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20/12/2018

Sopraelevazione, tettoia e necessità del permesso di costruire

La Corte di Cassazione ha riaffermato importanti principi relativi alla nozione di precarietà dell'opera, nonché alla necessità del permesso di costruire per la realizzazione della sopraelevazione di un preesistente edificio e di una tettoia.

Nel caso di specie, la Corte d’appello aveva confermato la decisione con la quale il Tribunale aveva affermato la responsabilità penale della ricorrente  per avere realizzato, in assenza del permesso di costruire e degli altri necessari titoli abilitativi, in zona sismica, opere edilizie consistenti nella sopraelevazione di un preesistente manufatto avente copertura ad una falda in legno e tegole, con piano di calpestio in lame inserite nelle pareti perimetrali e legno per una superficie di 35 mq ed un altezza al colmo di m. 3, completa di impianto idrico ed elettrico ed a cui si accede tramite scala interna ad una rampa in ferro, nonché una tettoia di metri quadri 8 con struttura in legno coperta da tegole.

In proposito, la Sent. C. Cass. pen. 15/11/2018, n. 51599 ha preliminarmente rilevato che le opere realizzate dovevano essere apprezzate nella loro interezza, trattandosi di intervento organicamente finalizzato alla sopraelevazione ed ampliamento di un preesistente edificio. 

La Corte di Cassazione ha poi esluso che si trattasse di opere amovibili e precarie (come sostenuto dalla ricorrente), chiarendo che l’opera precaria, non comporta effetti permanenti e definitivi sull'originario assetto del territorio e deve necessariamente possedere alcune specifiche caratteristiche: la sua precarietà non può essere desunta dalla temporaneità della destinazione soggettivamente data all'opera dall'utilizzatore; sono irrilevanti le caratteristiche costruttive i materiali impiegati e l'agevole amovibilità; deve avere una intrinseca destinazione materiale ad un uso realmente precario per fini specifici, contingenti e limitati nel tempo; deve essere destinata ad una sollecita eliminazione alla cessazione dell'uso.

La Suprema Corte ha quindi concluso che l'evidente natura non precaria dell'intervento e la necessità, per la sua realizzazione, del permesso di costruire, risultavano adeguatamente apprezzati dai giudici del merito in considerazione delle caratteristiche e la destinazione delle opere, realizzate in sopraelevazione di un preesistente edificio, dotate di stabili impianti elettrico ed idrico con creazione di nuovi volumi con vani destinati ad uso abitativo ed adibiti a stanza da letto e bagno.

Dalla redazione