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Sent. C. Giustizia UE 16/12/2008, n. C-213/07

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1. Appalti ll.pp. - Gara - Esclusione - Art. 24, c.1, Dir. CEE 93/37 - Elenco delle cause di esclusione - Natura tassativa - Altre cause di esclusione previste da uno Stato membro - Ammissibilità - Limiti

1. L’art. 24, c. 1, Dir. 93/37/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici (come modificata dalla Dir. 13 ottobre 1997 n. 97/52/CE) deve essere interpretato nel senso che esso elenca, in modo tassativo, le cause fondate su considerazioni oggettive di natura professionale, che possono giustificare l’esclusione di un imprenditore dalla partecipazione ad un appalto pubblico di lavori. Tuttavia, tale direttiva non osta a che uno Stato membro preveda altre misure di esclusione dirette a garantire il rispetto dei principi della parità di trattamento degli offerenti e di trasparenza, purché siffatte misure non eccedano quanto necessario per raggiungere tale obiettivo. Il diritto comunitario deve essere interpretato nel senso che osta ad una disposizione nazionale che, perseguendo gli obiettivi legittimi di parità di trattamento degli offerenti e di trasparenza nell’ambito delle procedure di aggiudicazione di appalti pubblici, stabilisce una presunzione assoluta di incompatibilità tra lo status di proprietario, socio, azionista principale o dirigente di un’impresa che opera nel settore dei mezzi di informazione e quello di proprietario, socio, azionista principale o dirigente di un’impresa cui venga affidata dallo Stato o da una persona giuridica del settore pubblico in senso lato l’esecuzione di appalti di lavori, di forniture o di servizi.

1. La Dir. 93/37/CEE è stata abrogata dall’art. 82 della Dir. 31 marzo 2004 n. 04/18/C.E. [R=DT31M04]


(Dir. 14 giugno 1993 n. 93/37/CEE, art. 24, c. 1[R=DT14G93]; Dir. 13 ottobre 1997 n. 97/52/CE) [R=DT13O97]

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