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Sent.C. Stato 01/09/2009, n. 5161

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1. Appalti - Gara - A.T.I. - Associazione per cooptazione di altre imprese ex art. 95, D.P.R. 99/554 - Ammissibilità - Condizioni
1. Nelle gare d’appalto LSF, la cd. “associazione per cooptazione”, si caratterizza per la possibilità di far partecipare all’appalto anche imprese di modeste dimensioni, non suscettibili di raggrupparsi nelle forme previste dai commi 2 e 3 dell’art. 95 D.P.R. 99/554 purché l’ammontare complessivo delle qualificazioni possedute sia almeno pari all’importo dei lavori che saranno ad essa affidati e i lavori eseguiti dalle cooptate non superino il 20 per cento dell’importo complessivo dei lavori. Tale possibilità è subordinata ad un’espressa dichiarazione, risultante dalla domanda di partecipazione alla gara, in assenza della quale è da ritenere sussistente la figura generale di associazione temporanea prevista dai commi 2 e 3.

1. L’ “associazione per cooptazione” era già contemplata dall’art. 23, D.Lgs. 19 dicembre 1991 n. 406 [R=DLG40691] (C. Stato V 25 luglio 2006 n. 4655 [R=WCS25L064655], V 11 giugno 2001 n. 3129 R).
(D.Lgs. 19 dicembre 1991 n. 406, art. 23; L. 11 febbraio 194 n. 109, art. 13, c.1; D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554, art. 95, c. 2, 3, 4)

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