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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. P.R. 19/03/1956, n. 302
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Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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Capo Unico |
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Art. 1. - Funzione integrativa delle normeLe norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro contenute nel presente decreto sono integrative di |
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Art. 2. - Campo di applicazioneSono soggette alle norme del presente decreto le attività previste dall'art. 1 del decreto del P |
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Art. 3. - Applicazione delle normeAnche per le norme del presente decreto si applicano le disposizioni contenute nei Capi I, II e IV de |
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Titolo II - PRODUZIONE ED IMPIEGO DEGLI ESPLOSIVI |
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CAPO I - Disposizioni generali |
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Art. 4. - Campo di applicazioneLe imprese che provvedono alla fabbricazione, alla manipolazione, al recupero, alla conservazione, al |
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Art. 5. - Età minima dei lavoratoriAi lavori indicati nel primo comma dell'art. 4 non possono essere adibiti i minori di anni 18. |
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CAPO II - Disposizioni concernenti la produzione degli esplosivi |
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Art. 6. - Suddivisioni dei laboratori e protezione dei posti di lavoroLe singole operazioni di fabbricazione e manipolazione degli esplosivi devono di norma essere eseguite in laboratori distinti ed isolati, in relazione alla loro pericolosità. |
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Art. 7. - Protezioni individualiI lavoratori, appena entrati negli stabilimenti di fabbricazione, manipolazione o deposito di materie esplodenti, devono indossare appositi indumenti e calzature di lavoro, che devono essere loro forniti dalla impresa. |
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Art. 8. - PavimentiI pavimenti dei locali di lavoro, esclusi quelli destinati a depositi, devono avere requisiti rispond |
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Art. 9. - Trasporto dei semilavoratiI mezzi e le attrezzature occorrenti per il trasporto dei prodotti esplodenti nel passaggio da una fa |
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Art. 10. - Eliminazione dei cascamiI cascami devono essere incendiati, distrutti, o inertizzati da lavoratori appositamente incaricati e |
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Art. 11. - Revisioni periodicheI locali, le macchine e le attrezzature in attività devono essere sottoposti a periodiche revi |
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Art. 12. - Lavori di riparazione, manutenzione e demolizioneNell'interno dei locali pericolosi é vietato effettuare lavori di riparazione, manutenzione e demolizioni all'edificio, al macchinario e agli impianti senza ordine del |
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Art. 13. - Misure contro l'elettricità staticaPrecauzioni devono essere adottate contro l'accumulazione di elettricità statica in vicinanza di materie infiammabili ed esplodenti, secondo i casi |
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Art. 14. - Misure antincendiNegli stabilimenti di produzione, di manipolazione e di deposito degli esplosivi devono essere instal |
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Art. 15. - Trafilatura e taglioLe presse idrauliche per la trafilatura a caldo degli esplosivi di lancio devono essere installate in |
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Art. 16. - MolazzaturaLe molazze per la molazzutara di esplosivi devono essere comandate soltanto da posizioni protette, se |
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Art. 17. - Granitura e lucidatura della polvere neraLe operazioni di granitura e lucidatura della polvere nera devono essere comandate da posizioni prote |
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Art. 18. - Lavorazione a caldo degli esplosiviQuando l'esplosivo venga riscaldato, come nel caso di fusione del tritolo e miscele, di paraffinatura delle cartucce di dinamite: a) devono essere usati come mezzo scaldante esclusivamente l'acqua od il vapore; |
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Art. 19. - Affissione di istruzioni e cartelliNei locali in cui si producono, si manipolano e si conservano esplosivi, come pure nei vari reparti dei cantieri di scaricamento proiettili, devono essere affissi cartelli indicanti: |
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CAPO III - Impiego degli esplosivi |
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Art. 20. - Scelta degli esplosiviLa scelta degli esplosivi per i loro impiego deve essere fatta tenendo presente la rispondenza del ti |
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Art. 21. - Istituzioni sull'uso degli esplosiviIl datore di lavoro deve fornire ai lavoratori addetti alla custodia manipolazione ed uso degli esplo |
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Art. 22. - Trasporto degli esplosivi nell'interno dei cantieriGli esplosivi devono essere trasportati negli involucri originali, in cassette chiuse con chiavistelli o in contenitori idonei, tenendo separati gli esplosivi dalle micce dalle capsule detonanti. |
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Art. 23. - Disgelamento e asciugamento delle cartucceIl disgelamento degli esplosivi deve essere effettuato possibilmente di giorno, sotto la direzione di un sorvegliante ed in posti isolati, a conve |
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Art. 24. - Dinamiti alterateLe dinamiti alterate, sciolte o in cartucce, quando emanano odore acre o vapori rutilanti o si presentano fortemente trasudate, non devono essere usate ma distrutte al più presto possibile. |
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Art. 25. - Distribuzione degli esplosivi per l'impiegoLa consegna degli esplosivi deve essere effettuata dal consegnatario ai lavoratori incaricati del ritiro in misura non eccedente il fabbisogno giornaliero per i lavori in corso. É vietata al consegna |
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Art. 26. - Innescamento delle cartucceL'innescamento delle cartucce (preparazione delle smorze) deve essere eseguito nel seguente modo: |
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Art. 27. - Licenza per il mestiere del fochinoLe operazioni di: a) disgelamento delle dinamiti; b) confezionamento ed innesco delle cariche e caricamento dei fori da mina; c) brillamento delle mine, sia a fuoco che elettrico; |
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Art. 28. - MicceLe micce, prima di essere applicate ai detonatori, devono essere accuratamente esaminate per accertar |
