FAST FIND : GP7670

Sent.C. Stato 24/10/2006, n. 6347

50864 50864
1. Progetto oo.pp. - Gara - Offerta di R.T.I. - Presenza di giovane professionista ex art. 17, c. 8, L. 94/109 e art. 51, c. 5 D.P.R. 99/554 - Obbligo di prevederla.
1. Il comma 5 dell’art. 51 del D.P.R. n. 554/1999 non prescrive affatto come obbligatoria la partecipazione ai R.T.I. di «un professionista abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione». La norma, in realtà, parla soltanto di «presenza». Detto altrimenti, la previsione sulla necessaria presenza di un giovane professionista (scolpita dall’art. 17, comma 8 della L. n. 109/1994, e del succitato art. 51, comma 5 del Regolamento n. 554) ha evidenti finalità di carattere «promozionale», ma non può essere intesa come prescrizione di un vero e proprio obbligo di «associare» il giovane professionista al raggruppamento. Ne consegue che, ai fini della valida partecipazione di un R.T.I. a procedure indette per l’aggiudicazione di servizi di progettazione, è sufficiente che nella compagine del raggruppamento sia contemplata la presenza, con rapporto di collaborazione professionale o di dipendenza, di un professionista abilitato iscritto all’albo da meno di cinque anni, senza la necessità che questi assuma anche responsabilità contrattuali.

1. R.T.I. (o A.T.I.) è il Raggruppamento temporaneo di imprese (o Associazione temporanea di imprese).
[L. 11 febbraio 1994 n. 109, art. 17, c. 1, lett. g) e c. 8; D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554, art. 51, c. 5]

Dalla redazione