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04/12/2018

Codice appalti: ecco il decreto con tutte le modifiche

Testo del decreto e commento a tutte le modifiche che stanno per essere approvate in tema di: progetto interventi di manutenzione; affidamenti sotto soglia (ampliamento ricorso alla procedura negoziata, esame preventivo offerte tecniche, formulari sostitutivi del DGUE); cause di esclusione (niente più esclusione per carenze del subappaltatore, rimodulazione del grave illecito professionale); estensione criterio del minor prezzo; subappalto; incentivi ai tecnici interni alla p.a. (ripristino incentivo per le attività di progettazione, di coordinamento della sicurezza).

Si è svolta la riunione preparatoria del prossimo Consiglio dei Ministri, nel corso della quale è stato messo a punto il testo preliminare del decreto-legge in materia di semplificazione, che reca all’art. 17 una nutrita serie di modifiche al Codice appalti (D. Leg.vo 50/2016).
In particolare il decreto-legge, che reca misure urgenti in materia di semplificazioni e sostegno allo sviluppo, all’art. 17 contiene “Norme in materia di semplificazione e accelerazione delle procedure negli appalti pubblici sotto soglia comunitaria”. Il testo dell’articolo in questione è riportato in allegato, di seguito un sintetico commento.

PROGETTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE. Viene modificato l’art. 23 del D. Leg.vo 50/2016, in materia di progettazione, eliminando il decreto previsto al comma 3-bis dell’articolo in parola, relativo alla progettazione semplificata degli interventi di manutenzione ordinaria fino a un importo di 2.500.000 Euro. Sono di conseguenza ripristinate, a regime, le disposizione transitorie di cui all’art. 216 del D. Leg.vo 50/2016, comma 4, terzo, quarto e quinto periodo che riproducono l’articolo 105 del D.P.R. 207/2010. Di conseguenza, viene anche abrogato in partequa l’art. 216 del D. Leg.vo 50/2016.

AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA. Viene modificato in vari punti l’art. 36 del D. Leg.vo 50/2016.
Ampliamento ricorso alla procedura negoziata. Si consente alle stazioni appaltanti di ricorrere alla procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di importo inferiore euro 2.500.000, fermo restando l’obbligo di ricorrere alle procedure ordinarie per l’affidamento dei lavori di importo pari o superiori a detta soglia.
Esame preventivo offerte tecniche. Inoltre si prevede, per i contratti sotto la soglia comunitaria, la possibilità per la stazione appaltante di esaminare le offerte tecniche ed economiche prima di effettuare la verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Leg.vo 50/2016, garantendo, al contempo, che detta verifica sia effettuata in maniera imparziale e trasparente.
Formulari sostitutivi del DGUE. Si prevede poi che in luogo del DGUE, i soggetti che gestiscono mercati elettronici ovvero che istituiscono o gestiscono un sistema dinamico di acquisizione per lavori, servizi e forniture di importo sotto soglia possono predisporre formulari standard mediante i quali richiedere e verificare il possesso dei requisiti ed ogni eventuale ulteriore informazione necessaria all’abilitazione o all’ammissione.

CAUSE DI ESCLUSIONE. Sono introdotte varie modifiche all’art. 80 del D. Leg.vo 50/2016, riferite ai motivi di esclusione.
Niente più esclusione per carenze del subappaltatore. Si prevede di allineare l’art. 80 del D. Leg.vo 50/2016alle direttive comunitarie che non prevedono l’esclusione del concorrente per carenza di requisiti del subappaltatore (si veda più avanti).
Rimodulazione del grave illecito professionale. Quanto al “grave illecito professionale”, le modifiche sono tese a considerare in maniera autonoma le quattro fattispecie di esclusione indicate, a titolo esemplificativo, nell’attuale lettera c) dell’art. 80 del D. Leg.vo 50/2016, comma 5 del codice, eliminando, di conseguenza, la lettera f-bis) del medesimo comma 5.
Si interviene poi sul comma 10 dell’art. 80 del D. Leg.vo 50/2016, al fine di distinguere le fattispecie in cui sia intervenuta sentenza penale di condanna dalle altre ipotesi di cui al comma 5, per le quali si chiarisce che i tre anni decorrono dalla data dell’accertamento del fatto in via amministrativa ovvero, in caso di sua contestazione in giudizio o di condanna, dalla data della sentenza non più soggetta ad impugnazione. Si precisa, poi, che, nel tempo occorrente alla definizione del giudizio la stazione appaltante deve tenere conto di tale fatto ai fini della propria valutazione circa la sussistenza del presupposto per escludere dalla partecipazione alla procedura l’operatore economico che l’abbia commesso.

ESTENSIONE CRITERIO DEL MINOR PREZZO. Viene modificato l’art. 95 del D. Leg.vo 50/2016, per estendere, nell’ottica della semplificazione, la facoltà di utilizzo del criterio prezzo più basso per i lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria, quando l’affidamento degli stessi avviene, in generale, sulla base del progetto esecutivo e per i lavori di manutenzione ordinaria.

SUBAPPALTO. Con le modifiche relative agli artt. 105 e 174 del D. Leg.vo 50/2016, concernenti il subappalto nell’ambito, rispettivamente, dei contratti di appalto e di concessione, si è proceduto a rendere facoltativo l’obbligo di indicazione della terna dei subappaltatori (non previsto a livello europeo), rimettendo la scelta in merito alle stazioni appaltanti, atteso che, in ogni caso, le verifiche sul possesso dei requisiti dei subappaltatori sono effettuate in occasione della richiesta di autorizzazione alla stazione appaltante da parte dell’appaltatore.
Di conseguenza si è effettuato un coordinamento tra le novellate disposizioni in materia di subappalto negli appalti e nelle concessioni e le disposizioni relative alle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Leg.vo 50/2016.

INCENTIVI AI TECNICI INTERNI ALLA P.A.. Viene modificato l’art. 113 del D. Leg.vo 50/2016. Ripristinato l’incentivo per le attività di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione. Non più previsto l’incentivo per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici.

APPLICAZIONE DELLE MODIFICHE. Le modifiche si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

Dalla redazione