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Sent.C. Stato 25/01/2005, n. 142

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1. Progetto oo.pp. - Project financing - Scelta del progetto - Gara bandita ex art. 37 quater L. 94/109 - Esclusione di un'impresa concorrente - Mancata impugnazione - Conseguenze.
1. L'interesse dell'impresa a vedere prescelto il proprio progetto di opera pubblica, e quindi ad assumere la posizione del «promotore» nella procedura di project financing, pur individuabile concettualmente come distinto dall'interesse alla concessione di eseguire l'opera stessa, contiene, e necessariamente implica, anche l'interesse all'aggiudicazione, che rappresenta il valore sostanziale, il bene della vita cui tende il presentatore del progetto. Pertanto in una gara d'appalto bandita ai sensi dell'art. 37 quater della L. 11 febbraio 1994 n. 109, nel caso di mancata impugnazione dell'esclusione dalla gara stessa, è inammissibile, ai sensi degli artt. 37 bis ss. L. cit. il ricorso del candidato promotore contro la delibera di individuazione del progetto di interesse pubblico.


(L. 11 febbraio 1994 n. 109, art. 37 bis ss.) R

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