La Gazzetta Ufficiale n. 23 del 27 gennaio 1968 pubblica il decreto ministeriale n. 17321 del 18 settembre 1967 R (registrato alla Corte dei Conti il 4 gennaio 1968, reg. 1, foglio 120), con cui vengono impartite disposizioni in merito alla liquidazione degli onorari spettanti ad ingegneri ed architetti per le prestazioni professionali relative alla costruzione di opere di edilizia popolare ed economica sovvenzionata dallo Stato.
Tale D.M. é stato emanato da questa Amministrazione ai sensi dell'art. 9 del r.d.l. 8 febbraio 1923, n. 3455, che riconosce al Dicastero dei lavori pubblici (cui sono state devolute dal Ministero dell'industria e commercio le competenze in materia di edilizia economica e popolare) una specifica attribuzione di competenza, e quindi il potere di determinare e modificare le tariffe professionali nel settore dell'edilizia popolare sovvenzionata dallo Stato e nei confronti dei professionisti ai quali si riferisce lo stesso art. 9 (direttori di lavori e collaudatori).
Con tale Decreto questo Ministero, su parere del Consiglio di Stato e del Consiglio Superiore dei lavori pubblici, ha inteso disciplinare più compiutamente (in relazione a mutate esigenze) la complessa materia della collaudazione delle opere di edilizia popolare e sovvenzionata innovando specie per quanto concerne l'istituto del collaudo in corso d'opera e della commissione di collaudo.