenza arbitrale, dispone che il giudice competente deve essere adito entro il termine di sessanta giorni da quello in cui fu notificato il provvedimento dell’Amministrazione che ha risolto la controversia in sede amministrativa.
In relazione alle incertezze d’ordine interpretativo accennate, considerato che solo ulteriori approfondimenti e un periodo di specifica sperimentazione potranno consentire di assumere definitive soluzioni, si dispone che per tutti gli appalti di competenza Cassa, in via strettamente transitoria, e salvo decisioni successive, venga prevista nel bando o nell’invito a gara apposita clausola di deroga alla competenza arbitrale.
Pertanto le divisioni operative, anche per le gare indette dopo l’entrata in vigore della legge 741, dovranno esaminare la possibilità di interagire i bandi o gli inviti a gara con la suddetta clausola dando conseguenti disposizioni anche agli enti concessionari.
La stessa clausola, ove possibile, nel caso di gare già espletate dovrà essere inserita negli atti contrattuali conseguenti.
Circa l’applicazione operativa alle opere di competenza Cassa, delle altre norme, non ancora esaminate nella presente circolare, si fa riserva di emanare con urgenza le relative direttive.
Ai fini della determinazione del programma convenzionale dei lavori, esclusivamente per la determinazione dell’eventuale compenso revisionale, sono state ipotizzate tra distinte possibili