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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. 04/02/1967, n. 37
L. 04/02/1967, n. 37
L. 04/02/1967, n. 37
L. 04/02/1967, n. 37
L. 04/02/1967, n. 37
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L. 04/08/1990, n. 236
- L. 20/10/1982, n. 773
- L. 08/08/1977, n. 583
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TITOLO I - Degli iscritti e degli scopi |
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Art. 2. - Scopi della CassaLa Cassa ha lo scopo di attuare trattamenti di previdenza e di assistenza a favore degli iscritti e dei loro familiari, nei limiti e con le modalità d |
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TITOLO II - Degli organi della Cassa |
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Art. 3. - Organi della CassaSono organi della Cassa: 1) il presidente; |
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Art. 4. - Il presidente della CassaIl presidente è eletto dal Consiglio di amministrazione fra i suoi componenti. Il presidente |
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Art. 5. - Comitato dei delegati - Elezioni e attribuzioniIl Comitato dei delegati e costituito dai rappresentanti degli iscritti alla Cassa, nominati nel modo appresso indicato. Gli iscritti ed i pensionati della Cassa al 1° gennaio precedente alla data delle elezioni, compresi nelle circoscrizioni di ciascuna regione, eleggono con voto segreto i delegati in ragione di uno ogni 500 iscritti alla Cassa o frazione non inferiore a 250. Il numero dei delegati per circoscrizione regionale non può essere inferiore al numero dei collegi provinciali e circondariali compresi nella circoscrizione stessa. In ogni caso gli eletti sono ripartiti garantendo la rappresentanza di ogni collegio. N2 Può essere eletto delegato l'iscritto alla Cassa che, alla data del 1° gennaio antecedente la data delle elezioni: 1) appartenga ad un collegio della circoscrizione di distretto regionale che dovrebbe rappresentare; N3 |
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Art. 6. - Il Comitato dei delegati - ConvocazioniIl Comitato dei delegati deve riunirsi ordinariamente almeno due volte l'anno, nonché ogni qualvolta sia richiesto dal Consiglio di amministrazione, o |
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Art. 7. - Il Consiglio di amministrazione - Nomina e convocazioneIl Consiglio di amministrazione è composto di undici membri eletti a scrutinio segreto dal Comitato dei delegati tra gli iscritti alla Cassa. Si considerano eletti coloro che abbiano riportato il maggior numero di voti; in caso di parità di voti è eletto il candidato con maggiore anzianità di iscrizione all'Albo professionale e, fra col |
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Art. 8. - Il Consiglio di amministrazione - AttribuzioniIl Consiglio di amministrazione ha le seguenti attribuzioni: a) elegge il presidente della Cassa, il vic |
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Art. 9. - La Giunta esecutivaLa giunta esecutiva è composta dal presidente della Cassa, dal vice presidente e da tre membri eletti, fra i propri componenti, dal Consiglio di amministrazione. Per la validità delle sedute della Giu |
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Art. 10. - Ricorsi contro provvedimenti della Giunta esecutivaContro le deliberazioni della Giunta di cui alle lettere d) ed e) del precedente articolo 9, gli interessati possono presentare ricorso al Consiglio di amministrazione. |
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Art. 11. - Il Collegio dei sindaciIl Collegio dei sindaci è composto da cinque membri effettivi e cinque supplenti, dei quali: un membro effettivo ed uno supplente, con funzione di presidente, in rappresentanza della Corte dei conti; |
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TITOLO III - Dei trattamenti previdenziali e assistenziali e dei contributi |
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Capo I - Del trattamento di previdenza |
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Art. 12. - Art. 19 - Omissis
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Art. 20. - Indennità una tantum |
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Capo II - Del trattamento di assistenza |
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Art. 21. - Forme di assistenzaLa Cassa attua l'assistenza: a) con assicurazione volontaria contro la malattia, anche derivante da infortunio; |
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Art. 22. - Art. 24 - Omissis
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Art. 25. - Delle altre forme di assistenzaL'assistenza costituita dalle provvidenze indicate alle lettere b) e c) del precedente articolo 21 è attuata dalla Cassa con deliberazioni della Giunt |
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Capo III - Dei contributi |
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Art. 26. - Contribuzione relativa alla gestione previdenzialeIl contributo personale obbligatorio a carico di ciascun iscritto per la gestione invalidità, vecchiaia e superstiti è stabilito nell'importo di L. 350.000 annue. La misura del contributo predetto a decorre dal 1° gennaio 1978 dovrà, per ciascun iscritto, essere pari al 10 per cento del reddito professionale |
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Art. 27. - Riduzione del contributo |
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Art. 28. - Versamento e riscossione dei contributiLa riscossione dei contributi personali annuali a carico degli iscritti si effettua per mezzo di ruoli annuali compilati dalla Cassa, resi esecutivi dall'intendenza di finanza competente e trasmessi alle |
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TITOLO IV - Della gestione finanziaria |
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Art. 29. - Esercizio finanziario e bilancioL'esercizio finanziario della Cassa inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre. Presso la Cassa sono istituite separate gestioni: |
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Art. 30. - Riparto dei contributi per marcheOgni anno dall'importo delle entrate derivanti dall'applicazione delle marche sono prelevate le somme stabilite per il trattamento di assistenza nella misura indic |
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Art. 31. - Degli investimentiLe somme delle quali non sia necessario conservare la liquidità sono impegnate: 1) in acquisto di titoli di Stato o garantiti dallo Stato; |
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Art. 32. - Privilegi ed esenzioni fiscaliSono estesi alla Cassa e alle prestazioni da essa corrisposte tutti i privilegi, e le esenzioni fiscali, previsti per l'Istituto nazionale della previd |
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TITOLO V - Disposizioni transitorie e finali |
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Art. 34. - Attribuzioni delle attività e soppressione dei conti individualiLe attività esistenti presso la Cassa alla data di entrata in vigore della presente legge sono imputate alla gestione invalidità, vecchiaia e superst |
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Art. 35. - Riconoscimento dei contributi pregressiAgli effetti della anzianità di iscrizione e di contribuzione per il conseguimento del diritto alle prestazioni previdenziali sono riconosciuti validi |
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Art. 36. - Riscatto di periodi pregressiGli iscritti alla Cassa a norma del precedente articolo 1, che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano superato l'età di 45 anni, possono presentare domanda scritta, entro il termine perentorio di due anni dalla data sopra indicata, per riscattare un numero di annualit |
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Art. 37. - Rateazione dei riscattiÈ consentito il versamento rateale delle annualità di contribuzione ammesse a riscatto ai sensi del precedente articolo 36 da ripartirsi nel termine |
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Art. 38. - Art. 41 - Omissis
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Art. 42. - Vigilanza sulla CassaLa Cassa è sottoposta alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Qu |
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