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Sent.C. Cass. 05/03/2008, n. 5951

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1. Appalti ll.pp. - Consegna dei lavori - Ritardo - Responsabilità contrattuale P.A. - Facoltà appaltatore di presentazione istanza di recesso dal contratto - Mancato accoglimento dell’istanza - Conseguenze
1. Negli appalti pubblici ai quali si applichi, per legge o per convenzione, il Capitolato generale per le opere di competenza dello Stato, approvato con il D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, la consegna dei lavori all’appaltatore (momento essenziale del rapporto, così da consentire la realizzazione di quanto pattuito) si configura come obbligo dell’Amministrazione appaltante, il cui adempimento, però, pur essendo sempre causa di responsabilità contrattuale (atteso che il dovere di collaborazione della medesima Amministrazione non perde la sua natura, contrattuale appunto, solo perchè derivante dalla legge, risultando questa, viceversa, una delle fonti di integrazione del contratto, ai sensi dell’art. 1374 C.c.), è disciplinato in modo diverso rispetto alle norme del Codice civile, nel senso che non conferisce all’appaltatore stesso il diritto di risolvere il rapporto (né con domanda a norma dell’art. 1453 C.c., né a seguito di diffida ad adempiere ex art. 1454 C.c.) e neppure di avanzare pretese risarcitorie, attribuendogli, invece, in base alla norma speciale di cui all’art. 10 del già richiamato Capitolato generale, unicamente la facoltà di presentare istanza di recesso dal contratto, al mancato accoglimento della quale consegue il sorgere di un diritto al compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, oltre ad un congruo prolungamento del termine originariamente fissato, onde il riconoscimento all’appaltatore di un diritto al risarcimento del danno può venire in considerazione solo se egli abbia preventivamente esercitato tale facoltà di recesso, dovendosi altrimenti presumere che abbia considerato ancora eseguibile il contratto, senza ulteriori oneri a carico della stazione appaltante e senza che possa rilevare né la tempestiva costituzione in mora del committente né l’iscrizione di riserva nel verbale di tardiva consegna dei lavori.

1. Conf. Cass. 11 novembre 2004 n. 21484;R 14 aprile 2004 n. 7069;R 15 novembre 1997 n. 11329;R 30 marzo 1994 n. 3144;R 8 maggio 1992 n. 5496.R 1a. Ved. «Consegna dei lavori»., 9. [La nuova normativa disciplina le situazioni determinate dalla ritardata consegna mentre a mio avviso quelle che si configurano in seguito alla mancata consegna, fino alla (eventuale) ritardata consegna, sono regolate dalle disposizioni del Codice civile (e diventano quindi applicabili gli artt. 1453 e 1454 Cod. civ.)]. Ved. Anche Cass. 13 aprile 2005 n. 7691 R (Consegna dei lavori senza l’effettiva disponibilità delle aree - Obbligo P.A. del rimborso maggiori oneri dell’appaltatore); 22 marzo 2005 n. 6178 R (Responsabilità P.A., ex art. 10, D.P.R. 62/1063, per la mancata consegna dei lavori); 11 novembre 2004 n. 21484 R (Conseguenze della mancata consegna dei lavori). 1c. All’art. 10, D.P.R. 62/1063 corrispondono gli artt. 129 a 131 del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 Re l’art. 9 del D.M. 19 aprile 2000 n. 145.
[Cod. civ. artt. 1374, 1453, 1454; Cap. gen. Ll.pp., D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, art. 10 (1c)] [R=DPR106362]

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