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Sent.C. Cass. 03/07/2008, n. 18234

51591 51591
1. Auto - Tamponamento a catena - Auto di colonna in movimento - Presunzione di colpa di ciascuna coppia di auto (tamponante e tamponata) - Auto di colonna in sosta - Responsabilità esclusiva del conducente tamponante da tergo l’ultimo veicolo
1. Nel tamponamento a catena di autoveicoli in movimento trova applicazione l'art. 2054, secondo comma cod. civ. con conseguente presunzione "iuris tantum" di colpa in eguale misura in entrambi i conducenti di ciascuna coppia di veicoli (tamponante e tamponato), fondata sull'inosservanza della distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante, qualora non sia fornita la prova liberatoria di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno. Nel caso, invece, di scontri successivi fra veicoli facenti parte di una colonna in sosta, unico responsabile delle conseguenze delle collisioni è il conducente che le abbia determinate tamponando da tergo l'ultimo dei veicoli della colonna.

1a. (RCT) - Ved. massima e testo della sentenza (estratto) in «Responsabilità per danni a terzi»

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