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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. 26/05/1965, n. 595
L. 26/05/1965, n. 595
- L. 23/06/1970, n. 495
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Art. 1.Agli effetti della presente legge i leganti idraulici si distinguono in: A - Cementi normali e ad alta resistenza: a) portland; b) pozzolanico; |
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Art. 2.I leganti idraulici sopra nominati rispondono alle seguenti definizioni: A Cementi: a) Cemento portland. Per cemento portland si intende il prodotto ottenuto per macinazioni di clinker (consistente essenzialmente in silicati idraulici di calcio), con aggiunta di gesso o anidrite dosata nella quantità necessaria per regolarizzare il processo di idratazione; b) Cemento pozzolanico. Per cemento pozzolanico si i |
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Art. 3.I cementi, gli agglomerati cementizi e le calci idrauliche in polvere debbono essere forniti o: a) in sacchi sigillati; b) in imballaggi speciali a chiusura automatica a valvola che non possono essere aperti senza lacerazione; c) alla rinfus |
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Art. 4.Per l'accertamento dei requisiti di accettazione dei cementi, degli agglomerati cementizi e delle calci idrauliche in polvere, le prove debbono essere eseguite su materiale proveniente da un campione originario di almeno 50 chilogrammi d |
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Art. 5.L'acquirente può contestare la merce al fornitore quando, in seguito a prove di controllo da esso fatte eseguire in uno dei laboratori ufficiali di cui all'alt. 6 s campione prelevato in contraddittori |
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Art. 6.Le prove fisiche e chimiche dei leganti idraulici sono effettuate dai laboratori sperimentali annessi alle Cattedre di scienza delle costruzioni o chimica applicata, secondo la natura delle indagini richieste: - della facoltà di ingegneria del Politecnico di Milano; - della facoltà di ingegneria del Politecnico di Torino; |
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Art. 7.Le norme di cui alla presente legge si applicano anche ai leganti idraulici d'importazione. |
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Art. 8.Con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto con il Ministro per i lavori |
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Art. 9.Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubbli |
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Art. 10.Il Ministro per l'industria e per il commercio è incaricato di vigilare sull'osservanza delle |
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