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Sent.C. Cass. 27/01/2009, n. 1957

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1. Parcheggio - Parcheggio di auto in un piazzale gestito da ditta privata - Contratto atipico di parcheggio (deposito) - Furto dell’auto - Responsabilità del gestore del parcheggio
1. Nel caso di parcheggio di un’auto in un piazzale gestito da ditta privata, si verte in tema di contratto atipico per la cui disciplina occorre far riferimento alle norme relative al deposito. Ne consegue responsabilità del gestore nel caso di furto del veicolo, senza che possa essere esclusa dall’esposizione di un cartello affisso all’ingresso del parcheggio, con cui la ditta rappresenta di non rispondere del furto totale o parziale delle auto. Trattasi, infatti, in tale caso di una clausola onerosa e vessatoria, di esclusione della responsabilità che deve essere approvata specificamente per iscritto perché sia efficace.

1. Conf. Cass. 13 marzo 2007 n. 5837 R. Ved. Cass. 15 novembre 2002 n. 16079 R 1n. Codice civile - Art. 1336 (Offerta al pubblico) - (c.1) L’offerta al pubblico, quando contiene gli estremi essenziali del contratto alla cui conclusione è diretta, vale come proposta, salvo che risulti diversamente dalle circostanze o dagli usi. (c.2) La revoca dell’offerta, se è fatta nella stessa forma dell’offerta o in forma equipollente, è efficace anche in confronto di chi non ne ha avuto notizia. Art. 1341 (Condizioni generali di contratto) - (c.1) Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell’altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l’ordinaria diligenza. (c.2) In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l’esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell’altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria. Art. 1766 (Nozione) - Il deposito è il contratto col quale una parte riceve dall’altra una cosa mobile con l’obbligo di custodirla e di restituirla in natura.
[Cod. civ. artt. 1336 (1n), 1341, c. 2 (1n), 1766 (1n) ss.; D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, art. 7, c. 1, lett. f)] R

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