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Sent.C. Stato 20/05/2008, n. 2355

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1. Progetto oo.pp. - Project financing - Scelta del progetto – Criteri
1. Nella procedura di project financing, la valutazione comparativa tra più proposte per individuare quella più consona al pubblico interesse è subordinata alla preliminare verifica di ciascuna di esse; è compito dell’Amministrazione valutare se il progetto proposto abbia i contenuti necessari a soddisfare l’interesse pubblico in funzione del quale il programma dei lavori non definito nei suoi contenuti progettuali possa avere attuazione.

1. Conf. C. Stato V 10 novembre 2005 n. 6287.[R=WCS10N056287] 1a. (PGDL.1) - Sulla procedura di project financing negli appalti di lavori pubblici - già regolata dagli artt. 37 bis a nonies della L. 10 febbraio 1994 n. 109 a cui ora corrispondono le norme degli artt. 152 a 159 del COD. LSF, D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 - ved. C. Stato VI 16 giugno 2008 n. 2979,R. (Il sistema «project financing» comporta espressamente la valutazione della vantaggiosità dell’offerta a sua volta ricavabile dal piano economico-finanziario); Csi 5 dicembre 2007 n. 1088 R (Il «promotore» ha l’obbligo di presentare il piano economico-fianziario, asseverato da un istituto di credito); V 25 gennaio 2005 n. 142 R (L’interesse dell’impresa a vedere prescelto il proprio progetto oo.pp. E quindi di assumere la posizione di «promotore» nella procedura di project financing implica necessariamente l’interesse all’aggiudicazione). 1c. All’art. 37 ter, L. 94/109 corrisponde l’art. 154, D.Lgs. 06/163: ved. "Corrispondenza fra norme vecchie e nuove".
[L. 11 febbraio 1994 n. 109, art. 37 ter (1c)]

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