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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Sent. C. Cass. pen. 16/07/2010, n. 27699
Sent. C. Cass. pen. 16/07/2010, n. 27699
1. Edilizia ed urbanistica - Denunzia di inizio attività - Relazione di accompagnamento del progettista e sue false attestazioni - Responsabilità penale del progettista 2. Edilizia ed urbanistica - Denunzia di inizio attività - Obblighi del progettista1. Il progettista assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica utilità anche con riferimento alla relazione iniziale che accompagna la denuncia di inizio attività e quindi assumono rilevanza penale anche le false attestazioni contenute in questa relazione, qu |
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SENTENZALA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA |
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO1. Con sentenza 23,11.2006 il giudice del tribunale di Napoli assolse Coppola Maria e Massaro Roberto dal reato di abuso edilizio perché il fatto non sussiste e li dichiarò colpevoli del reato di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 29 e artt. 359 e 481 cod. pen. per avere descritto nella DIA e nella integrazione alla DIA false rappresentazioni dello stato dei luoghi e li condannò, con le attenuanti generiche, alla pena di mesi tre di reclusione ciascuno, con la sospensione condizionale della pena e con l'onere, per la Coppola, della prestazione di attività non retribuita in favore della collettività e con il risarcimento del danno in favore del comune di Napoli costituitosi parte civile. La corte d'appello di Napoli, con la sentenza in epigrafe, confermò la sentenza di primo grado. |
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MOTIVI DELLA DECISIONE3. Il primo motivo deve essere dichiarato infondato, senza che vi sia la necessità o l'opportunità di rimettere alle Sezioni Unite la risoluzione della questione, così come richiesto dalla difesa in udienza. Preliminarmente va osservato che, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, nella specie occorreva il permesso di costruire per il mutamento di destinazione d'uso. Ed infatti, secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte, "In tema di reati edilizi, gli interventi di ristrutturazione edilizia necessitano di permesso di costruire sia nel caso in cui comportino mutamento di destinazione d'uso tra categorie funzionalmente autonome dal punto di vista urbanistico sia nel caso in cui, se eseguiti nei centri storici, comportino il mutamento della destinazione d'uso all'interno di una stessa categoria omogenea; diversamente, se eseguiti fuori dei centri storici, gli stessi sono eseguibili in base a denuncia di inizio attività (DIA) qualora comportino il mutamento della destinazione d'uso all'interno di una stessa categoria omogenea" (Sez. 3, 20.1.2009, n. 9894, Tarallo, m. 243102). Nel caso in esame si trattava di intervento eseguito in una zona centro storico, per il quale quindi era necessario il permesso di costruire anche per il mutamento di destinazione d'uso all'interno di categorie omogenee. 3.1. Ciò posto, va rilevato - in ordine alla questione della configurabilità del reato di falso - che a ben vedere non esiste un radicale contrasto tra la sentenza di questa Sezione 21.10.2008, n. 1818/09 e le altre decisioni citate dal ricorrente, sia nel ricorso sia in udienza. E difatti, la decisione di Sez. 5, 11.11.2009, n. 7408, Frigè, m. 246094, riguarda il caso del redattore del progetto e della relazione allegati alla DIA, in cui si attestava che essa era preordinata alla realizzazione di una vasca interrata destinata alla raccolta di acqua mentre la reale finalità era quella della realizzazione di una piscina. La Corte affermò che la relazione allegata alla denuncia di inizio di attività ha natura di certificato solo in relazione alle attestazioni relative allo stato dei luoghi ed alla correlata dichiarazione di compatibilità delle opere realizzande con gli strumenti urbanistici vigenti, mentre la sola attestazione della volontà del committente non assume i connotati di una realtà oggettiva percepibile sensorialmente e verificabile alla stregua di un'errata indicazione progettuale di misure ed estensioni non conformi allo stato dei luoghi e non ha, pertanto, natura di certificato. Analogamente, anche la sentenza Sez. 5, 3.5.2005, n. 24562, Mazzoni, m. 231505, affermò che non rientra fra i certificati, attestanti fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, la relazione tecnica allegata alla DIA laddove si limita a rendere nota alla P.A. l'intenzione di realizzare le opere in essa descritta, al momento ancora inesistenti. Nella specie si trattava non di dichiarazioni non conformi alla realtà già esistente ma di una descrizione di dette opere non conforme a quanto successivamente realizzato. La sentenza affermò appunto che la norma incriminatrice deve avere ad oggetto fatti o situazioni materiali, suscettibili, come tali, di essere ver |
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P.Q.M.LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE |
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