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Art. 29. - Caricamento delle mineI fori da mina devono essere caricati immediatamente prima del brillamento. Durante dette operazioni sul luogo di impiego devono essere tenuti soltanto i quantitativi di esplosivo e di detonatori o di cartucce innes |
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Art. 30. - Detonatori elettriciI detonatori elettrici che presentano deformazioni, anomalie o deterioramenti, anche lievi, devono es |
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Art. 31. - Isolamento e controllo dei circuiti elettrici di brillamentoI conduttori dei detonatori elettrici non devono essere sottoposti a sforzi di trazione durante e dopo i collegamenti. Si deve evitare che parti nude dei conduttori vengano a contatto con le parti rocciose e si trovino immerse nell'acqua. Le giunzioni dei condutto |
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Art. 32. - Fonti di energia per il brillamento elettricoPer il brillamento elettrico delle mine e vietato l'uso della corrente di linea. Gli esploditori portatili a magnete devono essere muniti d |
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Art. 33. - Precauzioni per il brillamento elettricoÉ vietato l'impiego dell'accensione elettrica ogni qualvolta siano in corso temporali entro un raggio di 10 |
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Art. 34. - Segnale di accensioneL'accensione delle mine deve essere preannunciata con segnale di tromba dal capo squadra minatore o d |
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Art. 35. - Accensione delle mineLe mine devono essere normalmente fatte esplodere nei periodi di riposo tra una muta e l'altra dei lavoratori oppure in or |
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Art. 36. - Tempo di attesa dopo lo sparoÉ vietato accedere al luogo di sparo prima che siano trascorsi almeno quindici minuti dall'ultimo |
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Art. 37. - Mine inesploseLa mina mancata non deve essere scaricata. Si può provocarne l'esplosione con una cartuccia so |
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Art. 38. - Misure di sicurezza dopo lo sparoTrascorsi i tempi di sicurezza indicati nell'articolo 36, il caposquadra minatore, con i lavoratori strettamente necessari, deve provvedere: a) al disgaggio di sicurezza; |
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Titolo Ill - COLLAUDI |
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CAPO I - Disposizioni di carattere generale |
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Art. 39. - Campo di applicazioneNella esecuzione di prove di collaudo di impianti, di macchinari e loro parti, che presentano pericolo di scoppio, incendio, disintegrazione, sviluppo di gas o vapori tossici ed emanazioni radioattiv |
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Art. 40. - Definizione di collaudoSono considerati collaudi: a) le prove eseguite per controllare le rispondenze del |
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Art. 41. - Applicazione delle norme di sicurezza, sorveglianza e responsabilitàIl costruttore o il committente, nel cui stabilimento é eseguito il collaudo, deve sorvegliare |
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CAPO II - Prove di collaudo |
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Art. 42. - Persone presenti nelle proveAlle prove parziali o definitive di collaudo possono essere presenti soltanto le persone direttamente interessate e |
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Art. 43. - Direzione del collaudoIl costruttore deve affidare la direzione del collaudo, quando questo viene eseguito nel suo stabilim |
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Art. 44. - Notifiche tra costruttore o fonitore e committenteIl costruttore o il fornitore e il committente devono concordare il giorno o il periodo del collaudo. |
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Art. 45. - Comunicazione dei rischi al committenteIl costruttore o il fornitore deve comunicare al committente, prima del collaudo, istruzioni precise |
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Art. 46. - Collaudi eseguiti presso il costruttoreI collaudi eseguiti presso il costruttore devono essere fatti in appositi locali. Ove occorra detti locali devono essere costruiti con intelaiature in ferro o cemento armato e con pareti e coperture di materiali leggeri e incomb |
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Art. 47. - Tempo delle prove di collaudoIl collaudo presso il committente deve essere effettuato fuori dell'orario di lavoro del reparto nel quale viene eseguito il collaudo stesso; qualora ciò non |
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Art. 48. - Collaudi dopo riparazioniI collaudi, di cui alla lettera c) dell'art. 40 del presente decreto, effettuati dopo l'installazione |
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Art. 49. - Collaudi effettuati la domenicaLe operazioni di collaudo presso il committente che, a norma degli articoli precedenti, devono essere |
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Art. 50. - Protezione contro pericoli di incendio e sostanze dannoseNei locali dove vengono eseguiti i collaudi devono essere tenuti a disposizione del personale addetto |
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Titolo IV - MOLE ABRASIVE |
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Capo Unico |
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Art. 51. - Collaudo delle moleLe mole abrasive artificiali di diametro non inferiore a 150 mm devono essere collaudate a cura del costruttore prima |
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Art. 52. - Velocità massima di usoOgni mola deve portare un'etichetta con l'indicazione del tipo, della qualità, del diametro e della velocità massima di uso, espressa in numero di g |
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Titolo V - NORME PENALI E FINALI |
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Capo Unico |
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Art. 53. - Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro e dai dirigentiI datori di lavoro e i dirigenti sono puniti: a) con l'ammenda da lire 200.000 a lire 300. |
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Art. 54. - Contravvenzioni commesse dai costruttori e dai fornitoriI costruttori e i fornitori sono puniti: |
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Art. 55. - Contravvenzioni commesse dai committentiI committenti sono puniti: |
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Art. 56. - Contravvenzioni commesse dai prepostiI preposti sono puniti: a) |
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Art. 57. - Contravvenzioni commesse dai lavoratoriI lavoratori sono puniti: |
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Art. 58. - DecorrenzaIl presente decreto entra in vigore il 1° maggio 1956. |
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