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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Edificazione in aree colpite dal fuoco: possibile solo se prevista prima dell'incendio
Con riferimento ad interventi edilizi su fondi colpiti da incendio, la Suprema Corte ha richiamato l'art. 10, della L. 21/11/2000, n. 353, ai sensi del quale sui predetti fondi è vietata per 10 anni la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui detta realizzazione sia stata prevista in data precedente l'incendio dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data.
Inoltre, la Sent. C. Cass. pen. 11/10/2018, n. 46042 ha ribadito che per integrare l'eccezione all'inedificabilità dettata dall'art. 10, non è sufficiente la mera compatibilità delle opere con la destinazione dell'area o con gli strumenti urbanistici vigenti prima dell'incendio, occorrendo invece che l'area fosse già stata riservata dallo strumento urbanistico alla realizzazione delle opere stesse.