FAST FIND : GP6112

Sent.C. Cass. 15/11/2002, n. 16079

49306 49306
1. Roulotte - Parcheggio in campeggio - Responsabilità del gestore in caso di furto.
1. Al contratto in forza del quale il campeggio è utilizzato quale luogo di parcheggio di una roulotte, nel cosiddetto rimessaggio invernale, si applica la disciplina generale del contratto di deposito, con la conseguente responsabilità ex recepto del gestore del campeggio; quindi, la eventuale clausola di esclusione della responsabilità di quest'ultimo nel caso di furto del veicolo, avendo carattere vessatorio, è inefficace, qualora non sia stata approvata specificamente per iscritto.

Dalla redazione

  • Edilizia e immobili

Decreto Salva Casa (D.L. 69/2024): analisi puntuale delle novità introdotte

A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
  • Edilizia e immobili
  • Compravendita e locazione

Le obbligazioni del conduttore derivanti dal contratto di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino
  • Appalti e contratti pubblici

La programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi pubblici

A cura di:
  • Emanuela Greco
  • Compravendita e locazione
  • Edilizia e immobili

Le obbligazioni del locatore derivanti dal contratto di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino
  • Edilizia e immobili
  • Compravendita e locazione

La determinazione del canone di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino