FAST FIND : FL4728

Flash news del
13/12/2018

Serre e avanserre: i titoli edilizi necessari dipendono dalle caratteristiche della struttura

La Corte di Cassazione ha affermato che è necessario il permesso di costruire per la realizzazione di serre e avanserre con caratteristiche di stabilità o di rilevante consistenza.

Nel caso di specie, gli imputati erano chiamati a rispondere delle contravvenzioni di cui agli articoli 110 cod. pen., 44, comma 1, lett. b), 93, 94 e 95 D.PR. 380/2001, perché, in concorso tra loro, realizzavano, in zona sismica, un impianto di serricoltura, in assenza di permesso di costruire, senza darne preavviso scritto allo sportello unico, senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico regionale e senza direzione lavori da parte di professionista abilitato.
In particolare, era stata realizzata una struttura assimilabile ad "avanserra" delle dimensioni di m. 20 x 18, avente altezze comprese tra m. 4,20 e 6,20, con struttura portante metallica bullonata su piastre ancorate su piattaforma in cemento di spessore di cm. 30, coperture in telone in PVC opaco e tamponamenti in pannelli prefabbricati coibentati. All'interno della struttura erano presenti impianti tecnologici ed attrezzature funzionali al processo produttivo, quali una cella frigorifera di m. 4,80 x 6,80 x 3,60 di altezza; un prefabbricato delle dimensioni di m. 10,20 x 2,60 x 2,60 di altezza, ospitante ufficio, servizi igienici e spogliatoi, nonché impiantistica di tipo industriale, sotto-servizi per la regimentazione delle acque nere e bianche con allacciamenti permanenti di acqua, energia elettrica, impianto fognario per le acque nere. 

La Suprema Corte ha chiarito in proposito che:
- le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola rientrano, ai sensi della lett. e), dell'articolo 6, comma 1, del D.P.R. 380/01, tra le ipotesi di attività edilizia libera;
- mentre per le serre di diversa consistenza e destinazione è necessario il permesso di costruire, assumendo rilevanza decisiva la presenza di requisiti di stabilità o di rilevante consistenza, tale da alterare in modo duraturo l'assetto urbanistico-ambientale.

La Sent. C. Cass. pen. 08/11/2018, n. 50649 ha inoltre sottolineato l'irrilevanza del fatto che l'opera fosse una "avanserra" e non una serra, atteso che ciò che rileva è la trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio.

Infatti, sono soggetti a permesso di costruire, sulla base di quanto disposto dal T.U. dell'edilizia, tutti gli interventi che incidono sul tessuto urbanistico del territorio, determinando una trasformazione in via permanente del suolo inedificato, comprendendo, tra questi, la realizzazione di una piattaforma con struttura intelaiata in cemento armato. 


 

Dalla redazione