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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Circ.Min. LL.PP. 02/12/1965, n. 1098
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[Premessa] |
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PremessaIl D.L. 6 settembre 1965, n. 1022, convertito in legge 1° novembre 1965, n. 1179,R stabilisce all' art. 2 il principio che i programmi di edilizia economica e popolare, finanziati in virtù del decreto stesso o di precedenti provvedimenti legislativi debbono essere attuati nell' ambito dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167. |
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1.Scopo dell' art. 2 nel quadro delle disposizioni intese ad incentivare l' attività edilizia é evidentemente quello di eliminare le remore ad una sollecita realizzazione dei programmi di edilizia economica e popolare d |
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2.Gli Enti ai quali si riferisce l' art. 2 sono quelli indicati all' articolo 1 e cioé gli Istituti Aut. case popolari, l' I.N.C.I.S., l' I.S.E.S., le cooperative edilizie e gli Enti, istituti e società |
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3.I poteri attribuiti alle SS.LL. dalla legge hanno indubbiamente carattere discrezionale, ma il loro esercizio é vincolato all' accertamento di determinate condizioni, la cui esistenza soltanto può giustificare il rilascio delle autorizzazioni in deroga. Tali condizioni sono diverse nei due casi previsti dalla legge. |
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4.Come vedesi, nell' adottare le determinazioni in ordine alle richieste di autorizzazione a costruire fuori dei piani di zona o dei programmi comunali, l' elemento essenziale da valutare, in termini positivi o negativi, é il requisito della urbanizzazione delle aree. |
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5.L' art. 2 stabilisce, come si é detto, che possono essere utilizzate dagli Enti aree non comprese nei piani di zona o nei programmi comunali di attuazione anche quando le aree stesse non siano ancora fornite dei servizi, purché siano da urbanizzare nel biennio successivo. |
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6.Pur tenendo conto delle chiare finalità della norma, la quale come si é detto é intesa ad agevolare la pronta attuazione dei programmi costruttivi di edilizia popolare sovvenzionata, le SS.LL. non dovranno limitarsi ad accertare che siano soddisfatte le condizioni richieste dalla legge in oggetto, ma dovranno valutare adeguatamente quali ripercussioni possa avere la realizzazione di programmi costruttivi in deroga -specie quelli di notevole ampiezza e consistenza- al fine di evitare ogni pregiudizio ad una ordinata espansione della città. In primo luogo, pertanto, dovrà essere accertata la idoneità urbanistica delle aree prescelte dagl |
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7.Va ricordato che le aree di proprietà degli Enti per l' edilizia popolare ed economica per la |
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8.L' art. 2 del D.L. 1022 stabilisce che le autorizzazioni debbono essere rilasciate dal Provveditore regionale alle OO.PP., sentito il parere del Sindaco del Comune interessato. Tale parere ha carattere obbligatorio, ma non vincolante: esso costituisce una fase necessaria del procedimento di autorizzazione ma non obbliga a provvedere in conformità. |
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9.Ferma restando la competenza autonoma ed esclusiva delle SS.LL. in materia, si ritiene di dover segna |
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